Recenti dati di censimento riferiti alla fascia costiera veneta evidenziano tuttavia una certa stabilizzazione delle consistenze numeriche (Basso M. e Bon M., 2015 – Censimento degli uccelli acquatici svernanti in provincia di Venezia, Gennaio 2015 – Provincia di Venezia – Servizio Caccia e Pesca. Relazione non pubblicata). Si ritiene quindi che sussistano le condizioni per operare un “riavvicinamento” ai carnieri adottati per le passate stagioni venatorie, fissando i pertinenti carnieri giornaliero e stagionale rispettivamente a 15 e 150 capi.
In questa sede si ritiene altresì opportuno chiarire che le giornate integrative di cui all’articolo 16, comma 2, lettera b) della Legge regionale 9 dicembre 1993, n.50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” si applicano anche al territorio lagunare-vallivo, limitatamente alla parte di esso soggetta a gestione programmata della caccia.
Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all’approvazione della Giunta il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale; RICHIAMATA la DGR n.868 del 13.07.2015 di approvazione del calendario venatorio per la stagione 2015/2016; RIASSUNTE le considerazioni di cui alla premessa, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; VISTO l’art. 2, comma 2 della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 Statuto del Veneto”;
DELIBERA
1. di modificare come segue la lettera b) del punto 8 del calendario venatorio regionale approvato con DGR n.868 del 13 luglio 2015: “b) selvaggina migratoria: 25 capi giornalieri (di cui non più di 20 allodole, 15 moriglioni, 10 quaglie, 10 canapiglie, 10 pavoncelle, 5 codoni, 5 morette e 5 combattenti) con un massimo di 425 capi stagionali (di cui non più di 150 moriglioni, 100 tortore, 100 allodole, 50 quaglie, 50 codoni, 50 canapiglie, 50 pavoncelle, 15 morette e 15 combattenti), con le seguenti eccezioni: per la beccaccia 3 capi giornalieri con un massimo di 20 capi stagionali, per l’allodola 10 capi giornalieri nel mese di settembre.”;
2. di dare atto che le giornate integrative di cui all’articolo 16, comma 2, lettera b) della Legge regionale 9 dicembre 1993, n.50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” si applicano anche al territorio lagunare-vallivo, limitatamente alla parte di esso soggetta a gestione programmata della caccia; 3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale; 4. di incaricare la Sezione Caccia e Pesca dell’esecuzione del presente atto; 5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
F.to Avv. Mario Caramel F.to Dott. Luca Zaia
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Se il 10% degli amministratori Regionali e Provinciali avessero le PALLE come l’Assessore Giuseppe Pan, noi cacciatori della provincia di Caserta saremo lieti anche di portargliele nella CARRIOLA affinché risolvessero una volta e per sempre il problema della caccia nella nostra Provincia, anziché essere sempre i più penalizzati, e dopo circa 40 anni di questa attività bellissima l’ho abbandonata perché non se ne può più. Assessore Giuseppe Pan mi congratulo con Lei.