Caccia in Veneto: la Regione sceglie cinque giornate settimanali per la caccia alla migratoria e risponde al Tar sulla questione.
Nella giornata di ieri, 25 settembre 2012, la Giunta Regionale del Veneto ha approvato la delibera con la quale viene posto rimedio alla sospensione del Calendario Venatorio da parte del Tar a seguito del ricorso degli ambientalisti nella parte riguardante le giornate per la caccia alla migratoria.
In particolare a seguito del ricorso degli ambientalisti il Tribunale Amministrativo Regionale aveva sospeso il Calendario Venatorio regionale 2012-2013 nella parte in cui prevedeva due giornate aggiuntive, da 3 a 5, di caccia per la fauna migratoria nei mesi di ottobre e novembre.
Con la delibera approvata ieri dalla Giunta Regionale su proposta dell’assessore Daniele Stival, il prelievo della fauna migratoria cacciabile sul territorio veneto potrà essere praticato con modalità da appostamento nei mesi di ottobre e novembre su 5 giorni settimanali; il documento sostituisce ed integra la parte del Calendario Venatorio oggetto del ricorso al Tar con dieci paragrafi contenenti le motivazioni a sostegno di quanto disposto in merito alle giornate aggiuntive di caccia.
Commentando la nuova delibera che si pone l’obbiettivo di fornire una risposta all’ordinanza di sospensione del Tar, l’assessore Stival ha commentato, “Abbiamo dato risposte esaurienti, il carniere resta uguale: non verrà abbattuto neppure un capo in più”.
Proseguendo sulla questione l’assessore ha spiegato, “La sospensiva del Tar era sostanzialmente basata su una carenza di motivazioni nel non tenere conto del parere contrario espresso dall’ISPRA. Con questa delibera rispondiamo diffusamente sulla questione, fornendo tutte le specificazioni necessarie”.
Infine, concludendo, l’assessore Stival ha precisato che “L’ISPRA stesso nel dare il suo parere negativo alle due giornate aggiuntive, ammette di non essere in possesso di dati scientifici a suffragio del suo diniego, e non mi pare cosa da poco. Né è irrilevante il fatto che rimane assolutamente invariato il carniere massimo di prelievo consentito. Ciò vuol dire che le giornate aggiuntive non comportano l’abbattimento di nemmeno un capo in più che se si cacciasse per soli tre giorni. Se il carniere è dieci, dieci deve rimanere, a prescindere dal fatto che il cacciatore svolga la sua attività per tre, quattro o cinque giorni”.
26 settembre 2012