Caccia: Veneto, il TAR accoglie istanze di illegittimità in merito alla normativa regionale sui Consigli Direttivi di ATC, Riserve e Comparti Alpini, avanzate dalle Associazioni Venatorie, e invia gli atti al vaglio della Corte Costituzionale.
“La scelta del legislatore nazionale – prosegue l’ordinanza del TAR Veneto – espressa nell’art. 14, comma 10, della Legge citata è, con riferimento alle caratteristiche strutturali richieste nelle associazioni venatorie rappresentative, chiara ed univoca.In altre parole il sodalizio venatorio deve fornire adeguate e puntuali garanzie funzionali e gestionali, oggetto di verifica dall’autorità statuale attraverso costanti e continui controlli connessi e conseguenti alla peculiarità e pericolosità dell’attività in sé esercitata, controlli che, invece, sono assenti per le associazioni venatorie a carattere locale.
Sotto il profilo della rilevanza dell’eccezione di incostituzionalità, il Collegio osserva innanzitutto come il principio della gerarchia delle fonti normative nazionali non consente di prescindere da una legge regionale contraria a una legge statale quando la prima è successiva alla seconda, come sovviene nella fattispecie concreta. In conclusione appare rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 21 della Legge Regionale del Veneto n.50/1993 e s.i.m. per violazione dell’art.117, lettera s), della Costituzione, in uno con l’art. 14, comma 10 della L.157/1992, perché sarebbe possibile e necessario annullare i provvedimenti impugnati se la Corte Costituzionale annullasse, in parte qua, l’art. 21 della Legge Regionale del Veneto n.50/1993 e s.i.m..
Il presente ricorso deve dunque essere sospeso con trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, ed ogni conseguente statuizione”.Insomma, riassumendo, per il Tribunale Amministrativo la Regione non può sostituirsi allo Stato nel decidere le caratteristiche necessarie ai rappresentanti delle associazioni venatorie per poter far parte degli organi direttivi di ATC, CA e RA, caratteristiche che solo le associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale possiedono.Non resta adesso che attendere la decisione in merito della Corte Costituzionale, che presupponiamo difficilmente potrà discostarsi da quanto evidenziato dal TAR. 14 marzo 2014
Federazione Italiana della Caccia Veneto
( 14 marzo 2014 )