Caccia in Veneto: il Tar ha sospeso parzialmente il Calendario Venatorio regionale accogliendo i punti di presunta illegittimità evidenziati dagli ambientalisti ricorrenti.
Già nella giornata di ieri l’eurodeputato animalista, Andrea Zanoni, esultava per la decisione del TAR del Veneto di accogliere la richiesta di sospensione del Calendario Venatorio 2012-2013 della Regione Veneto avanzata dalle associazioni animaliste ENPA, LAV, WWF, LIPU, LAC e Legambiente; oggi è stato reso pubblico il testo del decreto cautelare del 3 ottobre 2012, numero 603/2012 (n.1378/2012 R.R.).
Vediamo quindi quali sono gli effetti del decreto del Tar sull’attività venatoria in territorio veneto: primo tra tutti l’esclusione dalle specie cacciabili di alcune specie, circa una ventina, di uccelli migratori considerati di categoria S.P.E.C., Special of European Conservation Concern, poiché per essi non sono mai stati attuati dalla Regione Veneto appositi piani di gestione come previsto invece dalla Direttiva Uccelli; il divieto di caccia quindi riguarda le specie Allodola, Beccaccia, Beccaccino, Canapiglia, Codone, Combattente, Coturnice, Fagiano di Monte, Frullino, Marzaiola, Mestolone, Moretta, Moriglione, Pavoncella, Pernice bianca, Quaglia, Starna e Tortora.
Altro punto di criticità riconosciuto dai giudici del Tar riguarda il periodo di caccia per le specie Cesena, Gallinella d’acqua, Germano reale, Folaga, Porciglione, Tordo bottaccio e Tordo sassello considerato troppo lungo ed in parte coincidente con l’inizio della fase di migrazione prenunziale; per queste specie infatti sarà anticipata la chiusura della stagione venatoria al 20 gennaio 2013 rispetto alla data del 30 gennaio 2013 prevista dal Calendario Venatorio.
Secondo il decreto del Tar inoltre non si potranno cacciare gli uccelli acquatici migratori con munizioni al piombo, considerate tossiche, anche fuori delle ZPS, Zone di Protezione Speciale pertanto il divieto vale per tutto il territorio regionale.
Stessa considerazione circa il munizionamento al piombo varrà anche per la caccia agli ungulati come Camoscio, Capriolo, Cervo, Cinghiale, Daino e Muflone pertanto i cacciatori saranno costretti a munirsi di più costose e difficilmente reperibili munizioni atossiche.
Infine il decreto del Tar accoglie anche l’ultimo punto di criticità del Calendario Venatorio veneto imponendo il divieto di caccia nelle Zone di Protezione Speciale e nei Siti di Importanza Comunitaria rientranti nella Rete Natura 2000 in quanto la Regione, ammettendo l’attività venatoria in questi siti, non avrebbe effettuato la prevista Valutazione di Incidenza Ambientale; con questo ultimo punto si vieta ai cacciatori veneti di praticare l’attività venatoria in molte zone della regione tra cui i Colli Berici nella provincia di Vicenza, il Delta del Po nella provincia di Rovigo, il Montello, il Piave ed il Pra’ dei Gai nella provincia di Treviso e tutta la laguna Veneta.
Tutti i divieti contenuti nel decreto di sospensione del Tar saranno vigenti fino al 30 ottobre 2012, data in cui è stata fissata la valutazione in Camera di Consiglio del ricorso presentato dagli animalisti e sede in cui la Regione Veneto potrà far valere le sue ragioni.
Sulla decisione del Tar, l’eurodeputanto animalista, Andrea Zanoni, già ieri aveva commentato soddisfatto, “Il calendario venatorio del Veneto viola palesemente la direttiva comunitaria 2009/147/CE sulla tutela degli uccelli. Questa volta la Giunta Zaia non potrà fare scherzi e i cacciatori si dovranno attenere al nuovo calendario modificato dal TAR salvo pesanti sanzioni penali previste dalla legge sulla caccia, la 157/1992”.
Proseguendo Zanoni aveva criticato le affermazioni dell’assessore regionale alla caccia, Daniel Stival, affermando, “L’Assessore Stival eviti di mentire ancora ai veneti affermando che il calendario venatorio è legittimo e prenda atto finalmente che i calendari venatori devono essere fatti come tutte le altre norme nel rispetto della legalità e non sotto dettatura della lobby venatoria. Questo è il più bel regalo che poteva arrivare a tutti i veneti sensibili all’ambiente per il giorno di San Francesco”.
Immediata la risposta dell’assessore Stival che nella giornata di ieri, appresa la notizia della decisione del Tar, aveva annunciato, “Già domani presenteremo l’istanza con cui chiediamo la revoca della sospensiva accordata oggi dal Tar rispetto al calendario venatorio 2012-2013, contro il quale avevano ricorso alcune associazioni ambientaliste”.
Proseguendo sulla questione Stival ha aggiunto “Lo facciamo nella ferma convinzione di aver operato, quest’anno come in quello precedente, nel pieno rispetto delle normative vigenti, nazionali e comunitarie”.
Infine l’assessore Stival, annunciando battaglia, ha concluso “Trovo singolare che i pareri espressamente non vincolanti dell’ISPRA, di fatto lo diventino in queste circostanze. Anche per questo faremo valere le nostre ragioni in ogni modo legittimamente possibile”.
Pubblichiamo di seguito il testo integrale del decreto cautelare del Tar n.603/2012 del 3 ottobre 2012:
“
N. 00603/2012 REG.PROV.CAU.
N. 01378/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1378 del 2012, proposto da:
Lav Lega Antivivisezione Onlus Ente Morale, Lega Per L’Abolizione della Caccia L.A.C. Onlus, Ente Nazionale Protezione Animali E.N.P.A Onlus, Associazione Italiana World Wide Fund For Nature WWF Onlus Ong, Lega Italiana Protezione degli Uccelli – Lipu Birdlife Italia Onlu e Legambiente Onlus, in persona dei rispettivi rappresentanti pro tempre, rappresentati e difesi dall’avv. Valentina Stefutti, con domicilio eletto presso lo studio degli avv.ti Stefania Trivellato e Giorgio de’ Luigi, in Mestre (VE), via Pescheria Vecchia n. 26;
contro
Regione Veneto, in persona del Presidente della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dagli avv. Ezio Zanon, Cristina Zampieri, Emanuele Mio, domiciliata per legge in Venezia, Cannaregio, 23;
nei confronti di
Eps Ente Produttori Selvaggina;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della DGR 12 giugno 2012 n. 1130, recante “Stagione venatoria 2012/13. Approvazione del calendario venatorio regionale (art. 16 LR n. 50/93)”; nonchè di ogni atto annesso, connesso o presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;
Sentita la Regione Veneto ex art. 56, c. 2°, c.p.a.;
Vista la legge quadro 157/92, come modificata dall’art. 42 L. 96/2010;
Viste le direttive comunitarie c.d. “Uccelli” e “Habitat”, i documenti del Comitato Ornis e le sentenze della Corte di Giustizia della C.E. 15/70/2010 n. C-573/08 e 19.1.1994 n. 435/92;
Visti i documenti dell’I.S.P.R.A. del gennaio 2009, nonché in data 29.7.2010 ed in data 27.8.2012;
Considerato che, atteso il valore costituzionale e comunitario della tutela della fauna selvatica, sussiste il requisito del danno grave ed irreparabile, tale da non consentire l’attesa della prima camera di consiglio utile per la trattazione collegiale dell’incidente cautelare, prevista il 30.10.2012 (cfr. T.A.R. Lazio, decreto di accoglimento 2983/12; T.A.R. Campania, decreto di accoglimento 1163/2012; T.A.R. Puglia, decreto di accoglimento 658/12);
Rilevato, ad un primo sommario esame della documentazione depositata e riservato ogni approfondimento alla sede collegiale, come il ricorso appare assistito dal requisito del fumus boni iuris in specie sotto i seguenti profili:
a) le inclusione tra le specie cacciabili di 19 specie di uccelli classificati dall’I.S.P.R.A., in attuazione della c.d. Direttiva Uccelli, di categoria S.P.E.C. (Special of European Conservation Concern) e quindi non cacciabili in assenza di un “piano di gestione”, mai effettuato;
b) la previsione della cacciabilità di specie migratrici di uccelli, ovvero di specie simili, prima del termine del periodo di riproduzione e dopo l’avvio della fase di migrazione c.d. prenunziale, contro l’art. 18, c. 1 bis L. 157/92 e l’art. 7.4 della Direttiva Uccelli, nonché la sentenza della Corte di Giustizia 19.1.1994 n. 435/92 e la Guida dell’I.S.P.R.A.;
c) la cacciabilità degli uccelli acquatici migratori anche con munizioni tossiche al piombo fuori delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), contro l’art. 4 dell’Accordo sulla conservazione degli uccelli selvatici migratori dell’Africa-Europa ratificato dall’Italia con legge n. 66/2006;
d) la cacciabilità degli animali ungulati con munizione al piombo, contro il parere dell’I.S.P.R.A. (cfr. T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, 22.5.2012 n. 438);
e) la cacciabilità nei siti della Rete Natura 2000 (ZPS–Zone di Protezione Speciale e SIC-Siti di Importanza Comunitaria) in assenza della “Valutazione di incidenza”, contro l’art. 6, c.3°, della Direttiva Habitat e gli artt. 5 e 6 del D.P.R. 357/97 (cfr. T.A.R. Sicilia n. 638/2010);
P.Q.M.
ACCOGLIE
in parte la richiesta istanza di sospensione cautelare e, per l’effetto, sospende l’impugnato calendario venatorio limitatamente ai soli punti sopra indicati fino alla camera di consiglio per la trattazione collegiale dell’incidente cautelare.
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 30 ottobre 2012, ore di rito.
Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia il giorno 3 ottobre 2012.
Il Presidente
Giuseppe Di Nunzio
DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 04/10/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
“
(5 ottobre 2012)
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