Caccia: Veneto, Calendario Venatorio 2014-2015 approvato in Giunta; soddisfatto Stival, “Calendario equilibrato e rispettoso di leggi e diritti dei cacciatori. In passato sempre sconfitti i ricorsi”.
“Anche quest’anno – sottolinea Stival – è stato fatto un accuratissimo lavoro, da quale scaturisce un calendario equilibrato, rispettoso al contempo delle sacrosante esigenze dei cacciatori che pagano fior di tasse per praticare la loro passione, delle normative nazionali e comunitarie, della salvaguardia ambientale. Si tratta – aggiunge Stival – di un’attività profondamente radicata nella storia e nella tradizione del Veneto, che i nostri appassionati esercitano sempre con attenzione e rispetto e che costituisce anche un importante indotto economico come settore merceologico”.
“Ricordo ai più distratti – aggiunge Stival – che l’impostazione data dalla Regione al calendario è stata in passato, anche lo scorso anno, oggetto di innumerevoli ricorsi al Tar, sempre però conclusisi con la promozione delle scelte regionali, il che dimostra come si lavori con attenzione e rispetto delle leggi. Mi auguro che quest’anno possa essere evitato il diluvio di carte bollate e spese legali che accompagna annualmente questo provvedimento. Ho pieno rispetto delle opinioni dei contrari – conclude Stival – ma vorrei che la ‘battaglia’, se dovrà esserci, fosse improntata al buon senso, alla ragionevolezza e al rispetto dei reciproci interessi”.
Vediamo di seguito un dettaglio dei principali contenuti del nuovo Calendario Venatorio 2014-2015 del Veneto. Ricordiamo che il testo definitivo e dettagliato sarà pubblicato a breve nella sezione “Calendari Venatori” del nostro portale.
REGIONE DEL VENETO – CALENDARIO PER L’ESERCIZIO VENATORIO – STAGIONE 2014/2015
PREAPERTURA
Nelle giornate 1, 6, 7, 13 e 14 settembre 2014 è consentito il prelievo venatorio da appostamento di esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie:
1) Merlo (Turdus merula)
2) Tortora (Streptopelia turtur)
3) Ghiandaia (Garrulus glandarius)
4) Gazza (Pica pica)
5) Cornacchia nera (Corvus corone)
6) Cornacchia grigia (Corvus corone cornix)
Nelle giornate 1 e 7 settembre 2014 è altresì consentito il prelievo venatorio da appostamento di esemplari di fauna selvatica appartenenti alla specie Colombaccio (Columba palumbus).
APERTURA GENERALE
Fatto salvo quanto disposto al precedente punto 1 e ai successivi punti 4, 5, 10 e 11, nell’arco temporale che va dal 21 settembre 2014 al 31 gennaio 2015 è consentito abbattere, sia in forma vagante che da appostamento (con esclusione, per quest’ultima forma, delle specie beccaccia e beccaccino) esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sottoindicati:
a) Specie cacciabili dal 21 settembre 2014 al 30 ottobre 2014: Combattente (Philomachus pugnax); Tortora (Streptopelia turtur);
b) Specie cacciabili dal 21 settembre 2014 al 31 dicembre 2014: Starna (Perdix perdix); Fagiano (Phasianus colchicus); Allodola (Alauda arvensis); Quaglia (Coturnix coturnix); Coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus);
c) Specie cacciabili dal 21 settembre 2014 al 15 dicembre 2014: Merlo (Turdus merula);
d) Specie cacciabili dal 21 settembre 2014 al 19 gennaio 2015: Beccaccia (Scolopax rusticola); Tordo bottaccio (Turdus philomelos);
e) Specie cacciabili dal 21 settembre 2014 al 10 gennaio 2015: Ghiandaia (Garrulus glandarius); Gazza (Pica pica); Cornacchia nera (Corvus corone); Cornacchia grigia (Corvus corone cornix);
f) Specie cacciabili dal 21 settembre 2014 al 31 gennaio 2015: Germano reale (Anas platyrhynchos); Folaga (Fulica atra); Gallinella d’acqua (Gallinula chloropus); Alzavola (Anas crecca); Mestolone (Anas clypeata); Moriglione (Aythya ferina); Canapiglia (Anas strepera); Porciglione (Rallus acquaticus); Fischione (Anas penelope); Codone (Anas acuta); Marzaiola (Anas querquedula); Moretta (Aythya fuligula); Beccaccino (Gallinago gallinago); Frullino (Lymnocryptes minimus); Pavoncella (Vanellus vanellus); Cesena (Turdus pilaris); Tordo Sassello (Turdus iliacus); Volpe (Vulpes vulpes);
g) Specie cacciabile dal 21 settembre 2014 al 22 dicembre 2014 e dal 1 gennaio 2015 al 31 gennaio 2015: Colombaccio (Columba palumbus);
h) Specie cacciabile dal 21 settembre 2014 al 30 novembre 2014: Lepre comune (Lepus europaeus);
i) Specie cacciabili dall’ 1 ottobre al 30 novembre 2014, esclusivamente sulla base di piani di prelievo numerici formulati sulla base di censimenti specifici: Lepre bianca (Lepus timidus); Pernice bianca (Lagopus mutus); Fagiano di monte (Tetrao tetrix); Coturnice (Alectoris graeca).
POSTICIPO DEL PRELIEVO
Nelle giornate 1, 2, 4, 5, 7, 8 e 9 febbraio 2015 è consentito il prelievo venatorio da appostamento di esemplari di fauna selvatica appartenenti alla specie Ghiandaia (Garrulus glandarius), Gazza (Pica pica), Cornacchia nera (Corvus corone), Cornacchia grigia (Corvus corone cornix).
CACCIA AGLI UNGULATI
La caccia agli ungulati poligastrici appartenenti alle specie Daino (Dama dama), Camoscio alpino (Rupicapra rupicapra), Capriolo (Capreolus capreolus), Cervo (Cervus elaphus), Muflone (Ovis musimon) è autorizzata e regolamentata dalle Provincie il cui territorio ricade interamente o in parte nella Zona faunistica delle Alpi, secondo le direttive approvate dalla Giunta regionale con specifico provvedimento avuto riguardo alla caccia di selezione nonché sentito l’ISPRA per quanto concerne l’eventuale forma non selettiva (caccia tradizionale) e l’eventuale utilizzo del cane segugio. In territorio non ricompreso nella Zona faunistica delle Alpi la caccia alle suddette specie può essere autorizzata e regolamentata dalle Provincie di cui sopra unicamente attraverso il prelievo selettivo, basato su piano di abbattimento qualitativo e quantitativo per classi di sesso ed età ed esercitato in forma individuale all’aspetto, alla cerca e/o da appostamento (in funzione dei profili di sicurezza) con armi a canna rigata dotate di ottica di mira e senza l’ausilio di cani. La gestione, anche a fini venatori, della specie Cinghiale (Sus scrofa) è disciplinata dalla DGR n. 2088 del 03.08.2010 e successive modifiche ed integrazioni.
GIORNATE DI CACCIA
La settimana venatoria inizia il lunedì. Sono giorni di divieto per ogni forma di caccia il martedì e il venerdì di ogni settimana anche se festivi. Fatto salvo quanto disposto ai precedenti punti 3 e 5 e al successivo punto 13, ogni cacciatore, indipendentemente dal tipo di caccia esercitato, può cacciare per tre giorni settimanali a scelta, con integrazione di due giornate per la sola caccia alla fauna migratoria da appostamento nei mesi di ottobre e novembre limitatamente al territorio soggetto a gestione programmata della caccia.
ORARIO DELLA GIORNATA VENATORIA
Fatto salvo quanto previsto ai precedenti punti 3 e 5, gli orari delle giornate venatorie saranno visionabili nel testo integrale del Calendario che sarà pubblicato a breve sul nostro portale.
CARNIERI
Sono consentiti, fatto salvo quanto disposto ai successivi punti 9, 10 e 11, i seguenti abbattimenti massimi per singolo cacciatore:
a) selvaggina stanziale: 2 capi giornalieri con un massimo di 35 capi stagionali, con le seguenti eccezioni: per la lepre 1 capo giornaliero con un massimo di 5 capi stagionali, per la starna 2 capi giornalieri dalla terza domenica di settembre al 30 novembre ed 1 capo giornaliero nel mese di dicembre;
b) selvaggina migratoria: 25 capi giornalieri (di cui non più di 20 allodole, 10 quaglie, 10 canapiglie, 10 pavoncelle, 5 codoni, 5 morette e 5 combattenti) con un massimo di 425 capi stagionali (di cui non più di 100 tortore, 100 allodole, 50 quaglie, 50 codoni, 50 canapiglie, 50 pavoncelle, 15 morette e 15 combattenti), con le seguenti eccezioni: per la beccaccia 3 capi giornalieri con un massimo di 20 capi stagionali, per l’allodola 10 capi giornalieri nel mese di settembre.
CARNIERE IN PRE-APERTURA PER LE SPECIE MERLO, TORTORA E COLOMBACCIO
Il carniere giornaliero massimo per cacciatore realizzabile in preapertura per la specie Merlo (giornate 1, 6, 7, 13 e 14 settembre 2014) è pari a 5 capi.
Il carniere giornaliero massimo per cacciatore realizzabile in preapertura per la specie Tortora (giornate 1, 6, 7, 13 e 14 settembre 2014) è pari a 10 capi.
Il carniere giornaliero massimo per cacciatore realizzabile in preapertura per la specie Colombaccio (giornate 1 e 7 settembre 2014) è pari a 10 capi.
ADDESTRAMENTO E ALLENAMENTO DEI CANI DA CACCIA
L’addestramento e l’allenamento dei cani da caccia, al di fuori delle zone di cui all’art. 18 comma 1 della L.R. 50/93, sono consentiti dalla terza domenica di agosto fino alla seconda domenica di settembre nei giorni di mercoledì, sabato e domenica dalle ore 6.00 alle ore 11.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00 su terreni incolti, boschivi di vecchio impianto, sulle stoppie, sui prati naturali e di leguminose non oltre 10 giorni dall’ultimo sfalcio. Fatte salve le disposizioni regolamentari emanate dalle Province per la Zona Alpi ai sensi e per i fini di cui all’art.23, c.3 della L.R.n.50/93, l’addestramento e l’allenamento dei cani da caccia, al di fuori delle zone di cui all’art.18 comma 1 della L.R. 50/93, nonché nei limiti di cui sopra, sono consentiti, avuto riguardo al territorio di ciascun Ambito Territoriale di Caccia, esclusivamente ai cacciatori iscritti al medesimo per la stagione venatoria 2014/2015.
LIMITAZIONI DELL’ATTIVITÀ VENATORIA E DELL’ADDESTRAMENTO E ALLENAMENTO DEI CANI DA CACCIA NELLE ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (ZPS)
Ai sensi del Decreto ministeriale 17 ottobre 2007, nonché fatte salve le ulteriori limitazioni di cui all’Allegato D alla L.R. 1/2007, già applicative dei vincoli di cui allo stesso Decreto ministeriale, nel corso della stagione venatoria 2014/2015 in tutte le ZPS del territorio regionale, così come individuate con DGR n. 4003 del 16.12.2008, sono vietati:
a) l’esercizio venatorio sino alla data di apertura generale di cui al precedente punto 2), con l’eccezione della caccia di selezione agli ungulati;
b) l’esercizio venatorio in deroga ai sensi dell’art. 9, paragrafo 1, lettera c) della Direttiva 2009/147/CE (che abroga e sostituisce la Direttiva 79/409/CEE), disciplinato in Veneto ai sensi della L.R. 13/2005 e successive modifiche ed integrazioni;
c) l’utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all’interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d’acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne;
d) l’abbattimento di esemplari appartenenti alle specie Moretta (Aythya fuligula), Combattente (Philomachus pugnax) e Pernice bianca (Lagopus mutus), fatte salve, limitatamente alla Pernice bianca, le zone ove sia stato monitorato e verificato un favorevole stato di conservazione di tale specie; ai fini di tale ultima disposizione, si da atto che compete alle Amministrazioni provinciali il cui territorio ricade interamente o parzialmente nella Zona faunistica delle Alpi l’autorizzazione di piani di prelievo alla specie Pernice bianca sulla base delle valutazioni e prescrizioni concernenti tale specie contenute
nell’Allegato D al Piano faunistico venatorio regionale 2007-2012 approvato con L.R. 1/2007 e successive modifiche;
e) lo svolgimento dell’attività di addestramento cani da caccia prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono fatte salve le zone di cui all’art. 10, comma 8 lettera e) della legge n. 157/1992 sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni;
f) l’abbattimento, in data antecedente al 1° ottobre, di esemplari appartenenti alle specie Codone (Anas acuta), Marzaiola (Anas querquedula), Mestolone (Anas clypeata), Alzavola (Anas crecca), Canapiglia (Anas strepera), Fischione (Anas penelope), Moriglione (Anas ferina), Folaga (Fulica atra), Gallinella d’acqua (Gallinula chloropus), Porciglione (Rallus aquaticus), Beccaccino (Gallinago gallinago), Beccaccia (Scolopax rusticola), Frullino (Lymnocryptes minimus), Pavoncella (Vanellus vanellus);
g) l’esercizio dell’attività venatoria nel mese di gennaio, con l’eccezione della caccia agli ungulati nonché con l’eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante nelle giornate settimanali individuate come da schema previsto nel testo del Calendario.
REGIONE VENETO
( 25 giugno 2014 )