Caccia: Valle d’Aosta, il Consiglio Regionale ha approvato un disegno di legge che modifica le norme sull’attività venatoria; custodia cani da caccia e specie cacciabili.
Il 19 marzo scorso la Giunta regionale ha presentato al vaglio del Consiglio un disegno di legge volto a modificare le norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell’attività venatoria contenute nelle leggi n.64/1994 e n.16/2012. Il provvedimento si compone di otto articoli volti a modificare alcune disposizioni, nelle parti riguardanti l’elenco delle specie cacciabili, la possibilità di sanzionare coloro che mancheranno nella custodia dei cani da caccia, l’istituzione di una Commissione disciplinare presso il Comitato Regionale per la Gestione Venatoria che avrà il compito di valutare l’eventuale divieto di rilascio del tesserino venatorio regionale.
Eliminati dall’elenco delle specie cacciabili il corvo, lo storno e la taccola; secondo i proponenti l’intento della modifica è quello di armonizzare la normativa regionale a quella Nazionale.
Di seguito il testo della proposta di modifica normativa:
“
Adunanza del Consiglio regionale in data 8, 9 e 10 aprile 2013
CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D’AOSTA
XIII LEGISLATURA
Disegno di legge regionale n. 226
Modificazioni alle leggi regionali 27 agosto 1994, n. 64 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell’attività venatoria), e 12 giugno 2012, n. 16 (Modificazioni alla legge regionale 27 agosto 1994, n. 64).
presentato dalla Giunta regionale il 19 marzo 2013
RELAZIONE
Il presente disegno di legge si compone di 8 articoli.
L’articolo 1 reca modificazioni all’articolo 16 della legge regionale 27 agosto 1994, n. 64 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell’attività venatoria), sostituendo il collegio dei revisori dei conti composto da tre componenti, con un solo revisore legale.
L’articolo 2 sostituisce il comma 6 dell’articolo 18 della l.r. 64/1994. Il testo novellato rinvia alla legge regionale ora vigente e introduce una nuova fattispecie specifica per i cani da caccia.
L’articolo 3 modifica il comma 1 dell’articolo 30 della l.r. 64/1994 al fine di armonizzare la disciplina regionale con la normativa statale di riferimento (l.157/1992), che non ricomprende più, nell’elenco delle specie cacciabili, il corvo, lo storno e la taccola. La Valle d’Aosta ha dato attuazione alla normativa statale non inserendo nel calendario venatorio le suddette specie tra quelle cacciabili. Con il presente disegno di legge si è ritenuto opportuno inserire tale concetto anche nel testo legislativo.
L’articolo 4 reca modificazioni all’articolo 33 della l.r. 64/1994. Il testo novellato, in particolare, stabilisce che il tesserino regionale per esercitare la caccia nell’ambito della regione è predisposto e rilasciato dal Comitato regionale per la gestione venatoria.
L’articolo 5 inserisce l’articolo 33bis nella l.r. 64/1994. Il nuovo articolo istituisce una Commissione disciplinare con il compito di esprimere parere sul divieto di rilascio del tesserino regionale venatorio, per una o più stagioni di caccia, nei confronti dei cacciatori che abbiano commesso le violazioni di cui all’articolo 33ter della l.r. 64/1994, introdotto dall’articolo 6 del presente disegno di legge.
L’articolo 6 introduce l’articolo 33ter alla l.r. 64/1994. Il nuovo articolo riguarda il divieto di rilascio del tesserino regionale nei casi ivi elencati.
L’articolo 7 modifica l’articolo 46 della l.r. 64/1994, relativo alle sanzioni, trasformando gli importi stabiliti da lire in euro e adeguandoli all’incremento del costo della vita nel frattempo registrato.
L’articolo 8 introduce una modificazione alla disposizione transitoria di cui alla legge regionale 12 giugno 2012, n. 16 (Modificazioni alla legge regionale 27 agosto 1994, n. 64), precisando le modalità di assegnazione e di distribuzione dei cacciatori nelle sezioni comunali nelle more di approvazione del nuovo Piano regionale faunistico-venatorio.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1 (Sostituzione dell’articolo 16 della legge regionale 27 agosto 1994, n. 64)
1. L’articolo 16 della legge regionale 27 agosto 1994, n. 64
(Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell’attività venatoria), è sostituito dal seguente:
“Art. 16 (Revisore legale)
1. Il controllo sulla gestione amministrativa e contabile del Comitato regionale per la gestione venatoria spetta a un revisore legale, nominato dalla Giunta regionale tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, che dura in carica tre anni.”.
Art. 2 (Modificazione all’articolo 18 della l.r. 64/1994)
1. Il comma 6 dell’articolo 18 della l.r. 64/1994 è sostituito dal seguente:
“6. La mancata custodia dei cani da caccia è sanzionata ai sensi dell’articolo 31, comma 1, lettera c), della legge regionale 22 novembre 2010, n. 37 (Nuove disposizioni per la tutela e per il corretto trattamento degli animali di affezione. Abrogazione della legge regionale 28 aprile 1994, n. 14). In caso di fuga di tali animali durante l’esercizio venatorio, la sanzione è applicata se il proprietario o detentore del cane da caccia non ha provveduto a dare comunicazione della fuga dell’animale, entro ventiquatt’ore dalla stessa, al Comune di residenza o di abituale dimora, o al canile regionale, o ai servizi veterinari dell’Azienda USL o al Corpo forestale della Valle d’Aosta.”.
Art. 3 (Modificazione all’articolo 30 della l.r. 64/1994)
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 30 della l.r.64/1994, le locuzioni: “corvo (Corvus frugileus)”, Atti consiliari Consiglio regionale della Valle d’Aosta XIII Legislatura – Disegno di legge regionale n. 226 “storno (Sturnus vulgaris)” e “taccola (Corvus monedula)” sono soppresse.
Art. 4 (Modificazioni all’articolo 33 della l.r. 64/1994)
1. Il comma 1 dell’articolo 33 della l.r. 64/1994 è sostituito dal seguente:
“1. Chiunque intenda esercitare la caccia nell’ambito della regione deve essere in possesso del relativo tesserino regionale “Carnet de chasse”, predisposto e rilasciato dal Comitato regionale per la gestione venatoria.”.
2. Il comma 7bis dell’articolo 33 della l.r. 64/1994 è abrogato.
Art. 5 (Inserimento dell’articolo 33bis alla l.r. 64/1994)
1. Dopo l’articolo 33 della l.r. 64/1994 è inserito il seguente:
“Art. 33bis (Commissione disciplinare)
1. E’ istituita, presso il Comitato regionale per la gestione venatoria, la Commissione disciplinare, con il compito di esprimere parere circa il divieto di rilascio del tesserino regionale. Tale Commissione è composta da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati tra i componenti del Comitato stesso.
2. La Commissione è convocata dal Presidente, per la validità delle sedute è necessaria la presenza di tutti i suoi membri e le decisioni sono adottate a maggioranza. Svolge le funzioni di segretario un dipendente del Comitato regionale per la gestione venatoria.”.
Art. 6 (Inserimento dell’articolo 33ter alla l.r. 64/1994)
1. Dopo l’articolo 33bis della l.r. 64/1994, come introdotto dall’articolo 5, è inserito il seguente:
“Art. 33ter (Divieto di rilascio del tesserino regionale)
1. Nei casi di condanna definitiva per le violazioni di cui all’articolo 30, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), il Presidente del Comitato per la gestione venatoria dispone, previo parere della Commissione disciplinare, il divieto di rilascio del tesserino regionale per un periodo fino a cinque anni, con effetto dall’inizio dell’anno venatorio successivo a quello in cui è stato definito il procedimento; in caso di oblazione o di applicazione della pena in misura ridotta, il divieto di rilascio non può essere superiore ai tre anni.
2. Nei casi di notificazione dell’ordinanza di ingiunzione per le violazioni di cui all’articolo 31, comma 1, lettere b), c), e), f), g), h), i), l), della l.157/1992 e all’articolo 46, comma 1, lettera i), della presente legge, il Presidente del Comitato per la gestione venatoria dispone, previo parere della Commissione disciplinare, il divieto di rilascio del tesserino regionale fino a tre anni, con effetto dall’inizio dell’anno venatorio successivo a quello in cui è stato definito il procedimento; nel caso di pagamento in misura ridotta, il divieto di rilascio non può essere superiore a due anni.
3. Nei casi di notificazione dell’ordinanza di ingiunzione per le violazioni di cui all’articolo 46, comma 1, lettere a), c), d), e), f), g), h), l), m), o), p), q), r), s), il Presidente del Comitato per la gestione venatoria dispone, previo parere della Commissione disciplinare, il divieto di rilascio del tesserino regionale fino a due anni, con effetto dall’inizio dell’anno venatorio successivo a quello in cui è stato definito il procedimento; nel caso di pagamento in misura ridotta, il divieto di rilascio non può essere superiore a un anno.
4. I periodi di divieto di rilascio del tesserino regionale di cui ai commi 1, 2 e 3, qualora siano inferiori a un’annata venatoria, devono riguardare periodi di effettivo esercizio venatorio, con esclusione dei periodi di caccia in battuta al cinghiale e alla volpe.”.
Art. 7 (Modificazioni all’articolo 46 della l.r. 64/1994)
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 46 della l.r.64/1994, le parole: “da lire 200.000 a lire 1.200.000”; se il fatto è commesso all’interno di ambiti protetti: da lire 300.000 a lire 1.800.000” sono sostituite dalle seguenti: “da euro 160 a euro 960; se il fatto è commesso all’interno di ambiti protetti, da euro 240 a euro 1.440”.
2. Alle lettere b), g), n) e r) del comma 1 dell’articolo 46 della l.r. 64/1994, le parole: “da lire 50.000 a lire 300.000” sono sostituite dalle seguenti: “da euro 40 a euro 240”.
3. Alle lettere c), e) ed o) del comma 1 dell’articolo 46 della l.r. 64/1994, le parole: “da lire 500.000 a lire 3.000.000” sono sostituite dalle seguenti: “da euro 400 a euro 2.400”.
4. Alle lettere d), q) e s) del comma 1 dell’articolo 46 della l.r. 64/1994, le parole: “da lire 100.000 a lire 600.000” sono sostituite dalle seguenti: “da euro 80 a euro 480”.
5. Alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 46 della l.r. 64/1994, le parole: “lire 150.000 per ciascun capo allevato, nonché il sequestro e la confisca dei capi allevati; per le altre violazioni di cui all’art. 24: da lire 150.000 a lire 900.000 e revoca dell’autorizzazione all’allevamento” sono sostituite dalle seguenti: “euro 120 per ciascun capo allevato, nonché il sequestro e la confisca dei capi allevati; per le altre violazioni di cui all’art. 24: da euro 120 a euro 720 e revoca dell’autorizzazione all’allevamento”.
6. Alle lettere h), i) e m) del comma 1 dell’articolo 46 della l.r. 64/1994, le parole: “da lire 400.000 a lire 2.400.000” sono sostituite dalle seguenti: “da euro 320 a euro 1.920”.
7. Alle lettere l) e p) del comma 1 dell’articolo 46 della l.r.64/1994, le parole: “da lire 200.000 a lire 1.200.000” sono sostituite dalle seguenti: “da euro 160 a euro 960”.
8. Ai commi 2 e 3 dell’articolo 46 della l.r. 64/1994, le parole: “da lire 100.000 a lire 600.000” sono sostituite dalle seguenti: “da euro 80 a euro 480”.
9. Alla lettera a) del comma 4bis dell’articolo 46 della l.r.64/1994, le parole: “da lire 2.500.000 a lire 15.000.000” sono sostituite dalle seguenti: “da euro 2000 a euro 12.000”.
10. Alle lettere b) ed e) del comma 4bis dell’articolo 46 della l.r. 64/1994, le parole: “da lire 1.250.000 a lire
7.500.000” sono sostituite dalle seguenti: “da euro 1.000 a euro 6.000”.
11. Alla lettera c) del comma 4bis dell’articolo 46 della l.r.64/1994, le parole: “da lire 500.000 a lire 3.000.000” sono sostituite dalle seguenti: “da euro 400 a euro 2.400”.
12. Alle lettere d) e f) del comma 4bis dell’articolo 46 della l.r. 64/1994, le parole: “da lire 250.000 a lire 1.500.000” sono sostituite dalle seguenti: “da euro 200 a euro 1.200”.
Art. 8 (Modificazione all’articolo 12 della legge regionale 12 giugno 2012, n. 16)
1. Al comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 12 giugno 2012, n. 16 (Modificazioni alla legge regionale 27 agosto 1994, n. 64 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell’attività venatoria)), è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
“Qualora il numero di cacciatori già iscritti risulti tale da compromettere la gestione delle specie cacciabili compatibile con le dinamiche demografiche finalizzate all’aumento della selvaggina o non permetta di assicurare una quota pro-capite media di animali prelevabili assegnati omogenea in tutte le circoscrizioni venatorie, il Comitato regionale per la gestione venatoria, nelle more di approvazione del Piano regionale faunistico-venatorio, può assegnare d’ufficio tutti o parte dei cacciatori in sovrannumero alle altre sezioni comunali, secondo criteri stabiliti dal Comitato medesimo e approvati dalla struttura regionale competente in materia di fauna selvatica.”.
“
( 10 aprile 2013 )
Regione Valle d’Aosta