Caccia: Umbria, il TAR Umbria sospende le giornate di preapertura alla specie Marzaiola previste l’1 e il 7 settembre 2014 accogliendo in via cautelare il ricorso degli animalisti.
“Con decreto cautelare n. 106 del 25 agosto 2014 il Tar Umbria ha sospeso la preapertura della caccia alla marzaiola nei giorni 1 e 7 settembre, su ricorso dell’Associazione Vittime della caccia, presentato dall’avvocato Massimo Rizzato di Vicenza”. E’ quanto sottolinea l’associazione in una nota.
“Venivano infatti riconosciute le seguenti considerazioni – prosegue il testo diffuso dall’Associazione Vittime della caccia -: violazione dell’art. 18 secondo comma L.157/92 e violazione art. 32 L.R. 1494, Eccesso di potere per difetto di motivazione. Ovvero per il mancato rispetto di quanto prevede la norma citata in relazione alle “situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali”, ma anche in assenza di un adeguato Piano Faunistico Venatorio”.
“Nessuna delle due condizioni appare soddisfatta dalla Regione – prosegue la nota dell’associazione -: per la Marzaiola infatti, la cautela dovrebbe essere massima perché la conservazione risulta minacciata, l’Ispra indica che la marzaiola risulta ‘in declino (spec 3)’ e che ‘un’anticipazione dell’apertura della caccia ai primi di settembre comporterebbe tuttavia il rischio di abbattimento dei soggetti che si sono riprodotti localmente, introducendo un possibile fattore limitante per un fenomeno di colonizzazione naturale che deve invece essere assecondato’. La Regione ha adottato il proprio Piano Faunistico Venatorio – a scadenza quinquennale – con delibera del Consiglio Regionale del 2179 e pertanto lo stesso era valido fino alla scorsa stagione venatoria 201314”.
“Troppe le regioni – aggiunge ancora l’Associazione Vittime della caccia – che non aggiornano i propri Piani Faunistico Venatori, emanando comunque ogni sorta di atto e norma tesi a favorire la pressione venatoria sul territorio, senza tenere conto delle mutate condizioni ambientali e faunistiche ma anche urbanistiche e antropiche. Si ricorda infatti, che i Piani Faunistico venatori rappresentano, in sintesi, la pianificazione di tutto il territorio nazionale a fini di sfruttamento delle risorse faunistiche, operata dalla regione, che individua specifiche zone senza, troppo spesso, che si tenga conto degli insediamenti urbani, case sparse, sedi stradali ecc.
Da tale pianificazione scaturiscono poi atti ed autorizzazioni degli enti locali (province e ATC – ambiti territoriali di caccia) che di fatto autorizzano tipi di caccia incompatibili con la presenza umana e in palese contrasto con quanto previsto dall’art.21, comma 1, lett.a), e) ed f) della legge 157/92 in materia di distanze di sicurezza, sulla base della gittata delle armi impiegate”.
( 28 agosto 2014 )
Fonte: QuiPerugia