Caccia: Toscana, approvato il Calendario Venatorio regionale valido per la Stagione 2013 – 2014. Salvadori: “Rispettato volere Corte Costituzionale”.
Ecco nel dettaglio il contenuto delle disposizioni:
Autorizzata la caccia alle seguenti specie per i periodi indicati: dal 15 settembre al 30 dicembre 2013 la caccia è consentita alle specie: coniglio selvatico, merlo, quaglia, tortora (Streptopelia turtur) e fagiano. Nelle Aziende faunistico venatorie, nella aziende agrituristico-venatorie e in specifici distretti individuati all’interno degli ATC, le Province possono autorizzare il prelievo del fagiano nel mese di gennaio 2014 in presenza di specifici piani di prelievo.
Dal 15 settembre al 30 novembre 2013 la caccia è consentita alle specie: starna e pernice rossa. Le Province possono determinare limitazioni relative ad aree e periodi di caccia. Tali limitazioni non si applicano nelle aziende faunistico venatorie nelle quali la Provincia abbia approvato specifici piani di prelievo.
Dal 2 ottobre al 30 dicembre 2013 la caccia è consentita alla specie allodola.
Dal 15 settembre all’8 dicembre 2013 è consentita la caccia alla specie lepre comune.
Dal 15 settembre al 31 ottobre 2013 è consentita la caccia alla specie combattente.
Dal 2 ottobre 2013 al 20 gennaio 2014 la caccia è consentita alla specie beccaccia.
Dal 2 ottobre 2013 al 30 gennaio 2014 la caccia è consentita alle seguenti specie: cesena e tordo sassello.
Dal 1 novembre 2013 al 30 gennaio 2014 la caccia è consentita alla specie moretta.
Dal 15 settembre 2013 al 30 gennaio 2014 la caccia è consentita alle seguenti specie: tordo bottaccio, alzavola, beccaccino, canapiglia, codone, colombaccio, cornacchia grigia, fischione, folaga, frullino, gallinella d’acqua, gazza, germano reale, ghiandaia, marzaiola, mestolone, moriglione, pavoncella, porciglione e volpe.
Fissati i seguenti limiti di prelievo stagionale prudenziali, per le specie:
– allodola, 50 capi per cacciatore,
– codone, quaglia, tortora e pavoncella 25 capi per cacciatore per specie,
– beccaccia e moretta, 20 capi per cacciatore per specie,
– combattente e pernice rossa, 10 capi per cacciatore per specie,
– starna, 5 capi per cacciatore.
Infine è vietato utilizzare munizionamento a pallini di piombo all’interno di tutte le zone umide del territorio della Regione Toscana, quali laghi naturali e artificiali, stagni, paludi, acquitrini permanenti, lanche e lagune d’acqua dolce, salata e salmastra.
9 luglio 2013
Regione Toscana