Caccia: Toscana, modificata la legge regionale sugli appostamenti fissi, accolte le proposte delle Associazioni Venatorie Federcaccia e Arcicaccia.
Alla immediata iniziativa assunta da Federcaccia ed Arcicaccia della Toscana, con la collaborazione di Anuu migratoristi, per trovare le soluzione possibili – mentre altre associazioni venatorie preferivano ignorare il problema o sceglievano di diffondere messaggi di pessimismo e scoraggiamento fra i cacciatori – ha subito dato positivo riscontro la Giunta regionale con la predisposizione di una proposta di legge per modificare la normativa regionale vigente: proposta che, pur non completamente soddisfacente nel contenuto, ha avuto il grande merito di porre subito all’ordine del giorno dell’organo legislativo, il Consiglio della Regione, la questione in tutta la sua urgenza, dando modo di avviare tempestivamente l’iter che ha permesso a Federcaccia ed Arcicaccia di presentare puntuali ed argomentate proposte alla Commissione competente, che ha licenziato un nuovo testo che, recependo le richieste delle due associazioni a parziale modifica del testo trasmesso dalla Giunta, è approdato in aula il 5 novembre ed è stato approvato all’unanimità. E’ doveroso, e non rituale, esprimere l’apprezzamento sincero per la sensibilità che, non per la prima volta, le Istituzioni regionali e le forze politiche che in esse siedono – di maggioranza e di opposizione – hanno dimostrato dando risposte tempestive e puntuali.
Le nuove disposizioni regionali, in sintesi, definiscono la nozione di appostamento fisso, individuano le caratteristiche dei manufatti eventualmente realizzati e dettano, nel rispetto delle norme in materia urbanistica, edilizia e paesaggistica, i casi nei quali debbono essere richieste le relative autorizzazioni, con l’obbligo in ogni caso di dare comunicazione al Comune dell’avvenuto impianto: per gli appostamenti con manufatti conformi alle disposizioni non sono necessarie né abilitazioni edilizie né autorizzazioni paesaggistiche. Se i manufatti sono realizzati conformemente alla caratteristiche indicate, infine, non è necessario procedere alla loro rimozione entro il 28 febbraio 2014, potendo rimanere in essere fino a permanere dell’autorizzazione dell’appostamento. Alleghiamo il testo proposto dalla Commissione portato all’approvazione del Consiglio Regionale della Toscana nella seduta del 5 novembre 2013, che sarà in vigore con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.
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SOMMARIO
Preambolo
Art. 1 – Modifiche all’articolo 34 della l.r. 3/1994
Art. 2 – Disposizioni transitorie e finali
Preambolo
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, comma quarto, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera l) dello Statuto;
Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157
“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”);
Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 9 ottobre 2013;
Considerato quanto segue:
1. a seguito della recente evoluzione della giurisprudenza costituzionale in materia di appostamenti fissi è opportuno intervenire nella normativa regionale per prevedere che la realizzazione di tali manufatti sia soggetta alle disposizioni della legge regionale in materia di governo del territorio che disciplinano l’attività edilizia;
2. al fine di garantire un’omogenea applicazione della disciplina degli appostamenti fissi è
necessario prevedere le caratteristiche tipologiche degli eventuali manufatti realizzati dai
soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività venatoria da appostamento fisso;
3. è prevista una norma transitoria al fine di garantire ai soggetti autorizzati all’esercizio
dell’attività venatoria da appostamento fisso alla data di entrata in vigore della presente legge di adeguarsi alla nuova disciplina.
Approva la presente legge
Art. 1 – Modifiche all’articolo 34 della l.r. 3/1994
1. Il comma 6 dell’articolo 34 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”) è sostituito dal seguente:
“6. Le province autorizzano gli appostamenti fissi per l’esercizio dell’attività venatoria in un
determinato sito, in conformità al decreto del Presidente della Giunta regionale 26 luglio
2011, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3
“Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)”).”
2. Il comma 6 bis dell’articolo 34 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
“6 bis. La realizzazione di eventuali manufatti nel sito in cui è stato autorizzato l’appostamento fisso nel rispetto delle disposizioni della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) che disciplinano l’attività edilizia, è consentita a condizione che i manufatti stessi:
a) non comportino alcuna alterazione permanente dello stato dei luoghi;
b) siano realizzati in legno, con altri materiali leggeri o con materiali tradizionali
tipici della zona o con strutture tubolari non comportanti volumetrie e siano
facilmente ed immediatamente rimovibili alla scadenza dell’autorizzazione;
c) siano ancorati al suolo senza opere di fondazione;
d) non abbiano dotazioni che ne consentano l’utilizzo abitativo, ancorché saltuario o
temporaneo.”.
3. Dopo il comma 6 bis dell’articolo 34 della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:
“6 ter. Gli strumenti della pianificazione urbanistica comunale possono contenere disposizioni riferite ai manufatti di cui al comma 6 bis esclusivamente al fine di assicurare la tutela di aree di rilevante interesse paesaggistico e ambientale.”.
4. Dopo il comma 6 ter dell’articolo 34 della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:
“6 quater. I manufatti realizzati con caratteristiche diverse dalle disposizioni del comma 6 bis e non rientranti pertanto nella fattispecie prevista all’articolo 80 della l.r. 1/2005 sono sottoposti a segnalazione certificata d’inizio attività (SCIA) ed a procedimento di autorizzazione paesaggistica.”.
Art. 2 – Disposizioni transitorie e finali
1. Gli appostamenti fissi autorizzati ai sensi dell’articolo 34, commi 6 e 6 bis della l.r. 3/1994 precedentemente all’entrata in vigore della presente legge, ove presentino caratteristiche diverse da quelle previste al comma 6 bis, sono rimossi entro il 28 febbraio 2014.
2. Il regolamento di attuazione della l.r. 3/1994, emanato con d.p.g.r. 33/R/2011, è adeguato alle previsioni della presente legge entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore.
”
Federcaccia Toscana
Arci Caccia Toscana
( 8 novembre 2013 )