“Il TAR Marche, recependo integralmente le eccezioni delle rappresentanze venatorie – si legge nel comunicato – , ha ritenuto non sussistenti i presupposti cautelari paventati dall’associazione ambientalista a fondamento dell’istanza di sospensione, rilevando preliminarmente l’inesistenza del fumus bonis iuris (la parvenza di un buon diritto nell’atto di ricorso) ancor prima del pericolum in mora, ovvero, la possibilità che il provvedimento impugnato possa determinare un danno irreparabile all’interesse tutelato”.
Continua poi: “Infatti, il Collegio del TAR ha evidenziato come “le censure formulate in ricorso appaiono prima facile infondate …”, ritenendo che ” la Regione Marche” nella redazione del Calendario Venatorio “abbia nella sostanza rispettato la ratio delle norme contestate”, infine, rilevando come i pareri nazionali espressi dall’I.S.P.R.A. siano derogabili nell’esercizio del potere amministrativo regionale in materia faunistico – venatoria”. E’ stata garantita – concludono – la regolare continuità ed il buon funzionamento del settore faunistico venatorio, che avrebbe, altrimenti, rischiato di trovarsi completamente paralizzato dall’ennesimo attacco ideologico, volto a comprimere ingiustamente gli interessi collettivi sottesi alle associazioni venatorie intervenute in giudizio.