Il TAR della Sicilia accoglie il ricorso degli ambientalisti avverso la Regione sentenziando che il Piano Faunistico Venatorio dovrà essere sottoposto a valutazione d’incidenza.
Accogliendo il ricorso di alcune sigle ambientaliste, tra cui Legambiente Comitato Regionale Siciliano Onlus, il Tribunale Amministrativo siciliano ha deciso con propria sentenza del 14 marzo 2012 che il Piano Faunistico Venatorio deve essere sottoposto a valutazione d’incidenza in ottemperanza alla normativa nazionale ed alla direttiva habitat.
Gli ambientalisti hanno sollevato la questione in quanto il Calendario Venatorio 2010/2011 della Sicilia e lo stesso Piano Faunistico Venatorio relativo al periodo 2006-2011, non risultano essere stati preceduti dalla prevista valutazione di incidenza tanto che non è stato previsto il divieto di caccia temporaneo in tutti i Siti Natura 2000.
Natura 2000 è una rete ecologica di aree protette di rilevanza comunitaria ritenuta molto importante per la salvaguardia della biodiversità europea ed istituita dalla stessa Direttiva Habitat. La rete Natura 2000 è composta da una serie di siti appositamente individuati per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla Direttiva Habitat nonché da ZPS, Zone di Protezione Speciale individuate in tutti gli Stati Membri per la salvaguardia dell’avifauna.
Proprio per la loro importanza tali aree devono essere considerate nella programmazione e pianificazione territoriale pertanto previste dai Piani Faunistici e dai Calendari Venatori. La valutazione di incidenza è necessaria quindi proprio per evitare che i dispositivi di programmazione territoriale vadano in contrasto con le Direttive comunitarie.
Nel caso del Calendario Venatorio e del Piano Faunistico Venatorio siciliano non risultano sottoposti a valutazione di incidenza prestandosi ad errori di valutazione come l’autorizzazione all’esercizio venatorio in alcune ZPS ed in prossimità dei SIC.