Caccia: Sicilia, il Tar respinge la richiesta di sospensiva al Calendario Venatorio 2014-2015 salvando la preapertura della Stagione Venatoria fissata per il 1° settembre.
In data 25 agosto 2014 è stato depositato il Decreto del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione Prima, con il quale viene respinta la richiesta di sospensiva presentata nei confronti del Calendario Venatorio Regionale Siciliano e che avrebbe impedito l’inizio della stagione venatoria a partire dalla preapertura fissata per il prossimo 1° settembre 2014. Inoltre, la richiesta di sospensiva riguardava l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività venatoria nei Siti Natura 2000 “senza la preventiva ed obbligatoria acquisizione del parere ISPRA”; la modifica con la quale viene disposta la registrazione del numero dei capi di selvaggina migratoria nel tesserino regionale alla fine della giornata di caccia, e l’estensione del regime di preapertura della stagione venatoria anche alla specie “Colombaccio“, prevedendone il prelievo anticipato di tre settimane (nei giorni 1-6-7-13-14-20 settembre 2014).Ritenendo la mancanza di ragioni di eccezionale gravità ed urgenza che legittimino l’adozione della richiesta misura cautelare, il TAR ha respinto l’istanza e fissato la trattazione il prossimo 11 settembre 2014.
Di seguito pubblichiamo il testo integrale del “Decreto TAR Sicilia 25 agosto 2014”:
“
N. 00614/2014 REG.PROV.CAU.
N. 02291/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 2291 del 2014, proposto da:
Legambiente, Comitato Regionale Siciliano Onlus, rappresentato e difeso dagli avv. Nicola Giudice, Antonella Bonanno, con domicilio eletto presso Nicola Giudice in Palermo, via M. D’Azeglio N. 27/C;
contro
Assessorato dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana, Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, Associazione Caccia e Natura;
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia,
1 – del D.A. n. 45/gab del 13 giugno 2014 e relativi allegati “A” e “B” facenti parte integrante del medesimo decreto assessoriale, avente ad oggetto “Calendario Venatorio 2014/2015”, con il quale l’Assessore dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana ha regolamentato l’attività venatoria per la prossima stagione, con preapertura dal 1 settembre 2014;
2 – dei DD.AA. un. 46/gab, 47/gab, 48/gab, 49/gab, 50/gab, 51/gab, 52/gab, 53/gab e 54/gab, tutti emessi in data 13 giugno 2014 contestualmente al calendario venatorio, con i quali l’Assessore dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana ha autorizzato l’esercizio dell’attività venatoria nei Siti Natura 2000 ivi rispettivamente previsti, senza la preventiva ed obbligatoria acquisizione del parere ISPRA, in violazione dell’art. 18, commi 1 e 4, della L. reg. sic. n. 33/1997 e ss.mm.ii.;
3 – del D.A. n. 70/gab/2014 del 6 agosto 2014 avente ad oggetto “Modifiche al calendario venatorio 2014/2015”, con il quale l’Assessore dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana, a modifica del proprio precedente D.A. n. 45/gab, ha disposto, da un lato, la registrazione del numero dei capi di selvaggina migratoria nel tesserino regionale alla fine della giornata di caccia, e, dall’altro lato, ha esteso il regime di preapertura della stagione venatoria anche alla specie “Colombaccio”, prevedendone il prelievo anticipato di tre settimane (nei giorni 1-6-7-13-14-20 settembre 2014);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;
Ritenuto che non sussistono le ragioni di eccezionale gravità ed urgenza che legittimino l’adozione della richiesta misura cautelare;
P.Q.M.
Respinge l’istanza e fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio dell’11 settembre 2014.
Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso il giorno 21 agosto 2014.
Il Presidente
Filoreto D’Agostino
DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 25/08/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
”
( 26 agosto 2014 )
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