Caccia: Sicilia, le Associazioni Venatorie siciliane chiedono audizione all’Assessore regionale alle politiche agricole forestali per il nuovo Calendario Venatorio 2013-2014.
Con una lettera inviata all’Assessore regionale alle politiche agricole forestali le Associazioni Venatorie siciliane, Federcaccia, Federazione Siciliana della Caccia, Arci Caccia, Italcaccia e A.S.C.N., hanno richiesto formalmente audizione al fine di interloquire sul nuovo Calendario Venatorio 2013-2014. “Oggetto: richiesta di audizione
On.le Assessore,
abbiamo informalmente appreso, dai funzionari del Servizio Faunistico-Venatorio e dalle locali Ripartizioni, che la limitazione della mobilità venatoria, contenuta nell’art. 5 dell’allegato A del Calendario Venatorio 2013/2014, è stata cautelativamente adottata per evitare pronunzie giurisdizionali sfavorevoli fondate su di un presunto vizio di incostituzionalità dell’art. 22 della L.R. 33/1997. La giustificazione ci lascia alquanto perplessi per una serie di ragioni che passiamo di seguito a rassegnare.
A) La motivazione informalmente comunicata dai Funzionari è rimasta sostanzialmente inespressa in seno al Calendario, laddove la limitazione viene invece adottata in asserito ossequio al parere dell’ISPRA, che tuttavia, sul punto, testualmente raccomanda “la necessità di limitare la mobilità…nel caso di ATC che comprendono le piccole isole circumsiciliane; qui, in corrispondenza dei picchi di migrazione, si possono verificare concentrazioni particolarmente elevate di cacciatori con possibili conseguenze negative”. Ovvio è che l’ISPRA non ha prestato sufficiente attenzione alla regolamentazione proposta, che già poteva ritenersi satisfattiva dell’esigenza rappresentata dall’Istituto, escludendo ab origine dalla scelta degli ambiti per la caccia alla selvaggina migratoria gli ATC costituiti dagli arcipelaghi delle isole minori. Vero è, altresì, che l’attenzione dell’ISPRA investiva anche tout court la scelta di consentire un’ampia mobilità dei cacciatori, ma il motivato riscontro di un siffatto dubbio poteva condurre a soluzioni ben diverse dalla drastica esclusione di ogni mobilità per i migratoristi.
B) Se dovessimo prestar fede a quanto riferito dai Funzionari competenti, dovremmo credere che, forse per la prima volta nella storia, un’Amministrazione abbia sospeso l’applicazione di una norma di legge perché ne ha presagito la caducazione ad opera della Corte Costituzionale. Siffatta insolita cautela ci apparirebbe, però, francamente eccessiva, considerato in primo luogo che la norma in questione – art. 22 comma 5 lettera a) L.R. 33/1997 – è stata riformulata proprio a seguito di una pronunzia di incostituzionalità (Corte Cost. Sent. 4/2000) che ha investito l’originaria disciplina della “mobilità migratoria”, in applicazione della quale era indiscriminatamente concesso, a tutti i cacciatori ed a partire dall’1 novembre di ogni anno, l’accesso a tutti gli ATC della Sicilia per la caccia alla selvaggina migratoria. Certo, non sarebbe la prima volta che il Legislatore sostituisce una norma dichiarata incostituzionale con altra parimenti viziata, ma nella specie v’è da osservare che la “nuova” formulazione dell’art. 22, comma 5 lettera a) ha passato indenne per ben due volte (L.R. 7/2001, L.R. 19/2005) il vaglio del Commissario dello Stato (che pure l’avrà attenzionata particolarmente, in ragione della sua genesi) e non è stata mai più fatta oggetto di questioni di legittimità costituzionale da parte del Giudice Amministrativo siciliano, che pure ne ha avuto l’occasione.
Già in sede di impugnativa giurisdizionale del CV 2009/2010 le associazioni ambientaliste avevano adombrato un vizio di legittimità costituzionale dell’art. 22, comma 5 lettera a), sia pure formulando la censura in termini assolutamente inconducenti e con riferimento ad un preteso contrasto con una disposizione della Legge Quadro (art. 18, comma 6, L. 157/1992) del tutto impertinente; la questione è stata quindi ritenuta manifestamente infondata. In occasione dell’ultima impugnativa (CV 2012/2013) i ricorrenti hanno invece più pertinentemente assunto un contrasto tra il ricordato art. 22 lettera a) ed il principio affermato dall’art. 14 L. 157/1992 (equilibrata distribuzione dei cacciatori nell’esercizio dell’attività venatoria). Attendiamo ancora la sentenza che definirà il relativo giudizio, ma allo stato non è possibile neppure immaginare che il Giudice amministrativo possa positivamente delibare in ordine alla rilevanza ed alla fondatezza della questione.
C) In definitiva, ed allo stato, non v’è alcun provvedimento che abbia giudicato la rilevanza e la fondatezza del dubbio di legittimità costituzionale adombrato dalle associazioni ambientaliste, né può per altro verso formarsi un severo giudizio prognostico in tal senso, considerato che la norma in questione non consente l’accesso indiscriminato di tutti i cacciatori siciliani all’intero territorio regionale, ma rimette alla prudente valutazione dell’Assessore l’opportunità di consentire, anno per anno, una mobilità dei cacciatori migratoristi comunque ex ante limitata, sia sotto il profilo territoriale (un massimo di quattro ambiti), sia sotto il profilo temporale (un numero di giornate variabile da venti a trenta). La norma, in sé e per sé, non sembra quindi vanificare i principi della Legge Quadro, ed un sindacato di legittimità potrebbe, a nostro avviso, a questo punto unicamente appuntarsi sull’esercizio della discrezionalità dell’Assessore e quindi, in definitiva, sull’atto amministrativo in sede giurisdizionale. In proposito non possiamo non evidenziare che altre Regioni d’Italia, pur non vantando competenza legislativa esclusiva in materia venatoria, hanno adottato un sistema di mobilità per i migratoristi di gran lunga più libertario del nostro: a titolo esemplificativo, la Toscana consente, a partire dall’1 ottobre, la mobilità venatoria a tutti i residenti in uno qualsiasi degli ambiti previo “acquisto” di pacchetti di 5 giornate per singolo ATC, specificando che l’esercizio della caccia alla selvaggina migratoria da appostamento, così come quella al cinghiale in battuta, non incide sugli indici di densità. È d’altro canto evidente come l’art. 14 della L. 157/1992 – che pure prevede la possibilità che singoli atti amministrativi (delibere dei comitati di gestione degli ATC) deroghino agli indici di densità venatoria – intenda perseguire finalità di gestione ottimale della fauna stanziale, laddove è invece ovvio che le operazioni di censimento della popolazione faunistica, a livello locale o di singolo ATC, non possono utilmente riferirsi alla fauna migratoria. È insomma ragionevole ritenere che il rigore con cui il Legislatore del ’92 ha inteso perseguire determinati obiettivi (il legame del cacciatore al territorio e la gestione ottimale delle risorse faunistiche) sia attenuato con riferimento alla selvaggina migratoria, in considerazione dell’imprevedibilità dei flussi dell’avifauna e della conseguente impossibilità di pianificare un prelievo omogeneo ricorrendo a strumenti (indici di densità venatoria) che sono invece efficaci per razionalizzare il prelievo della selvaggina stanziale.
D) La cautela mostrata nell’adozione dell’incredibile limitazione di cui all’art. 5 dell’allegato A del C.V. (che di fatto ha azzerato la mobilità venatoria per la caccia alla selvaggina migratoria) appare quindi del tutto ingiustificata, specie se raffrontata con altre criticità della regolamentazione adottata, che riscontrano invece una ben più elevata ed attuale probabilità di censura. Più in generale, non abbiamo compreso la ragione per cui il Calendario Venatorio sia stato emanato con tanta fretta, per di più in attesa dell’approvazione del Piano e con un tale contenuto, senza consultare, sul punto, le associazioni venatorie. L’intera vicenda ci lascia perplessi ed i numerosi dubbi che si affollano nelle nostre menti, così come in quelle dei nostri associati e degli operatori del settore, devono essere immediatamente fugati. In queste ore si sta cogliendo, da parte dei più, il devastante impatto del già odiato art. 5, che mette a repentaglio la stessa sopravvivenza della tradizione venatoria siciliana; crediamo che, parimenti, l’Amministrazione possa pronosticare gli effetti, altrettanto devastanti, che la regolamentazione eserciterà sull’economia regionale e sullo stesso Erario.
In virtù di quanto sopra esposto, Le chiediamo un urgente incontro al fine di ottenere i chiesti chiarimenti ed individuare le soluzioni più idonee alle criticità dell’attuale regolamentazione della caccia.
Certi di un Suo cortese e sollecito riscontro, cogliamo l’occasione per inviarLe i nostri migliori saluti.
Francesco Mistretta–Federazione Siciliana della Caccia
Giuseppe La Russa– Federazione Italiana della Caccia – cons. reg.le siciliano
Francesco D’Elia–Arcicaccia-comitato federativo siciliano
Alessandro Mirabile–Italcaccia-commissario regionale Sicilia
Domenico Portale-A.S.C.N.
“
( 25 giugno 2013 )