Caccia: Sardegna, la Stagione Venatoria sembra fortemente a rischio dopo la sospensione del Calendario Venatorio da parte del Tar; nella giornata di domani riunione del C.F.R. per trovare una soluzione.
Nel ricorso, oltre alla mancanza del parere dell’Ispra, si censurano l’assenza di un piano faunistico-venatorio e della procedura di valutazione di incidenza ambientale riguardo all’attività di caccia nelle aree classificate quali Siti di importanza comunitaria (Sic) e/o Zone di protezione speciale (Zps). LA RIUNIONE- E’ stato convocato per domani alle 15, nella sede dell’assessorato dell’Ambiente, il comitato regionale faunistico. All’ordine del giorno le comunicazioni del presidente, l’assessore Andrea Biancareddu. Secondo quanto si è appreso, gli uffici regionali hanno chiesto il parere dell’Ispra la cui mancanza ha provocato la decisione dei giudici amministrativi mettendo a rischio l’apertura della stagione prevista per domenica 22.
Il parere dovrebbe arrivare entro questa settimana, prima quindi di domenica. Senza il nuovo calendario, supportato dal parere obbligatorio dell’Istituto per la protezione ambientale, infatti, non sarà possibile dare il via libera alle doppiette. Anche il Tar, nell’accogliere la domanda cautelare di sospensione del provvedimento, ha ritenuto necessaria l’acquisizione di questo parere.
Di seguito pubblichiamo il testo dell’Ordinanza n.303/2013 del Tar Sardegna riguardante la sospensione del Calendario Venatorio regionale:
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N. 00303/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00659/2013 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 659 del 2013, proposto da: Lac – Lega per l’Abolizione della Caccia, Associazione Vittime della Caccia, Earth, rappresentate e difese dall’avv. Massimo Rizzato, con domicilio eletto presso Rosalia Pacifico in Cagliari, via Cervi n. 16;
contro
Regione Autonoma della Sardegna, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Parisi e Sonia Sau, dell’ufficio legale dell’ente presso la cui sede in Cagliari, viale Trento, n. 69, è elettivamente domiciliata;
nei confronti di
Libera Associazione Sarda della Caccia, rappresentata e difesa dall’avv. Alberto Onorato, con domicilio eletto presso Alberto Onorato in Cagliari, via Tuveri n. 84;
e con l’intervento di
ad opponendum: Federazione Italiana della Caccia, rappresentata e difesa dall’avv. Alberto Onorato, con domicilio eletto presso Alberto Onorato in Cagliari, via Tuveri n. 84;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del decreto dell’Assessorato Difesa dell’Ambiente n. 19 del 4.7.2013 e dell’Allegato 1 (costituente il Calendario Venatorio 2013/2014).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Autonoma della Sardegna e di Libera Associazione Sarda della Caccia;
Visto l’atto di intervento di Federazione Italiana della Caccia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2013 il dott. Alessandro Maggio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Considerato:
che l’art. 18, comma 4, della L. 157/1992, laddove prescrive che il calendario venatorio sia emanato sentito l’INFS (ora ISPRA), costituisce norma fondamentale di riforma economico-sociale (cfr.Corte Cost. n. 227/2003 e 4/2000);
che come tale la disposizione si impone anche alle Regioni ad autonomia speciale;
che l’impugnato calendario venatorio è stato adottato senza acquisire il parere dell’ISPRA.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda)
Accoglie la domanda cautelare proposta e per l’effetto sospende l’impugnato calendario venatorio.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 19/3/2014.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
Alessandro Maggio, Presidente, Estensore
Tito Aru, Consigliere
Giorgio Manca, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
N. 00659/2013 REG.RIC. Pagina 3 di 4
https://intranet.ga/DocumentiGA/Cagliari/Sezione%202/2013/20130065… 18/09/2013
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/09/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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18 settembre 2013
Fonte: UnioneSarda