In relazione alla controversia sulla caccia in deroga la Corte Costituzionale emette sentenza con la quale valuta legittimo il parere dell’Istituto regionale sulle deroghe in Sardegna.
È infondata l’impugnativa avanzata dal Governo lo scorso 29 marzo 2011 sulla norma, inserita nella legge regionale della Sardegna, che regola l’esercizio della caccia in deroga.
Lo ha stabilito, il 23-26 gennaio 2012, la Corte Costituzionale, la cui sentenza (N. 16/2012) ha smontato la tesi governativa secondo cui la disposizione sarebbe in contrasto con la legge 157/92 nella parte in cui la Regione prevede che la disciplina del prelievo in deroga sia autorizzata “sentito l’Istituto regionale per la fauna selvatica (IRFS), ovvero, se non ancora istituito, un comitato tecnico-scientifico, composto da un esperto in materia di ambiente e fauna selvatica, un esperto in materia di ambiente e fauna selvatica, un esperto in materia di coltivazioni agricole, un esperto in materia di salute pubblica” (costituito tramite deliberazione della Giunta).
Per il Governo la norma censurata, non prevedendo l’acquisizione del parere dell’ISPRA, confligge coi parametri costituzionali sia riguardo alla violazione dei vincoli derivanti dal rispetto dell’ordinamento comunitario, sia riguardo alla competenza legislativa statale in materia di tutela dell’ambiente.
Nella sua difesa la Regione osserva che la legge ha “lasciato al legislatore regionale la scelta tra il parere dell’INFS e il parere di un organismo regionale” e che legittimamente ha optato per la seconda soluzione. Riguardo alla sostituzione dell’Istituto con un apposito Comitato, la Regione aggiunge che anche nell’ipotesi di parere reso da quest’ultimo, data la qualificazione tecnico-scientifica dei suoi componenti, sono salvaguardate le finalità proprie dell’art. 19-bis della legge n. 157/92, ossia che le deroghe ai divieti di prelievo venatorio siano assunte con quelle cautele che assicurano l’adeguata protezione del patrimonio faunistico nazionale. Viene, altresì, eccepito che il ricorrente avrebbe omesso di considerare le competenze legislative della Regione quali derivanti dallo statuto di autonomia.
Anche il tentativo di far ritenere di rilevanza costituzionale la “Guida per la stesura dei calendari venatori” dell’ISPRA del 28 luglio 2010, depositato dall’Avvocatura dello Stato per conto del ricorrente Governo, non è stato considerato dalla Corte Costituzionale di alcun valore rispetto alle deliberazioni regionali, così puntualmente elaborate, che hanno notevolmente ridimensionato il “peso” giuridico dell’ente bolognese.
ANUU Migratoristi