Il Porto d’Armi: Un vademecum su come richiedere il rilascio o il rinnovo del porto d’armi, la documentazione necessaria e le istituzioni alle quali presentare la domanda.
La licenza di porto di armi, comunemente chiamata “porto d’armi”, consente ai cittadini italiani che ne sono titolari di portare o trasportare un’arma al di fuori della propria abitazione. I cittadini della Repubblica Italiana che sono in possesso dei requisiti per legge prescritti, possono ottenere l’autorizzazione a portare o trasportare armi al di fuori della propria abitazione.
Il controllo di adeguatezza ai requisiti da parte del cittadino ed il rilascio di questa licenza spetta all’Ufficio Armi della Questura o alla Prefettura, sotto la cui giurisdizione possiede la residenza legale il richiedente.
Il titolare di porto d’armi può così portare, acquistare e trasportare sia armi che munizioni entro i limiti prescritti dalla legge. La legge italiana distingue 3 tipologie di licenza di porto d’arma: per “uso sportivo” (Licenza di porto di fucile per il tiro a volo), per “uso venatorio” (Licenza di porto di fucile anche per uso di caccia) e per “difesa personale” (Licenza di porto di pistola o rivoltella per difesa personale, Licenza di porto di fucile per difesa personale). Ogni cittadino può ottenere una licenza di porto d’arma, a patto che non sia soggetto a sentenza restrittiva dei diritti civili da parte di un tribunale e sia in possesso dei requisiti psicofisici richiesti.
La vendita o la cessione di armi a privati senza il porto d’armi è possibile ai soli maggiori di anni 18, i quali ottengono il nulla osta dal questore all’acquisto e alla detenzione. Il nullaosta ha validità di 30 giorni e autorizza un solo acquisto di armi e munizioni nelle quantità specificate ed il trasporto fino al luogo di detenzione. La legge attualmente in vigore stabilisce che la durata di questa licenza sia di 5 anni per le licenze di porto di fucile, per i porti d’armi rilasciati dal 14 settembre 2018 in avanti. Mentre per i porti d’arma rilasciati antecedentemente la durata rimarrà di 6 anni, il tutto come disposto dal Decreto Legislativo 104 in recepimento della della direttiva europea 2017/853. Il questore o il prefetto possono rifiutare la richiesta di rilascio del porto d’armi oltre che alle persone condannate per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, per reati contro la persona o il patrimonio, contro lo Stato e l’ordine pubblico, o condannate per diserzione in tempo di guerra o porto abusivo di armi, anche per coloro che siano stati condannati per delitti diversi, o non siano di buona condotta, ossia non dimostrano sufficiente affidamento di non abusare delle armi.
Per ottenere il porto d’armi sono indispensabili due certificati medici, un attestato di idoneità al maneggio delle armi (se non si è prestato servizio nelle Forze Armate nei dieci anni precedenti l’istanza di rilascio), non avere gravi precedenti penali e non esser affetti da problemi psichici. Fino al 1969 non esisteva la licenza di porto di fucile per Tiro a Volo o uso sportivo, e per praticare attività come il tiro a segno senza dover pagare le tasse di Concessione Governativa per la caccia si ricorreva alla “licenza di trasporto di armi sportive”. Essa consentiva esclusivamente il trasporto di armi classificate sportive fino ad un poligono prescelto, e solo per un percorso prefissato, entrambi annotati nella licenza.
La licenza di porto di fucile per uso di caccia autorizza al porto di fucile per uso di caccia nei periodi di apertura della stagione venatoria. Per il rinnovo del porto d’armi ad uso sportivo (o caccia) sono necessari i seguenti documenti: deve essere compilata la domanda al rilascio o rinnovo del porto fucile (reperibile anche su internet), che deve essere consegnata con allegata la dichiarazione sostitutiva di certificazione dello stato di famiglia, presso la Questura o la stazione dei Carabinieri di zona. La consegna della domanda può avvenire a mano o per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
A tale richiesta si devono allegare due marche da bollo da € 14,62 che andranno applicate una sulla richiesta e una sulla licenza, e la certificazione, con bollo da € 14,62, con la quale si comprova l’idoneità psico-fisica, rilasciata dalla U.S.L. di residenza, ossia ovvero dagli Uffici medico-legali e dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato. Per ottenere quest’ultima certificazione bisogna andare dal proprio medico di base, ottenere il certificato anamnestico, e col certificato in mano andare del medio legale di cui sopra; infine occorrono la ricevuta di versamento di euro 1,27 per il costo del libretto valido 6 anni (il costo del libretto è di euro 1,48 per la versione bilingue), la ricevuta di versamento di euro 173,16 se il rinnovo è per uso caccia; due foto recenti, formato tessera ed il vecchio libretto in scadenza.
Il tempo previsto per il rinnovo della licenza può essere quantificato in un mese circa.
La licenza di porto di fucile uso caccia ha una scadenza annuale, corrispondente alla data di rilascio, e una durata complessiva del libretto di 6 anni.
E’ molto importante non lasciare scadere i 6 anni, ma bisogna rinnovare il libretto di porto d’armi prima della scadenza, tenendo presente che una volta presentata la domanda di rinnovo, il Questore ha tempo massimo 120 giorni per il rilascio del nuovo libretto di porto d’armi.
Per maggiori informazioni e per un riscontro oggettivo su quanto scritto, i lettori possono consultare il sito internet della Polizia di Stato o recarsi presso le Prefetture, le Questure, i commissariati di Polizia o le caserme dei Carabinieri.
Ma se i versamenti di 173 euro sono ancora in corso di validità posso sfruttarli per il rinnovo del porto prima della scadenza o cmq devo rifare di nuovo il versamento? Il porto scade a novembre 2018 i versamenti fatti a ottobre 2017 per l’annata venatoria 2017/2018. Se chiedessi il rinnovo a marzo 2018 posso sfruttare il versamento del 2017 o devo farne uno nuovo?
Ma davvero ci credi a ciò che chiedi?
Il versamento l’hai fatto, come dici tu stesso per la stagione 17/18 il nuovo porto d’armi avrà validità a partire dalla stagione 18/19 e quindi è chiaro che devi rifare i versamenti per il 18/19 in poi.
Salve il mio porto d’armi mi e stato rilasciato il 15 settembre del 2016 chiedo. Visto che i versamenti mi scadono il 21 di settembre 2019 io posso fare l’apertura regolare ho no?
Buonasera, io ho preso il porto d’armi anche per uso di caccia nel 1974 e l’ho rinnovato fino al 1983 ora che sono andato in pensione vorrei rinnovarlo è possibile? qualcuno mi stà dicendo che è a discrezione del questore ,la mia fedina penale è immacolata e negli anni che sono andato a caccia non ho mai fatto infrazioni. Grazie per la risposta.