Il TAR Parma accoglie il ricorso presentato dalla Lega per l’Abolizione della Caccia riguardante l’obbligo di cacciare gli ungulati con munizioni senza piombo.
Con una propria sentenza il TAR di Parma ha accolto il ricorso presentato dalla Lac contro la provincia di Reggio Emilia, l’Ambito Territoriale di Caccia 1 Poviglio e la Federcaccia Reggio Emilia, avverso la possibilità di cacciare gli ungulati con munizioni normali anziché munizioni atossiche, prive di piombo.
In particolare il ricorso riguardava l’articolo 2 della delibera della Giunta della provincia di Reggio Emilia n.195 sull’adozione del Calendario Venatorio provinciale che consentiva la caccia a cinghiali, caprioli, daini e mufloni senza vietare l’uso di normali munizioni al piombo da sostituire con munizioni atossiche.
I motivi del ricorso sono da ritrovasi sia nel “eccesso di potere per irragionevolezza, in quanto la Provincia di Reggio Emilia avrebbe ignorato il parere dell’ISPRA n.19114 del 6 giugno 2011, sia nel “difetto di motivazione, in quanto la Provincia di Reggio Emilia avrebbe disatteso detto parere senza fornire alcuna motivazione”.
La difesa della Provincia di Reggio Emilia e di Federcaccia Reggio Emilia motivava il mancato rispetto del parere ISPRA con l’interpretazione che esso non costituirebbe in realtà un vero e proprio parere, ma una semplice raccomandazione, non altro che un semplice “spunto di riflessione ai fini della pianificazione faunistico venatoria regionale”.
Invece per il TAR “La tesi non ha fondamento. E’ sufficiente una semplice lettura del documento dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale per constatare come vi sia ben più di una semplice raccomandazione ad eliminare l’uso di sostane tossiche per la salute dell’uomo”.
Inoltre, asseriscono ancora i giudici amministrativi, “Quando, nel citato testo, si sottolinea la “potenziale pericolosità anche per la salute umana a causa della frammentazione dei proiettili”, e quando si afferma che è individuata come una logica conseguenza “un’auspicabile totale sostituzione delle munizioni contenenti piombo nella caccia agli Ungulati”. Attesa la natura di vero e proprio parere del documento in questione, l’amministrazione avrebbe dovuto, quanto meno, motivare in ordine alle ragioni che l’hanno indotta a non seguire le indicazioni in esso contenute. Per queste ragioni, i due motivi di ricorso, che tendono sostanzialmente a coincidere, risultano entrambi fondati”.