Caccia: Piemonte, novità per l’utilizzo di munizioni con pallini al piombo nella caccia in aeree della Rete Natura 2000 (S.I.C. e Z.P.S.).
1. In tutte le aree di Rete Natura 2000, siano esse S.I.C. o Z.P.S., per la stagione venatoria 2014/15 e fino al 31/7/2015 è vietato il munizionamento a pallini di piombo all’interno delle zone umide quali acque correnti, laghi, stagni, paludi, acquitrini, torbiere, lanche e golene, nonché nel raggio di 150 metri dalle loro rive più esterne.
2. In tutte le aree istituite quali Z.P.S., per la stagione venatoria 2014/15 e fino al 31/7/2015 è vietato il munizionamento al piombo per la caccia di selezione agli ungulati; in alternativa a tale divieto è fatto obbligo di operare l’evisceramento del capo abbattuto, provvedendo allo smaltimento dei visceri presso una struttura specializzata o, laddove possibile, tramite sotterramento in loco a profondità adeguata.
3. In tutte le aree di Rete Natura 2000, siano esse S.I.C. o Z.P.S., a partire dal 1/8/2015 è vietato l’utilizzo di munizionamento al piombo.
Qui il testo completo della deliberazione di Giunta Regionale del Piemonte:
Deliberazione della Giunta Regionale 29 settembre 2014, n. 22-368
Modifiche alla DGR 54-7409 del 07/04/2014 “L.r. 19/2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità, art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione” e alla DGR n. 31-7448 del 15/04/2014 “Art. 18 l.157/1992, art.40 l.r. 5/2012. Approvazione del Calendario venatorio per la stagione 2014/2015 e delle relative istruzioni operative”.
A relazione degli Assessori Ferrero, Valmaggia:
Vista la D.G.R. n. 54-7409 del 07/04/2014 “L.r. 19/2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversita’”, art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione”;
vista l’intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 7 ottobre 2010 sulla “Strategia nazionale per la biodiversità” predisposta dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi della Convenzione sulla diversità biologica, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e ratificata dall’Italia con legge 14 febbraio 1994, n. 124;
considerato che l’attuazione della suddetta Strategia considera prioritaria l’estensione del divieto dell’utilizzo del piombo a fini venatori nella totalità delle zone umide, così come previsto dall’Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell’Africa-Eurasia (AEWA);
considerate le rilevanze scientifiche riportate dall’Istituto Superiore per la Protezione e le Ricerca Ambientale (ISPRA) nel suo rapporto n. 158/2012 che acclarano la tossicità del piombo nei confronti della fauna direttamente o indirettamente esposta e la sua incidenza sullo stato di conservazione delle suddette specie;
considerato pertanto necessario disporre quanto prima l’estensione del divieto di utilizzo del munizionamento al piombo a tutta la Rete Natura 2000 al fine di tutelare gli ambienti acquatici, le specie ornitiche con abitudini necrofaghe e contenere il bioaccumulo del metallo nella catena alimentare;
considerato opportuno prevedere un periodo di transizione per l’adeguamento dei mezzi di sparo e per l’adattamento delle tecniche di caccia, affinché venga salvaguardata la sicurezza dell’attività venatoria;
ritenuto pertanto necessario modificare i disposti della D.G.R. n. 54-7409 del 07/04/2014, inserendo il divieto di utilizzo del munizionamento al piombo in tutti i siti della Rete Natura 2000 a partire dal 1° agosto 2015, fermo restando quanto disposto in materia dal Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007 e s.m.i., recante “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)”;
considerata inoltre la necessità di coordinare le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 31-7448 del 15 aprile 2014 “Art. 18 l. 157/1992, art. 40 l.r. 5/2012. Approvazione del Calendario venatorio per la stagione 2014/2015 e delle relative istruzioni operative” riportate al punto 7 dell’allegato B, inerenti l’attività venatoria nelle aree della Rete Natura 2000, con le già vigenti Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte approvate con la DGR 54-7409 del 07/04/2014;
tutto ciò premesso
vista la legge regionale 29 giugno 2009 n. 19 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”;
vista la l.r. 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;
la Giunta regionale, unanime, delibera – di approvare le seguenti modifiche alla D.G.R. n. 54-7409 del 07/04/2014 “L.r. 19/2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversita’”, art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione”:
a) al Titolo II, art. 3 comma 1 è aggiunta la seguente lettera:” y bis) utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all’interno delle zone umide quali acque correnti, laghi, stagni, paludi, acquitrini, torbiere, lanche e golene, nonché nel raggio di 150 metri dalle loro rive più esterne, fino al 31 luglio 2015”;
b) al Titolo II, art. 3 comma 1 è aggiunta la seguente lettera:” y ter) utilizzo di munizionamento al piombo a partire dal 1° agosto 2015”;
c) al Titolo III, capo II, art. 8, comma 1, la lettera k) è così sostituita: “ k) per la stagione venatoria 2014/2015 l’utilizzo di munizionamento al piombo per la caccia di selezione agli ungulati; in alternativa a tale divieto è fatto obbligo di operare l’evisceramento del capo abbattuto, provvedendo allo smaltimento dei visceri presso una struttura specializzata o, laddove possibile, tramite sotterramento in loco a profondità adeguata”;
d) al titolo IV, capo III, art. 19 la lettera j) è soppressa;
e) al titolo IV, capo IV, art. 22 la lettera d) è soppressa;
– di approvare la seguente modifica alla D.G.R. n. 31-7448 del 15 aprile 2014 “Art. 18 l. 157/1992, art. 40 l.r. 5/2012. Approvazione del Calendario venatorio per la stagione 2014/2015 e delle relative istruzioni operative”: Misure e adottati dalle Strutture competenti, a conclusione delle procedure previste dalla Valutazione di incidenza di cui all’art. 5, comma 2 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni e all’art. 43 della l.r. 19/2009”;
7.2 per le violazioni alle disposizioni di cui al punto precedente si applica la sanzione amministrativa prevista all’art. 55, commi 15 e 16 della l.r. 19/2009 o prevista all’art. 40, comma 5, lettera dd) della l.r 5/2012.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito della Regione Piemonte, nella sezione “Amministrazione trasparente”. (omissis)
( 8 ottobre 2014 )
Regione Piemonte