Caccia di Selezione: Le nuove norme consentono una semplificazione delle procedure di caccia al cinghiale nei Monti Sibillini.
Con l’inizio del terzo anno del Piano triennale di gestione del cinghiale entra in vigore il nuovo regolamento del prelievo selettivo. Il Piano, iniziato nel febbraio del 2008, risulta conforme alle Linee guida per la gestione del cinghiale nelle aree protette redatte dal Ministero dell’Ambiente e dall’ex Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS, ora ISPRA); è il frutto, inoltre, dell’esperienza ultradecennale maturata in questo campo dal Parco Nazionale dei Monti Sibillini, prima area protetta italiana a prevedere operazioni di controllo numerico della popolazione di questo ungulato tramite abbattimento selettivo e catture.
Da quando, a partire dal secondo dopoguerra, è stato introdotto per scopi venatori, infatti, il cinghiale è ben presto risultato in esubero e ha determinato seri danni agli ecosistemi agricoli su gran parte degli Appennini.
Il Regolamento è stato modificato in un’ottica di semplificazione delle procedure, anche al fine di rendere più efficaci gli interventi di prelievo selettivo. Viene, ad esempio, espressamente indicato il carattere di pubblica utilità degli interventi: ciò significa che – nella maggior parte dei Comuni del Parco – agli operatori è consentito transitare con veicoli a motore anche lungo le strade poderali o vicinali, previo un semplice parere del Parco e senza specifiche autorizzazioni comunali.
Il Piano triennale di gestione del cinghiale attualmente in vigore tende, inoltre, a valorizzare e tutelare il ruolo degli agricoltori: il controllo numerico della popolazione, infatti, avviene non solo tramite l’abbattimento – attività di pertinenza dei cacciatori di selezione iscritti ad un albo tenuto dal Parco – ma anche tramite l’utilizzo di dispositivi di cattura direttamente gestiti dagli agricoltori. A tutela di quest’ultimi, poi, lo scorso anno è stato deciso l’aumento di un terzo della percentuale di indennizzo dei danni causati alle colture anche se ciò ha comportato un maggior esborso da parte del Parco.
Non va comunque dimenticato che gli interventi di prelievo selettivo non sono configurabili come attività venatoria bensì come interventi di gestione faunistica effettuati ai sensi della Legge quadro sulle aree protette (L. n. 394/19991): essa non lascia dubbi e prevede, in particolare, che “…prelievi e abbattimenti devono avvenire su iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell’Ente Parco…”. Il Parco deve quindi garantire che le operazioni avvengano nell’assoluta sicurezza degli operatori stessi e dei cittadini, ma anche nella piena compatibilità con le finalità del Parco, in particolare con la salvaguardia della fauna selvatica e con lo svolgimento delle attività turistico – ricreative. Proprio per questo motivo gli interventi avvengono nell’ambito di un calendario – che definisce mensilmente i giorni e i siti di prelievo – e sotto la sorveglianza diretta del Corpo Forestale dello Stato che, oltre a collaborare attivamente alle operazioni, ha il compito di vigilare sul rigoroso rispetto del regolamento da parte degli operatori.
Fonte: Parks