Caccia: Pavia, Federcaccia invia lettera di diffida alla Provincia per la disparità di trattamento tra i cacciatori residenti e quelli provenienti da fuori provincia.
Di seguito il testo della lettera di Federcaccia alla Provincia di Pavia:
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Al Presidente della Provincia di Pavia Sen. Daniele Bosone
Alla Provincia di Pavia Settore Faunistico Naturalistico Assessore Ing. Lasagna Alberto
Oggetto: illegittimita’ delle disposizioni integrative al calendario venatorio 2013-14 in assenza di norme di riferimento – impugnazione atto discriminatorio a danno dei cacciatori non resi-denti – limitazione dei diritti e disparità di trattamento – abuso di potere – contrasto di norme nazionali e provinciali.
Pregiatissimo Presidente, mi permetto di rivolgermi a Lei per relazionarLa in merito ad una vicenda, a mio giudizio, alquanto anomala e spiacevole.
Scrivo in nome e per conto della Federazione Italiana della Caccia, sezione Provinciale di Milano e Monza e Brianza presieduta dal giornalista Rodolfo Grassi, al fine di difendere i diritti dei propri associati (cacciatori-tesserati FIDC) essendo il fiduciario di tale persona giuridica per esporLe quanto segue.
L’elemento saliente, in tema di natura contrattuale, consiste nel fatto che al momento del pagamento della quota associativa del comparto ATC di Pavia anno 2013-2014 (avente lo scopo di immettere selvaggina su un determinato territorio acquistata con denaro dei cacciatori che vi sono soci), come tutte le precedenti annate venatorie, i cacciatori della Provincia di Milano e Monza e Brianza (c.d. forestieri), diligentemente provvedevano al pagamento della quota in qualità di socio senza che nulla gli venisse prospettato a titolo oneroso e in assenza di riserva alcuna circa l’intenzione di attribuire ai cacciatori pavesi il privilegio. Di conseguenza con il perfezionamento implicito del contratto di cui agli artt. 1321 e 1326 c.c., tale scelta insindacabile adottata dall’Assessorato in materia, allo stato attuale si appalesa illegittima.
Fatto tale doverosa premessa, ci si duole che in tutte le province della Regione Lombardia eccetto quella di Pavia, la pubblicazione delle disposizioni integrative al calendario venatorio 2013/14 è avvenuta nell’osservanza delle leggi nazionali e regionali che disciplinano la materia. Difatti, la deliberazione della Giunta Provinciale di Pavia (disposizioni provinciali per la stagione venatoria 2013/2014” che si impugna), contiene una norma discriminatoria la quale impedisce ai cacciatori non residenti in Pavia, che siano comunque titolari di altri ATC, (ad un solo ambito pavese o senza lo stesso), di non poter cacciare prima del 2 ottobre p.v. nello stesso ATC: mentre, resta consentita ai cacciatori Pavesi.
La discriminazione della legge in esame, consiste nel fatto che l’attuale calendario pone il divieto nei giorni di apertura e successivi sino al 02 ottobre 2013 (i migliori giorni di caccia per la presenza di maggiore selvaggina stanziale), di farvi cacciare sul territorio di Pavia i soci degli Atc non residenti. Sembrerebbe addirittura che per la stesura del provvedimento amministrativo promulgato della Giunta, lo stesso sia affetto da nullità assoluta per la carenza di base giuridica non essendoci una norma di supporto per l’adozione di tale scelta. Peraltro l’Assessore Regionale all’Agricoltura On. Gianni Fava, stupefatto di tale legge, in odio alle liti, con espressa comunicazione del 30 agosto u.s., indirizzata all’assessore provinciale Alberto Lasagna e al presidente Daniele Bosone, suggeriva di correggere la norma in discorso considerando la stessa discriminatoria, illegale e priva di ogni competenza provinciale.
Espletato questa doverosa premessa, giusto per comple-tezza si evidenza come a supporto della materia caccia concorrono le norme di cui alle “Leggi regionali” (L. 26/93 e L. 17/04), discendono dalla “normativa nazionale di riferimento” (L. 157/92): entrambe sanciscono i diritti in capo ai cacciatori sulla base di un criterio preciso e inderogabile. Questo metodo è il pagamento di una quota d’iscrizione ad un Atc (previo la preventiva ammissione a tale ambito sulla base di un indice di densità venatoria alla salvaguardia di territorio, fauna e cacciatori). Alla luce delle considerazioni ivi esposte, si intima all’organo che ha emesso il provvedimento in discorso alla ratifica dello stesso.
Si chiede all’Assessore preposto di prendere contatti con lo studio del deducente per la risoluzione bonaria della controversia de qua in sede stragiudiziale; di essere comunque tempestivamente informato sugli sviluppi del procedimento, in quanto, i cacciatori preoccupati della limitazione lesiva dei propri diritti, ingolfano quotidianamente la FIDC – sezione provinciale di Milano – Monza e Brianza.
Certo che la S.V. Ill.ma abbia compreso la gravità di quanto accaduto, in attesa di un celere riscontro entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della presente, Le porgo i miei più deferenti saluti.
(Avv. Giuseppe Anastasio)
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( 9 settembre 2013 )
Federcaccia