La richiesta è stata però respinta. Secondo il TAR, infatti, il comportamento che ha portato al divieto non può essere considerato non rilevante per il giudizio sull’utilizzo delle armi, nonostante la prescrizione e il non luogo a procedere. La prescrizione, dunque, non impedisce la valutazione del fatto storico e la sua oggettività, fondamentale per comprendere l’affidabilità o meno del soggetto.
Lo stesso discorso è valido per la pericolosità della persona che viene esaminata. Come previsto dal regolamento interno, nel Parco dei Monti Sibillini possono trasportare armi da caccia coloro che sono autorizzati dall’ente parco al prelievo selettivo del cinghiale, ma limitatamente ai trasferimenti necessari allo svolgimento dell’attività.