Caccia: modifiche alla legge sulla caccia n.157 del 92 contenute nel nuovo Decreto Legge n.91 del 24 giugno 2014; richiami vivi, limitazioni per fucili ad anima rigata ed altro.
Sono entrati in vigore dallo scorso 25 giugno, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.144 del 24-6-2014) i provvedimenti all’art.16 del decreto legge n.91 del 24 giugno 2014 “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea. (14G00105)”, relativi alle modifiche apportate alla legge 157/92 sulla caccia. Di seguito una sintesi delle modifiche apportate dall’articolo n.16 del Decreto Legge n.91/2014 alla Legge 157/92 per la disciplina dell’attività venatoria:ART.16 (Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n.157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. Procedura di infrazione 2014/2006, Caso EU-Pilot 4634/13/ENVI, Caso EU-Pilot 5391/13/E1TE1):
1. Alla legge 11 gennaio 1992, n.157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 4, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Non è consentita la cattura degli uccelli ai fini di richiamo, salvo nei casi previsti dall’articolo 19-bis.»;
b) all’articolo 4, il comma 4 è abrogato;
c) all’articolo 5, al comma 2, le parole: «di cattura» sono soppresse e le parole: «di cui all’articolo 4, comma 4», sono sostituite dalle seguenti: «allodola; cesena; tordo sassello; tordo bottaccio; merlo; pavoncella e colombaccio»
2. All’articolo 13, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n.157, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I caricatori dei fucili ad anima rigata a ripetizione semiautomatica impiegati nella caccia non possono contenere più di due cartucce.».
3. All’articolo 21, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157,sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera bb) le parole: «appartenenti alla fauna selvatica; che non appartengano alle seguenti specie:» sono sostituite dalle seguenti: «anche se importati dall’estero, appartenenti a tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell’Unione europea, ad eccezione delle seguenti:»;
b) alla lettera cc) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell’Unione europea anche se importati dall’estero.».
Entro 60 giorni il decreto dovrà essere convertito in legge, contrariamente decadrà senza produrre effetti.
Pubblichiamo di seguito un estratto del testo della legge 157/92 con evidenziate in rosso le modifiche apportate dal Decreto Legge n.91/2014 Ambiente Protetto, (le parti barrate sono state abrogate o sostituite dalle parti riportate in rosso):
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…omissis…
ART. 4. CATTURA TEMPORANEA E INANELLAMENTO
1. Le regioni, su parere dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica, possono autorizzare esclusivamente gli istituti scientifici delle università e del Consiglio nazionale delle ricerche e i musei di storia naturale ad effettuare, a scopo di studio e ricerca scientifica, la cattura e l’utilizzazione di mammiferi ed uccelli, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.
…Omissis…
3. L’attività di cattura per l’inanellamento e per la cessione a fini di richiamo può essere svolta esclusivamente da impianti della cui autorizzazione siano titolari le province e che siano gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall’Istituto nazionale per la fauna selvatica. L’autorizzazione alla gestione di tali impianti è concessa dalle regioni su parere dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica, il quale svolge altresì compiti di controllo e di certificazione dell’attività svolta dagli impianti stessi e ne determina il periodo di attività.
«3. Non e’ consentita la cattura degli uccelli ai fini di richiamo, salvo nei casi previsti dall’articolo 19-bis.»;
4. La cattura per la cessione a fini di richiamo è consentita solo per esemplari appartenenti alle seguenti specie: allodola; cesena; tordo sassello; tordo bottaccio; merlo; pavoncella e colombaccio. Gli esemplari appartenenti ad altre specie eventualmente catturati devono essere inanellati ed immediatamente liberati. (Il comma 4 è stato modificato con legge 1 marzo 2002 n.39 con l’esclusione delle specie storno, passero e passera mattugia).
…Omissis…
ART. 5. ESERCIZIO VENATORIO DA APPOSTAMENTO FISSO E RICHIAMI VIVI
1. Le regioni, su parere dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica, emanano norme per regolamentare l’allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili, nonché il loro uso in funzione di richiami.
2. Le regioni emanano altresì norme relative alla costituzione e gestione del patrimonio di richiami vivi di cattura appartenenti alle specie di cui all’articolo 4, comma 4, «allodola; cesena; tordo sassello; tordo bottaccio; merlo; pavoncella e colombaccio» consentendo, ad ogni cacciatore che eserciti l’attività venatoria ai sensi dell’articolo 12, comma 5, lettera b), la detenzione di un numero massimo di dieci unità per ogni specie, fino ad un massimo complessivo di quaranta unità. Per i cacciatori che esercitano l’attività venatoria da appostamento temporaneo con richiami vivi, il patrimonio di cui sopra non potrà superare il numero massimo complessivo di dieci unità.
…Omissis…
ART. 13. MEZZI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ VENATORIA
1. L’attività venatoria è consentita con l’uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40. «I caricatori dei fucili ad anima rigata a ripetizione semiautomatica impiegati nella caccia non possono contenere piu’ di due cartucce.».
…omissis…
ART. 21. DIVIETI
1. È vietato a chiunque:
…omissis…
bb) vendere, detenere per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili, appartenenti alla fauna selvatica, che non appartengano alle seguenti specie «anche se importati dall’estero, appartenenti a tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell’Unione europea, ad eccezione delle seguenti:»: germano reale (anas platyrhynchos); pernice rossa (alectoris rufa); pernice di Sardegna (alectoris barbara); starna (perdix perdix); fagiano (phasianus colchicus); colombaccio (columba palumbus);
cc) il commercio di esemplari vivi di specie di avifauna selvatica nazionale non proveniente da allevamenti; «di specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell’Unione europea anche se importati dall’estero.».
…omissis…
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Federcaccia
( 27 giugno 2014 )