La legge definisce sia in forma esplicita che tacitamente i mezzi non consentiti per l’esercizio venatorio.
Fucili a canna ad anima liscia con calibro superiore al 12 (come i vecchi calibri 4, 8, 10 o le spingarde utilizzate in passato in alcune regioni italiane per la caccia agli acquatici).
Fucili da caccia ad anima rigata con calibro inferiore a mm, 5,6 (es. il calibro militare 5,56 Nato) e con bossolo inferiore mm 40 (es. molti bossoli di armi da fuoco automatiche – mitra o semiautomatiche – pistole)
Balestre
Esche
Tagliole
Armi da fuoco munite di silenziatore
Armi con scatto attivato dalla preda
Lacci
Trappole
Archetti
Bocconi avvelenati
Sostanze adesive compreso il vischio
Armi ad aria compressa
Archetti