La legge definisce quali sono i mezzi e gli strumenti con i quali esercitare l’attività venatoria:
Fucile con canna ad anima liscia (monocolo, doppietta, sovrapposto) di calibro non superiore al 12 e fino a due colpi. Fucile con canna ad anima liscia (semiautomatico) di calibro non superiore al 12 e fino a tre colpi, con ripetizione semiautomatica, recante un colpo in canna e fino ad un massimo di due nel caricatore.
Fucile con canna ad anima rigata (carabina) con sistema di caricamento sia manuale o a ripetizione semiautomatica con calibro non inferiore a 5,6 mm e bossolo vuoto della cartuccia non inferiore a 40 mm.
Arco di qualsivoglia fattura.
Falco
Oltre alle predette il cacciatore può portare armi da taglio e da punta non utilizzabili per l’abbattimento della fauna ma atte a scuoiare o ad aprirsi varchi nella vegetazione. Durante l’esercizio dell’attività venatoria la legge impone al cacciatore il recupero dei bossoli delle cartucce sparate al fine di tutelare l’impatto sull’ambiente.