Dopo la Liguria anche per la Regione Marche la Corte Costituzionale dichiara illegittimo il Calendario Venatorio regionale in alcune sue parti.
Ancora un Calendario Venatorio regionale dichiarato illegittimo dalla Consulta: è la volta della Regione Marche che si trova nella condizione di dover approvare un nuovo documento di gestione per la prossima stagione venatoria.
Con la sentenza n.116 del 10 maggio 2012, la Corte Costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittima la legge regionale n.15 del 18 luglio 2011, riportante modifiche della legge n.7/95, nelle parti riguardanti la validità triennale del Calendario Venatorio regionale e dell’articolo 22 con il quale veniva concesso ai cacciatori ultra-sessantacinquenni di praticare altre forme di caccia contemporaneamente a quella prescelta.
Infatti secondo il Consiglio dei Ministri ricorrente, “La previsione di un calendario venatorio su base triennale comporterebbe una violazione del principio, sancito dalla norma statale, per cui la procedura di deroga correlata alle particolari condizioni territoriali deve espletarsi con cadenza annuale, al fine di consentire all’ISPRA una corretta e sempre attuale valutazione della situazione ambientale e della consistenza delle specie di fauna sottoposte a prelievo venatorio”.
Per la Corte Costituzionale però resta non fondata la questione di legittimità costituzionale riguardante la stessa legge regionale nella parte in cui prevede che la Giunta Regionale proponga al Consiglio regionale l’approvazione del calendario venatorio regionale entro il 31 maggio previo parere dell’Osservatorio Faunistico Regionale (OFR) e dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).
Secondo il Consiglio dei Ministri infatti l’enunciato della Legge Regionale in questione sarebbe da interpretare nel senso che essa preveda l’approvazione tramite legge del calendario, anziché con atto amministrativo come previsto ma a parere della Corte Costituzionale invece la norma “si limita, in effetti, a stabilire che l’approvazione del calendario venatorio regionale abbia luogo ad opera del Consiglio, su iniziativa della Giunta, senza alcuna specificazione in ordine alla natura dell’atto di approvazione e, in particolare, senza affatto prevedere che questa debba essere effettuata con legge. La norma censurata può essere, pertanto, bene interpretata nel senso che l’approvazione abbia luogo nell’esercizio della potestà regolamentare: potestà che lo Statuto delle Regione Marche demanda al Consiglio, fuori dei casi in cui le leggi regionali prevedano la competenza della Giunta”.