Cani da Caccia: Nuova Zona Addestramento Cani di tipo B a Manfredonia.
Con deliberazione n. 1335 del 3 giugno 2010 – Delibera 1335 – 3 giugno 2010 ma anche Delibera Giunta Regionale 3 giugno 2010, n. 1322 la Giunta Regionale pugliese ha approvato l’istituzione di una Zona Addestramento Cani (Z.A.C.) di tipo “B” di Ha 17.01.09 sita in agro del Comune di Manfredonia (FG), denominata “Roncone”. La richiesta di concessione era stata portata presso la Regione Puglia da Lauriola Domenico e La Tosa Lucia, quest’ultima in qualità di proprietaria e coltivatrice diretta.
La Regione, infatti, può approvare la costruzione delle Z.A.C. su richiesta di Associazioni cinofile o Gruppi riconosciuti dall’E.N.C.I. (Ente Nazionale Cinofilia Italiana), Associazioni Venatorie e Imprenditori agricoli.
Il Regolamento Regionale (R.R.) n. 5 del 28.12.2000: “ Zone per l’addestramento, l’allenamento e le gare cinofile”, disciplina l’istituzione, la gestione ed il funzionamento delle zone per l’addestramento e l’allenamento dei cani da caccia, le gare e le prove cinofile. Il presente Regolamento, in attuazione dell’art.18 L.R.27/98 e dell’art.5 del Piano Faunistico-Venatorio-Regionale, stabilisce, inoltre, che le zone addestramento cani di tipo B devono essere di estensione ricompresa tra 10 e 100 ettari e dovono essere destinate all’addestramento e a gare cinofile con abbattimento di fauna riprodotta in batteria limitatamente alle specie cacciabili, vale a dire quaglia, fagiano, starna, per tutto l’anno, anche nel periodo di caccia chiusa.
Le zone addestramento cani, a gestione privata, possono essere istituite nei limiti del 4% del territorio Agro-Silvo-Pastorale delle Province interessate. Nelle Z.A.C. è vietato esercitare la caccia e l’esercizio in qualunque forma del tiro al volo su uccelli, fatto salvo quanto previsto dall’art.18 comma L.R. 27/98.
Le Z.A.C. hanno durata di cinque anni salvo revoca o rinnovo e tutti i cacciatori cinofili possono accedere alle Z.A.C. a parità di diritti ed obblighi. Le Z.A.C. devono essere costituite ad una distanza di 500 mt. dai centri abitati e dalle Zone protette, fatte salve le Z.A.C. già istituite alla data di entrata in vigore del presente Regolamento. Per le violazioni del presente regolamento da parte del Concessionario, la Provincia dovrà applicare in base alla gravità delle stesse una sanzione amministrativa da euro 258.23 a 1549.37.
La Provincia di Foggia con nota dirigenziale del Servizio Caccia e Pesca e sulla scorta di accertamenti effettuati, ha espresso parere favorevole alla istituzione della suddetta ZAC per la durata di cinque anni a decorrere dalla data di esecutività del presente provvedimento.
Fonte: Stato Quotidiano