L’On Brambilla torna alla riscossa contro la caccia e chiede al Governo di eliminare i contributi pubblici destinati alle Associazioni Venatorie.
Con una propria interrogazione parlamentare presentata oggi, 11 luglio 2012 ai ministri dell’Economia, delle Politiche agricole, dell’Ambiente e degli Affari europei, l’ex ministro del Turismo, Michela Vittoria Brambilla torna alla riscossa contro la caccia in Italia e chiede che i fondi contributivi destinati alle Associazioni Venatorie vengano confluiti in iniziative migliori.
Sulla questione la Brambilla attacca, “Quattro milioni di contributi pubblici all’anno erogati dallo Stato alle associazioni venatorie e ulteriori decine di milioni di euro per le protratte infrazioni da parte dell’Italia al diritto comunitario, commesse dal legislatore nazionale e regionale nell’interesse dei cacciatori e delle lobby che li sostengono. Ecco quanto costa agli italiani il “divertimento” di qualche migliaia di cacciatori: loro sparano e noi paghiamo”.
Proseguendo con l’invettiva afferma l’onorevole, “Mentre si carica sugli italiani la somma dell’Imu, mentre si tagliano le pensioni, si mandano a spasso gli esodati, si alza l’Iva, si taglia la pubblica amministrazione, mentre Enti locali e Sanità soffrono, non si comprende per quale ragione dovremmo continuare a versare una somma spropositata di denaro pubblico a una risicatissima minoranza di cacciatori affinché si diverta a fare scempio del nostro patrimonio faunistico”.
Continuando aggiunge l’ex ministro, “ai contributi pubblici erogati dallo Stato alle associazioni venatorie, nei costi della caccia per gli italiani vanno considerati anche quelli derivanti dalle procedure di infrazione al diritto europeo, commesse dal legislatore nazionale e, soprattutto regionale nell’interesse dei cacciatori e delle lobby che li sostengono”.
Infine conclude la Brambilla, “E’ difficile stabilire quanti milioni di euro il nostro Paese dovrà pagare per le infrazioni al diritto dell’Unione commesse dal legislatore nazionale e regionale nell’interesse dei cacciatori e delle lobby che li sostengono. Sarà comunque troppo, per la stragrande maggioranza di italiani che non hanno mai imbracciato una doppietta”.
Pubblichiamo di seguito il testo integrale dell’interrogazione parlamentare dell’On. Brambilla ai Ministri dell’Economia e delle Finanze, delle Politiche agricole, alimentari e forestali, dell’ambiente e della tutela del mare ed al Ministro degli Affari europei.
Camera dei Deputati
BRAMBILLA – Al Ministro dell’Economia e delle Finanze;
al Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali;
al Ministro dell’ambiente e della tutela del mare;
al Ministro degli Affari europei.
Interrogazione a risposta scritta
Premesso che:
la Direttiva 79/409/CEE “Uccelli” concernente la conservazione degli uccelli selvatici, è stata la prima direttiva comunitaria in materia di conservazione della natura;
– la predetta , insieme con la c.d. Direttiva Habitat (92/43/CEE), costituisce il cuore della politica comunitaria in materia di conservazione della biodiversità e la base legale su cui si fonda Natura 2000;
– la Direttiva “Uccelli” impone agli Stati membri di adottare un regime generale di protezione delle specie, anche attraverso una serie di divieti relativi a specifiche attività di minaccia diretta o disturbo;
– la predetta Direttiva riconosce la legittimità della caccia per le specie elencate in Allegato II (II/1 in tutti gli Stati membri; II/2 negli Stati menzionati) e fornisce indicazioni per una caccia sostenibile. In particolare, vieta l’uso di metodi di cattura o uccisione di massa o non selettivi, ed in particolare quelli elencati nell’Allegato IV a). Vieta altresì qualsiasi tipo di caccia con i mezzi di trasporto elencati nell’Allegato IV b);
– L’Italia è tra i paesi leader in quanto a richiami e infrazioni sulle Direttive comunitarie Habitat e Uccelli;
– attualmente sono in corso n. 4 procedure ai sensi dell’art. 260 del TFUE (applicazione di sanzioni pecuniarie allo Stato membro che non si sia conformato a una sentenza della Corte di giustizia nella quale viene constatato un inadempimento del predetto Stato);
– le sanzioni previste per i procedimenti in argomento consistono in una somma forfettaria e in una penalità di mora, adeguate alla gravità e alla persistenza dell’inadempimento. Le cifre indicate dalla Commissione per l’Italia ammontano a minimo 8.854.000 euro per la somma forfettaria e oscillano da 10.880 a 652.800 euro al giorno per la penalità di mora;
– la somma forfettaria e la penalità di mora possono essere inflitte cumulativamente, qualora la violazione del diritto dell’Unione sia particolarmente grave e persistente;
– l’art. 9, della direttiva Uccelli autorizza talune deroghe alla disciplina in materia di caccia, in presenza di particolari condizioni, dettagliatamente elencate nel medesimo articolo, e “sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti”;
– le contestazioni formulate dalla Commissione europea allo Stato italiano riguardano l’adozione di leggi regionali in materia di “caccia in deroga” in quanto diverse Regioni non hanno rispettato le prescrizioni di cui al citato art.9 della ;
– le leggi regionali della Regione Liguria (legge regionale 5 ottobre 2001, n. 34 , recante:
“Attuazione dell’articolo 9 della comunitaria 79/409 del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici” (BUR Liguria n. 10, del 10 ottobre 2001)], come modificata dalla legge regionale 13 agosto 2002, n. 31 (BUR Liguria n. 12, del 28 agosto 2002)); della Regione Lombardia (legge regionale 30 luglio 2008, n. 24, Disciplina del regime di deroga previsto dall’articolo 9 della 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in attuazione della legge 3 ottobre 2002, n. 221 (Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 31, Supplemento ordinario del 1° agosto 2008), come modificata per la stagione venatoria 2009/2010, dalla legge regionale della Regione Lombardia 16 settembre 2009, n. 21 (Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 37, Supplemento ordinario del 18 settembre 2009)); della Regione Veneto (legge della Regione Veneto 12 agosto 2005, n. 13 (BUR Veneto 16 agosto 2005, n. 77), in applicazione della legge 3 ottobre 2002, n. 221, che integra la legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell’art. 9 della 79/409/CEE) e della Regione Sardegna (legge regionale n. 2 del 13 febbraio 2004 che disciplina il prelievo venatorio in deroga, e i decreti 3/V del 2004 e 8/IV del 2006), hanno determinato una responsabilità in capo all’Italia per violazione del diritto dell’Unione e comportano il pagamento di ingenti sanzioni economiche a carico delle risorse statali;
– la selezione dei periodi aperti all’attività venatoria implica l’incisione di profili propri della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, che fanno capo alla competenza esclusiva dello Stato, da cui, certamente, lo stesso non può derogare;
– Il recepimento in Italia della Direttiva Uccelli è avvenuto attraverso la Legge n. 157 dell’11 febbraio 1992 recante “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” integrata dalla Legge 3 ottobre 2002, n.221;
– L’art.24 c.1 della legge 157/1992 istituisce un fondo alimentato da un’addizionale alla tassa sulla licenza di porto di fucile “anche per uso di caccia”;
– Secondo il c.2 del citato articolo, le disponibilità del fondo sono ripartite entro il 31 marzo di ciascun anno con decreto del Ministro dell’Economia, di concerto con il ministro delle Politiche agricole: il 95 per cento è suddiviso tra le associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale – cioè Federcaccia, Arcicaccia, Libera Caccia, Enalcaccia, Italcaccia, Anuu – “in proporzione alla rispettiva, documentata consistenza associativa”; il 4 per cento “per il funzionamento e l’espletamento dei compiti istituzionali del comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale”; l’1 per cento per il pagamento della quota di adesione dello Stato italiano al Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina;
– I ministeri interessati, nonostante l’esplicita previsione degli arrt.1 e 2 del DpR 118/2000 sui beneficiari di provvidenze di natura economica, non rendono pubblici, in forma facilmente accessibile ai cittadini, dati annuali sull’entità del fondo istituito dall’art. 24 c.1 e in particolare sulla parte suddivisa tra le associazioni venatorie riconosciute;
– Quest’ultima si aggirerebbe intorno ai 4 milioni di euro l’anno;
– Non risulta che la somma percepita venga in alcun modo giustificata né che mai sia stato fatto un dettagliato controllo sugli iscritti, per esempio chiedendo alle associazioni di produrre dichiarazioni delle proprie compagnie assicurative sul numero effettivo delle polizze stipulate nell’anno;
– l’ultimo serio “controllo” di cui si ha memoria risale alla metà degli anni Ottanta, quando l’allora presidente di Italcaccia fu accusato di “aver gonfiato” il numero dei propri iscritti e la vicenda fu oggetto di un procedimento penale e di un’inchiesta amministrativa del ministero dell’Agricoltura;
– risulta che parte di questi fondi sia utilizzata dalle associazioni per pagare il cospicuo apparato burocratico e i non trascurabili emolumenti dei vertici;
– appare quanto mai opportuno, a maggior ragione in tempi di crisi, garantire la trasparenza e l’ottimizzazione della gestione dei fondi pubblici, con un attento monitoraggio delle singole voci di spesa;
Per sapere:
– se non sia obbligo dello Stato membro garantire che qualsiasi intervento riguardante le specie protette sia autorizzato solo in base a decisioni contenenti una motivazione precisa e adeguata riferentesi ai motivi, alle condizioni e alle prescrizioni di cui all’art. 9, nn. 1 e 2, della 79/409;
– se la normativa nazionale applicabile in materia di conservazione degli uccelli selvatici non debba enunciare i criteri di deroga in modo chiaro e preciso;
– quali iniziative intende intraprendere per vigilare affinché la c.d. “caccia in deroga” non rappresenti un espediente per dar vita ad un sistema permanente di caccia, sempre in vigore, stagione venatoria dopo stagione venatoria;
– se non sia quanto mai opportuno e urgente procedere all’adozione di linee guida in materia di avifauna, non solo al fine di ridurre l’incertezza generata dalle singole normative regionali, ma anche allo scopo di evitare che l’erario statale paghi sanzioni per l’adozione, da parte delle Regioni, di normative contrastanti con le disposizioni comunitarie e con i principi di tutela e salvaguardia delle specie;
– con quali risorse intende far fronte al pagamento delle sanzioni;
– quali iniziative intende intraprendere per vigilare affinché la normativa regionale sia conforme al diritto dell’Unione, diminuendo, in tal modo, non solo il numero di contenziosi (che già, di per sé, comportano un impegno di risorse) ma anche il numero di condanne a carico dell’Italia;
– A quanto ammontano le risorse affluite nel fondo di cui al c.1 dell’art.24 della legge 157/1992 nelle ultime cinque annualità per cui sono disponibili i dati;
– A quanto ammontano, nello stesso periodo di tempo, le risorse ripartite tra le associazioni venatorie riconosciute o, a vario titolo, tra altre associazioni venatorie e quante ne abbiano percepite le singole associazioni;
– Se i ministeri competenti abbiano definito, con separati provvedimenti, ulteriori criteri per la ripartizione di queste risorse;
– Se siano stati effettuati periodici controlli sulla “consistenza associativa” delle beneficiarie o se le risorse siano state erogate sulla base di una semplice “autocertificazione” delle associazioni stesse;
– Come siano stati effettuati questi controlli e se siano mai emerse irregolarità o difformità rispetto alle dichiarazioni presentate dalle associazioni;
– Quali controlli siano stati effettuati sull’utilizzazione delle risorse destinate al “funzionamento e all’espletamento dei compiti istituzionali” del Comitato tecnico faunistico-venatorio e se siano emerse irregolarità;
– A quanto ammonta la quota annuale di iscrizione al Consiglio Internazionale della Caccia, se l’1 per cento del fondo sia sufficiente per coprire il costo e, in caso contrario, da quali risorse si attinga per far fronte a questo impegno;
– Se il governo, in considerazione della crisi che attanaglia il Paese e della documentata necessità di contenere la spesa pubblica, non ritenga opportuno un intervento normativo per abolire del tutto il finanziamento ex art.24 c.1 della legge 157/1992 alle associazioni venatorie nazionali riconosciute, destinando tali risorse a miglior causa, o quantomeno, in nome della tanto invocata trasparenza, per assoggettare le associazioni al controllo della Corte dei conti.
On . Michela Vittoria Brambilla