Ancora una volta il TAR viene chiamato a decidere su questioni in ambito venatorio per porre fine a diatribe venutesi a creare tra i vari gruppi o enti; è scontro quindi tra Regione Lombardia e la Provincia di Mantova la quale non vorrebbe cacciatori estranei nei propri territori.
A quanto pare questa stagione venatoria vuole essere ricordata per il continuo coinvolgimento dei TAR di tutta Italia chiamati a decidere su questioni di vario genere nel comune contesto dell’attività venatoria.
Questa volta è il turno del Tribunale Amministrativo della Lombardia chiamato a valutare il ricorso presentato dalla Provincia di Mantova avverso la deroga concessa dalla Regione Lombardia che autorizzava i cacciatori del bresciano a poter praticare l’attività venatoria nei territori mantovani.
La Provincia di Mantova si è così opposta alla delibera impugnandola proprio davanti al TAR al fine di vietare lo “sconfinamento” dei cacciatori bresciani nel territorio dell’alto mantovano.
Le motivazioni del ricorso riguardano il numero complessivo di cacciatori che andrebbero ad insistere su di un territorio relativamente esiguo e con una densità di praticanti venatori già di per se alto; in numeri si parlerebbe di 234 cacciatori bresciani autorizzati in deroga dalla Regione a poter sconfinare nell’alto mantovano che si andrebbero ad aggiungere ai 5.874 cacciatori locali.
Secondo la Provincia di Mantova i cacciatori estranei aggiunti a quelli locali raggiungerebbero un numero tale da risultare estremamente dannoso per l’equilibrio della fauna locale.
Il giudici del TAR però si sono pronunciati a sfavore della Provincia di Mantova respingendo il ricorso autorizzando quindi i cacciatori bresciani a poter cacciare nei territori della regione confinante, salvo un ulteriore appello al Consiglio di Stato da parte della Provincia di Mantova.
La decisione del Tribunale Amministrativo è motivata innanzitutto dal fatto che la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema è materia di pertinenza esclusiva dello Stato, inoltre la deroga concessa dalla Regione Lombardia Pirellone non può essere valutata come un motivo di scompenso al patrimonio avifaunistico proprio per la valenza transitoria della misura stessa che risulta appunto una deroga, quindi temporanea, e non una misura permanente.