Caccia in Liguria. Secondo le osservazioni del Consiglio dei Ministri nell’impugnativa alla Legge Regionale ligure n.29/2015, la normativa violerebbe in alcuni punti l’articolo 117, comma 2, lettera s), cost. che attribuisce la competenza legislativa in materia di “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali” allo Stato.
La Legge Regionale in questione contiene infatti “prime disposizioni per la semplificazione e la crescita relative allo sviluppo economico, alla formazione e lavoro, al trasporto pubblico locale, alla materia ordinamentale, alla cultura, spettacolo, turismo, sanità, programmi regionali di intervento strategico (p.R.I.S.), Edilizia, protezione della fauna omeoterma e prelievo venatorio (collegato alla legge di stabilità 2016)”.
Il Governo ha fatto notare che all’interno della normativa regionale sono contenute disposizioni che prevedono di affidare a squadre di cacciatori o a guardie volontarie il controllo dei cinghiali nelle zone protette, nelle aree urbane e nei periodi di divieto di caccia, anziché al personale di vigilanza pubblico come gli agenti di polizia provinciale in contrasto alla Legge nazionale sulla caccia 157/92.
Anche il previsto allungamento del periodo di addestramento per i cani da caccia nel mese di agosto viene contestato dal Consiglio dei Ministri in quanto disposto con legge regionale pertanto non soggetta a parere scientifico obbligatorio come invece previsto per le delibere amministrative; inoltre l’addestramento dei cani nel periodo in questione arrecherebbe forte disturbo alla fauna selvatica ed in particolare agli esemplari giovani o appena nati.
L’impugnativa del Governo contesta inoltre i contenuti della Legge regionale ligure che approverebbero 15 giornate aggiuntive di caccia vagante per quei cacciatori che hanno scelto di praticare esclusivamente la caccia con modalità da appostamento fisso con richiami vivi, o viceversa (15 giornate aggiuntive di caccia da appostamento fisso a quei cacciatori che abbiano scelto la caccia vagante come forma esclusiva).
Allo stesso modo l’impugnativa boccia le norme che consentirebbero il trasporto di armi nelle giornate di silenzio venatorio (martedì e venerdì) al fine di abbattere caprioli o daini precedentemente feriti anche se rintracciati in zone ove la caccia è vietata.
Scontata la soddisfazione delle associazioni ambientaliste che contano sul sicuro annullamento della Legge regionale ligure da parte della Corte Costituzionale in considerazione dell’esito negativo ricevuto in passato da altre leggi regionali simili tra cui proprio quella della stessa regione Liguria n.24 del 2014.
( 27 febbraio 2016 )
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