Passa la legge che consente alle Regioni, dopo l’ok dell’ISPRA, di stabilire autonomamente le date di inizio e fine della stagione. Vietata l’attività durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione.
La commissione Agricoltura della Camera ha approvato a maggioranza, con 21 voti a favore e 17 contrari, il sub-emendamento all’articolo 43 sulla caccia della legge comunitaria, che consente alle Regioni di posticipare i termini del calendario venatorio dietro preventivo parere di validazione dell’Ispra (Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale).
Il testo in questione, presentato dal relatore Isidoro Gottardo (Pdl), prevede in particolare che «fermo restando le disposizioni relative agli ungulati, le Regioni possono posticipare i termini in relazione a specie determinate e allo scopo sono obbligate ad acquisire il preventivo parere di validazione delle analisi scientifiche a sostegno delle modifiche da apportare, espresso dall’Ispra, sentiti gli equivalenti istituti regionali ove istituiti e riconosciuti dalla commissione Europea, al quale dovranno uniformarsi. Il preventivo parere dovrà essere reso entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta». Nel testo votato è inoltre previsto il divieto di caccia per ogni singola specie «durante il ritorno al luogo di nidificazione, durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli».