Caccia nel Lazio: il Tar ha respinto il ricorso avverso il Calendario Venatorio regionale presentato dagli ambientalisti che ne chiedevano la sospensione.
Il Tribunale Amministrativo del Lazio ha respinto il ricorso avverso il Calendario Venatorio regionale presentato dagli ambientalisti delle associazioni Wwf, Lac e Lav che ne chiedevano inoltre la sospensione.
Nel testo dell’Ordinanza del Tar si legge, “Considerato, in sede di sommaria delibazione del gravame, propria della presente fase cautelare del giudizio, che il provvedimento impugnato appare, rispetto a quello oggetto delle pronunce sopra indicate, decisamente arricchito nella sua componente motiva e che le censure dedotte – raffrontate con la produzione difensiva della resistente amministrazione – non appaiono manifestamente fondate al punto da giustificare la sospensione interinale dell’atto avversato. Per Questi Motivi, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), respinge l’istanza cautelare in epigrafe”.
Pubblichiamo di seguito il testo integrale dell’Ordinanza del TAR Lazio:
“
N. 03866/2012 REG.PROV.CAU.
N. 07586/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 7586 del 2012, proposto da:
Lav Lega Antivivisezione Onlus Ente Morale, Lega per L’Abolizione della Caccia Lac, Associazione Italiana World Wide Fund For Nature (Wwf) Onlus Ong, in persona del rispettivo l.r.p.t., tutti rappresentati e difesi dall’avv. Valentina Stefutti, con domicilio eletto in Roma, viale Aurelio Saffi, 20;
contro
Regione Lazio, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall’aqvv. Stefania Ricci e con la stessa domiciliata in Roma, via Marcantonio Colonna, 27; Ispra – Istituto Superiore della Protezione e La Ricerca Ambientale – ex Infs, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Gen.Le dello Stato di Roma ;
nei confronti di
Eps Ente Produttori Selvaggina;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del decreto t00270 avente ad oggetto il calendario venatorio e regolamento per la stagione venatoria 2012/2013, comprensivo dell’allegato a “calendario venatorio regionale e regolamenti perla stagione 2012-13” e di ogni altro atto indicato nell’epigrafe del ricorso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Lazio e di Ispra – Istituto Superiore della Protezione e La Ricerca Ambientale – ex Infs;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2012 il Consigliere Pietro Morabito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Viste, con riferimento all’impugnativa del calendario venatorio regionale del precedente anno, l’Ordinanza cautelare di questa Sezione n.4908/2010 nonché le sentenze nn.2443/2011 e 8640/2012 (non appellate) e tenuto conto dei postulati ivi delineati;
Considerato, in sede di sommaria delibazione del gravame, propria della presente fase cautelare del giudizio, che il provvedimento impugnato appare, rispetto a quello oggetto delle pronunce sopra indicate, decisamente arricchito nella sua componente motiva e che le censure dedotte – raffrontate con la produzione difensiva della resistente amministrazione – non appaiono manifestamente fondate al punto da giustificare la sospensione interinale dell’atto avversato;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), respinge l’istanza cautelare in epigrafe.
Spese della presente fase del giudizio, compensate tra le parti in causa.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Linda Sandulli, Presidente
Pietro Morabito, Consigliere, Estensore
Roberto Proietti, Consigliere
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/10/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
“