Il TAR dell’Aquila ha deciso di accogliere il ricorso presentato da WWF, Animalisti Italiani e Lega Abolizione della Caccia ed ha sospeso buona parte del calendario venatorio della Regione Abruzzo.
In particolare la decisione del TAR concerne i tempi di caccia per alcune specie di selvatici e soprattutto le date di chiusura non aderenti ai periodi contemplati dal parere dell’Istituto Superiore per la Ricerca e Protezione dell’Ambiente nonché gli orari di caccia.
Il punto sospensivo del TAR riguarda il capo A, punto 4, del Calendario Venatorio regionale in particolare nei punti in cui vengono fissati gli “orari convenzionali” per il sorgere ed il tramontare del sole su tutto il territorio regionale.
Il ricorso degli ambientalisti riguarda presunte questioni di legittimità del comportamento della Giunta regionale che, nel pianificare il calendario venatorio 2011-2012, non avrebbe aderito al parere dell’ISPRA stravolgendo così i periodi di caccia suggeriti dall’Istituto per le singole specie ed allungando il periodo di caccia per ben 27 di esse.
Le motivazioni della decisione del TAR di sospendere alcune parti del Calendario Venatorio riguardano il fatto che la Regione non ha argomentato adeguatamente ed in modo scientifico la mancata osservanza delle indicazioni fornite dal parere dell’ISPRA.
Il TAR ha rimandato la trattazione del ricorso all’udienza pubblica che si terrà il 4 aprile 2012, specificando che questo tipo di questioni “devono essere trattate nella più adeguata sede di merito, implicando le stesse valutazioni complesse (anche dal punto di vista della legittimità costituzionale) che esorbitano dalla fase cautelare”.
La decisione del TAR abruzzese rientra nella polemica, portata addirittura sul piano europeo, riguardante il carattere vincolante o meno dei pareri dell’ISPRA per le Regioni; in questo contesto anche il Tar dell’Aquila non concorda con il pensiero della Lipu e di altre associazioni ambientaliste secondo cui le Regioni dovrebbero considerare vincolanti i pareri dell’ISPRA.
Secondo il TAR infatti le Regioni hanno il solo obbligo di esporre ed argomentare adeguatamente le valutazioni che abbiano portato a non aderire al parere dell’ISPRA.