Questa interpretazione a giudizio dei deputati, ma anche di Federcaccia, influenza le posizioni che la Commissione Europea prende quando si tratta di caccia. È arrivata nella giornata di ieri, 20 novembre, la risposta, che consideriamo positiva, poiché il termine “eccezione” non compare più e il riferimento alla sentenza della Corte di Giustizia citato riguarda appunto un pronunciamento in cui sono stati ritenuti paritari gli obbiettivi di protezione con le esigenze ecologiche, scientifiche, culturali e ricreative, quindi le esigenze dell’uomo.
Il giudizio favorevole è supportato anche dal fatto che l’articolo 5, che determina il regime di protezione, comincia proprio con la frase “fatti salvi gli articoli 7 e 9”, che disciplinano il primo la caccia e il secondo le deroghe.
Un altro quesito sull’importanza delle azioni sugli habitat per le specie in declino ha trovato risposta nella Commissione Europea, che conferma i Piani d’Azione e la gestione adattativa dei prelievi come gli strumenti idonei a stabilire iniziative sugli habitat e gestire il prelievo venatorio.
Non è quindi un dogma che le specie in declino non debbano essere cacciate, a differenza di quanto continuamente proposto dalle associazioni protezionistiche, in particolare in Italia, ma una scelta da fondare su dati e gestione dei prelievi e degli habitat.
In allegato i testi in italiano dell’interrogazione e della risposta della Commissione.
Ufficio Sudi e Ricerche Faunistiche e Agro-ambientali