Una sentenza molto attesa
Questa mattina il Tar Umbria ha emesso l’Ordinanza di respingimento della richiesta di sospensione del calendario venatorio regionale avanzata dalle associazioni ambientaliste estreme, anticaccia e animaliste.
“A questo punto la parola passa alla Regione – ha commentato Federcaccia Umbra – che con il nostro consiglio andrà a modificare l’ultima delibera. Presto riaprirà tutta la caccia in Umbria”.
Di seguito il testo dell’Ordinanza: Ritenuto, ad un sommario esame proprio della presente fase di giudizio e riservata ogni altra valutazione, di non poter accogliere l’istanza cautelare di parte ricorrente riferita alla data di apertura della stagione venatoria, considerato, in punto di fumus boni iuris, che:
– non è censurata la conformità della data di apertura della caccia indicata nei gravati provvedimenti regionali rispetto al primo comma dell’art. 18 della l. n. 157 del 1992;
– il parere reso dall’ISPRA, come pacificamente riconosciuto dalle parti, riveste carattere obbligatorio ma non vincolante, dal quale la Regione può discostarsi motivando adeguatamente le scelte difformi compiute (ex multis C.d.S., sez. III, 22 giugno 2018 n. 3852; T.A.R. Umbria, 26 maggio 2022 n. 341), motivazioni che appaiono ad un primo esame emergere dal documento istruttorio allegato alla gravata D.G.R. 5 agosto 2022, n. 815;
– le allegazioni di parte ricorrente circa la mancata considerazione delle ricadute dei fenomeni siccitosi dei mesi appena trascorsi e del fenomeno degli incendi sulla fauna selvatica non appaiono prima facie adeguatamente supportate da dati relativi all’incidenza di tali non negabili fenomeni sulle specie cacciabili rispetto alle quali si contesta la data di apertura della stagione venatoria;
Altre considerazioni
Considerato, altresì, riguardo al rispetto del disposto del comma 1 bis dell’art. 18 l. n. 157 del 1992, che non è contestata dalla parte ricorrente l’affermazione contenuta nel citato documento istruttorio per cui «le specie oggetto di caccia che nidificano in Umbria sono tutte al di fuori del periodo riproduttivo, (che include anche le cure parentali). Di quelle indicate nel parere ISPRA: Germano reale fine periodo KC III decade agosto, Starna (III decade sett), Fagiano e Quaglia (II decade sett) per le quali il 18 settembre è la fase finale della ultima decade di riproduzione. Quindi solo queste tre specie sarebbero oggetto di caccia per una sola giornata (l’ultima), rispetto a una decade intera consentita dalla Guida alla Disciplina della Caccia UE, e ritenuta facoltà delle regioni da ISPRA e MITE»; ed evidenziato, inoltre, che per effetto del decreto cautelare n. 119 del 2022 l’avvio della stagione venatoria è rimasto sospeso nella giornata del 18 settembre u.s.;
La decisione del TAR
Ritenuta, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, opportuna la fissazione per la discussione nel merito dell’udienza pubblica del 22 novembre 2022, così da consentire una tempestiva analisi delle questioni relative alla data di chiusura della stagione venatoria per le singole specie cacciabili, la cui complessità non consente una compiuta disamina nella sede cautelare;
Ravvisata la sussistenza di giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese della presente fase di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima) respinge la domanda cautelare proposta (fonte: Federcaccia).