L’ennesima bocciatura
“Il Tribunale ha respinto per l’ennesima volta il ricorso animai-ambientalista sulla presunta illegittimità del calendario venatorio, sostenendo che la contestazione di illegittimità sopravvenuta è infondata in quanto il decreto precede gli eventi di “stato di crisi” e di “emergenza di rilievo regionale”.
I motivi del ricorso
“L’impugnazione del silenzio sull’istanza di autotutela avanzata dal WWF è stata dichiarata inammissibile per essere stata presentata prima del termine di 30 giorni entro cui l’amministrazione avrebbe dovuto rispondere. Il tribunale ha esaminato il successivo motivo del ricorso, sottolineando l’importanza di motivazioni congrue e adeguate da parte della Regione, specialmente quando si discosta dal parere non vincolante dell’ISPRA”.
Principio di precauzione
“Alcune disposizioni del calendario venatorio, in particolare l’apertura anticipata della caccia per alcune specie, invece sono state ritenute illegittime basandosi sul principio di precauzione. Il provvedimento ha affrontato anche le questioni sollevate nei primi e secondi motivi aggiunti, respingendo l’impugnazione di alcuni decreti assessoriali e confermando la legittimità di alcune previsioni del calendario, come il prolungamento del prelievo della beccaccia fino al 31 gennaio 2024”. (fonte: Arci Caccia)