Le motivazioni
A seguito dell’udienza celebratasi il 4 dicembre scorso, con Sentenza n. 39 del 07/01/2025, il TAR Sicilia – Palermo, Sez. III, ha respinto definitivamente il ricorso delle Associazioni Ambientaliste dichiarandolo in parte improcedibile, e respingendo la restante parte. Il Collegio, con le motivazioni poste a supporto della summenzionata Sentenza, ha ribadito il principio secondo cui il Parere reso dall’ISPRA è “obbligatorio ma non vincolante”, precisando che “le determinazioni assunte difformemente dal parere ISPRA, pertanto, potranno ritenersi legittime qualora siano supportate da studi scientifici dal valore obiettivo”.
Il contributo di FIDC
In merito a tale specifica circostanza, FIdC Sicilia vuole evidenziare il fondamentale ruolo dell’Ufficio Studi e Ricerche Faunistico e Agro-ambientali di Federcaccia, che grazie ad un Team di esperti ha fornito agli Uffici regionali un determinate supporto tecnico per controbattere alle argomentazioni oramai “obsolete” con le quali si pretende di contrastare l’attività venatoria.
Speranze per il futuro
Grande soddisfazione è stata manifestata dai legali della FIdC, gli Avv.ti Accursio Gagliano e Accursio Augello, in merito alla decisione adottata dal TAR Sicilia-Palermo in relazione al C.V. 2024/2025. Atteso che quanto disposto in merito al calendario venatorio relativo al corrente anno lascia ben sperare in un regolare svolgimento delle successive annate venatorie, anche alla luce delle novità legislative. (Il Presidente Federcaccia Sicilia Giuseppe La Russa)