RELAZIONE AL TESTO UNIFICATO N. 5-52-59 – Modifiche alla legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 – (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia in Sardegna)
Relatore: On. Artizzu
La Quinta Commissione ha approvato il testo unificato nella seduta dell’8 settembre.
Da alcuni anni, da parte del mondo venatorio sardo, è stata manifestata la esigenza di una revisione organica della disciplina della attività venatoria in Sardegna, con la partecipazione, il confronto e la condivisione degli agricoltori e degli ambientalisti.
Nel corso dell’istruttoria, la Commissione ha ritenuto opportuno audire sulle proposte di legge in esame i rappresentanti delle associazioni ambientaliste, delle associazioni venatorie e delle associazioni agricole maggiormente rappresentative presenti sul territorio regionale.
Il testo approvato scaturisce da uno studio approfondito e dalla sintesi di tre proposte di legge (P.L. n. 5, P.L. n.52 e P.L. n.59) tutte dirette a modificare il testo vigente della legge regionale n.23 del 1998 rendendolo maggiormente aderente alle attuali esigenze del territorio regionale.
Una caccia moderna, responsabile, strettamente collegata alla scienza è ciò che la legge sarda dovrà, negli anni a venire, delineare e garantire, a tutela di una attività che è allo stesso tempo un significativo motore economico e un patrimonio di millenarie tradizioni che costituiscono a pieno titolo una parte della cultura del nostro popolo e nel riconoscimento della caccia come attività non solo non dannosa, ma anzi necessaria per una corretta gestione ambientale e per la salvaguardia della fauna selvatica.
Si è avviato questo lavoro di revisione perseguendo alcuni principali obiettivi:
– chiarificazione del corpo normativo al fine di dare il più possibile “certezza del diritto” alla caccia e agli operatori del settore, al mondo ambientalista e naturalistico;
– possibilità per i cacciatori sardi di svolgere l’attività venatoria all’interno dell’intero ambito regionale a prescindere dalla provincia di residenza;
– definizione di una durata del periodo di caccia adeguata alle specificità del territorio;
– contenimento dei costi della gestione attraverso la razionalizzazione e la riduzione del numero di organismi deputati alla programmazione e gestione della caccia;
– potenziamento degli organi regionali di studio e consulenza in materia venatoria;
– maggiore coinvolgimento e responsabilizzazione dei soggetti interessati al bene ambiente.
Tra le numerose novità introdotte, assumono particolare rilievo quelle di seguito riportate.
– E’istituito l’Ambito unico territoriale di caccia, attraverso il quale sarà possibile effettuare una più razionale gestione della programmazione faunistica e dell’attività venatoria su tutto il territorio regionale e si consentirà ai cacciatori sardi, muniti di tesserino venatorio, di spostarsi liberamente all’interno della Regione senza barriere e complicazioni burocratiche e senza tasse aggiuntive, e, quindi, di esercitare l’attività venatoria nei luoghi ai quali ciascun cacciatore si sente più legato.
– Nell’ottica di una razionalizzazione e concentrazione delle competenze in materia faunistica, viene trasferita al Comitato regionale faunistico, che svolge già numerose, importanti funzioni di tipo deliberativo, consultivo e propositivo, la competenza alla gestione dell’Ambito unico territoriale di caccia, con particolare riferimento alla programmazione faunistica e all’organizzazione dell’esercizio venatorio al suo interno.
– E’ disposta un estensione del periodo di caccia a tutto il mese di febbraio, nella convinzione che, stante le peculiarità faunistiche, climatiche e territoriali della Regione Sardegna, tale scelta rappresenti un equo contemperamento tra le esigenze di tutela dell’ambiente e lo svolgimento dell’attività venatoria. Contestualmente, al fine di adeguare la normativa regionale a quanto disposto dalla legge quadro nazionale, si estende a tre giornate settimanali il limite entro il quale l’attività venatoria può essere consentita durante il periodo di apertura della caccia.
– Al fine di pervenire ad una disciplina compiuta della materia, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria, viene introdotta una regolamentazione puntuale dell’istituto dei “prelievi in deroga”con una precisa individuazione dei presupposti e delle modalità di attuazione.
– Vengono attribuite all’IRFS diverse importanti competenze consistenti essenzialmente nell’emissione di pareri vincolanti ed indispensabili per la pianificazione faunistico-venatoria, in sostituzione di quelli fino resi dall’Istituto nazionale per la fauna selvatica.
– Al fine di assicurare un più razionale utilizzo delle risorse disponibili per la gestione faunistica nonché lo snellimento delle procedure tecniche istruttorie di competenza delle province, è disposta la soppressione dei comitati provinciali faunistici. La modifica consentirà di destinare maggiori risorse ad attività quali il ripopolamento e i miglioramenti ambientali.
– Per quanto riguarda le Oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, si prevede che le stesse possano essere istituite esclusivamente in zone a protezione speciale (ZPS) all’interno di aree demaniali, così da evitare che, attraverso il moltiplicarsi di zone tutelate di varia natura, venga sottratta all’esercizio dell’attività venatoria una porzione troppo ampia del territorio regionale.
– E’ disposta l’istituzione presso ogni comune dell’anagrafe dei cacciatori residenti e la loro costituzione in comitati, i quali collaboreranno con i comuni nella realizzazione di interventi di tutela ed incremento delle fauna selvatica.
– Viene parzialmente rivista e aggiornata la normativa concernente l’attività venatoria nelle aziende agri-turistico-venatorie e l’abbattimento della fauna all’interno delle zone di addestramento e allenamento cani.
In considerazione della fondamentale importanza dell’attività di vigilanza svolta dalle guardie venatorie volontarie, è modificata la disciplina prevista per l’ottenimento della qualifica, così da semplificare la procedura e permettere un incremento del numero delle guardie venatorie presenti sul territorio.
– Si prevede l’introduzione della obbligatorietà della frequentazione di corsi di formazione, propedeutici all’esame di abilitazione venatoria, da parte degli aspiranti cacciatori.
– Sono presenti anche significative modifiche agli articoli che regolamentano gli strumenti e i mezzi utilizzabili per l’attività venatoria, in maniera tale da consentire la facoltà di utilizzare, anche in Sardegna, i fucili con la canna rigata, la munizione spezzata per la caccia al cinghiale, il falco , l’arco e la balestra.
— Come Ricevuto Pubblicato —