Nel dettaglio, ci sono delle modifiche per quel che riguarda gli appostamenti di caccia: quelli costruiti con attrezzature smontabili oppure ottenuti da ripari di fortuna senza interventi sul sito (inclusi i “palchi” per la caccia tradizionale al colombaccio) sono compatibili con la destinazione agricola. Il discorso rimane valido anche in caso di installazione non prevista dagli strumenti urbanistici comunali. Inoltre, queste installazioni sono attività edizilia libera, a patto che si rispetti il Decreto 42 del 2004, il codice dei beni culturali e del paesaggio.
Un’altra novità di cui tenere conto è la possibilità di commercializzare la fauna selvatica abbattuta durante la caccia, nello specifico per sagre e manifestazioni gastronomiche. Mai ha poi ricordato la competenza della Regione Liguria sulla vigilanza venatoria, in modo da assicurare il coordinamento dei controlli e uniformare a livello territoriale gli interventi.