Accordo Ragiunto tra PDL e Lega, Si’ alle Deroghe per la prossima Stagione Venatora.
CACCIA-MILANO: Accordo fatto fra PDL e Lega in tema di deroghe per la prossima stagione venatoria. Dopo mesi di aspri e inutili scontri, grazie anche alla preziosa mediazione di alcune esperte personalità del mondo politico e venatorio, è stato trovato un ragionevole e soddisfacente accordo in tema di deroghe per la prossima stagione venatoria. Soddisfatto il commento del già Consigliere regionale Vanni Ligasacchi: ” Hanno evitato di gettare al vento alcune conquiste storiche frutto della mia legge.”Niente apertura di settembre con le deroghe, niente caccia a dicembre, calano i carnieri complessivi ma si viene aggiunta una specie, quella dello storno a fringuello, peppola, pispola e frosone già cacciabili lo scorso anno.
Questo è il risultato della mediazione politica raggiunta da PDL e Lega per la caccia in deroga.“Sono ragionevolmente soddisfatto – ha dichiarato Ligasacchi – per l’accordo raggiunto, ora si tratta di passare il vaglio della commissione regionale che discuterà il provvedimento mercoledì 8 settembre e poi le forche caudine del Consiglio regionale nella giornata di martedì 14. Se tutto va bene e non ci saranno imboscate avremo la legge in vigore prima del 2 ottobre.
Nella proposta di legge presentata da PDL e Lega, ho trovato molti passaggi che mi hanno convinto in maniera definitiva del fatto che gli scorsi anni avevo visto giusto – aggiunge Vanni Ligasacchi – La legge n. 24 del 2008 della quale sono stato l’estensore e il primo firmatario, quella per intenderci che apriva il prelievo alle specie in deroga anche per i vaganti e che è stata determinante per consentire la deroga lo scorso anno anche per pispola e frosone, rimane in piedi in tutta la sua struttura e viene legittimata anche dalla Corte Europea.
Avevo visto giusto! Così come ho visto giusto quando il 22 dicembre dello scorso anno il Consiglio regionale recepiva l’abrogazione del suo art. 4, ed ebbi l’intuizione di far votare un ordine del giorno per l’istituzione della commissione di esperti. Diciamo che mi fa solo molto piacere quando leggo nella relazione del testo di legge PDL-Lega di quest’anno, che quelle scelte sono riconosciute come determinanti per ottenere gli stessi risultati venatori”.Ligasacchi, ci dica cosa c’è di positivo e di negativo nella proposta sulle deroghe che 90 % verrà approvata il 14 settembre dalla Regione. “Innanzi tutto, mi auguro che la legge la approvino, senza se e senza ma. Io sarò presente in Regione quel giorno per difendere con i denti un provvedimento che ho voluto forse più di ogni altra norma. E non solo perché mi reputo il padre delle deroghe, parlo da cacciatore adesso: se non si da continuità alla legge le nostre tradizioni sono morte. Ecco perché sono così arrabbiato con la Lega che in questi giorni non si decideva a rispettare il patto con gli elettori.
Questa legge, è vero, ha qualche difetto: niente apertura a settembre, niente deroghe a dicembre, calano i carnieri complessivi, sbagliato definire i giornalieri così perché si rischia la chiusura per raggiungimento del numero. E poi la firma di Renzo Bossi arrivata solo per ultima, senza troppa convinzione… Aspetti positivi? L’introduzione dello storno senz’altro, l’intero impianto della legge riconfermato non è roba da poco. Ma la cosa più preoccupante sono i difetti più grossi ma che non si vedono!”Ligasacchi si spieghi meglio, c’è qualche cosa che ancora non va? “Mi spiego: hanno abbassato tempi e carnieri ma da nessuna parte, delle varie sentenze, si fa riferimento ai tempi e ai carnieri.
Le sentenze parlano di mancanza di controlli e di carenza di motivazioni. Di queste io non ne vedo traccia nella proposta presentata. Secondo me si rischia grosso a ripresentare una legge senza queste integrazioni.Aggiungo quindi solo un’ultima considerazione. Ho lavorato qualche mese per recuperare a Bruxelles e a Roma i dati richiesti. Ora li ho messi insieme e predisposti sotto forma di emendamento. Chissà se qualche Consigliere regionale avrà l’umiltà di chiedermeli. Io garantisco che, come ho dato qualche consiglio gratuito in fase predisposizione del testo, sarò ben lieto di fare altrettanto, adesso, sull’emendamento mancante.”
ECCO IL TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE SULLE DEROGHE PROGETTO DI LEGGE N. 0040
“Stagione venatoria 2010 – 2011: Disciplina del regime in deroga previsto dall’articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici in attuazione della legge 3 ottobre 2002, n. 221 (integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio in attuazione dell’articolo 9 della direttiva 79/409/CEE) ”.
PRESENTATO IL 31/08/2010
RELAZIONE
Il presente progetto di legge regionale contiene i piani di prelievo venatorio in deroga di cui alle lett. a) e c) del comma 1 dell’art. 9 della Direttiva 79/409/CEE.
Negli anni precedenti, queste disposizioni di legge hanno generato una serie di problematiche a livello giuridico, sia in ambito nazionale e regionale, sia in ambito europeo.
Per dettagliare la cronistoria dei fatti, si riportano i passaggi più significativi degli ultimi mesi.
Il primo atto consiliare avviene il 23 luglio 2009, data in cui la competente commissione approva a maggioranza il progetto di legge di disciplina del regime di deroga per la stagione venatoria 2009/2010 previsto dall’articolo 9 della direttiva 79/409/CEE.
In data 16 settembre 2009 il Consiglio Regionale approva in via definitiva la legge regionale n. 21/2009 (di modifica alla legge regionale n. 24/2008) e autorizza il prelievo venatorio in deroga per la stagione 2009/2010.
L’approvazione di questa nuova normativa innesca i meccanismi di controllo della Commissione europea che presenta la richiesta di un provvedimento d’urgenza di sospensione della legge, considerato che pende sulla Regione una procedura di infrazione (causa C-573/08) avanti la Corte di Giustizia avverso la legge sulla caccia in deroga (legge regionale n. 24/2008). Il Governo italiano in data 9 dicembre 2009 presenta le proprie controdeduzioni, sostenendo la correttezza giuridica e tecnica delle disposizioni approvate.
Le motivazioni della Repubblica italiana non vengono tenute in considerazione e la richiesta di sospensione della legge viene accolta con Ordinanza della Corte di Giustizia del 10 dicembre 2009; conseguentemente, il Consiglio Regionale con legge regionale 22 dicembre 2009 n. 29 è stato di fatto costretto ad abrogare l’art. 4. primo comma 1, della l.r. 24/2008, così come modificato dalla l.r. 21/2009.
Durante la discussione delle proposta di legge di abrogazione viene però introdotto un elemento di novità destinato ad incidere sul sistema delle deroghe negli anni successivi: l’accoglimento da parte del Consiglio dell’Ordine del giorno n. 2122 (deliberazione n. VII/0941 del 22 dicembre 2009) con cui si impegnava la Giunta regionale “ad istituire, entro 30 giorni, una commissione di esperti in campo giuridico, faunistico, ornitologico e venatorio, al fine di produrre una relazione al Consiglio regionale, entro 90 giorni, che contenga una valutazione sulla fattibilità di possibili percorsi normativi, capaci di consentire al legislatore regionale di formulare proposte, legittime e rispettose della sentenza della Corte di Giustizia del 10 dicembre 2009 (causa C-573/08 R), allo stesso Consiglio regionale sul prelievo in deroga di cui all’art. 9 della direttiva 79/409/CEE”.
In detta relazione, ricca di spunti giuridici e faunistici, sono contenuti gli elementi di chiarimento chiesti in precedenza dalla Commissione europea: oggi, quindi, disponiamo di ulteriori motivazioni tecnico-scientifiche su cui il Consiglio regionale può basarsi per ritornare a legiferare in un ambito che solo pochi mesi fa è stato costretto a rivedere integralmente.
I punti salienti emersi dalla relazione della Commissione regionale di esperti riguardano in particolare 3 aspetti:
– la assoluta costituzionalità della legge lombarda (in merito alle competenze in materia di caccia);
– l’individuazione della legge regionale n. 24/2008 come legge quadro in materia, in cui sono indicati i principi e i criteri generali con cui si devono effettuare le deroghe (come richiesto dalla Commissione europea);
– la certificazione formale dello stato di conservazione delle specie oggetto di caccia in deroga, quale requisito essenziale per poter attivare le normative vigenti.
Circa l’autorizzazione del prelievo in deroga per le specie oggetto della presente legge, essa si pone nell’ottica del mantenimento delle tradizioni e delle consuetudini tipiche del territorio lombardo, in piena conformità dell’art. 2 della direttiva 2009/147/CE, che dispone che “gli Stati membri adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare la popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all’articolo 1 a un livello che corrisponde in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative”.
Rispetto alla fondamentale diatriba sulle quantità, possiamo evidenziare come nella «Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva “Uccelli selvatici”» del febbraio 2008, la Commissione Europea abbia precisato che la “piccola quantità” corrisponda circa all’1% della mortalità annua della specie per le specie aventi uno stato sfavorevole di conservazione, mentre, tale limite può essere elevato fino al 5% della mortalità annua per le specie aventi uno stato di conservazione favorevole. Pertanto le piccole quantità prelevabili di cui alla presente legge sono state determinate sulla base dei dati riportati dallo studio che viene pubblicato con cadenza decennale “Birds in the European Union a status assessment” del 2004, redatto dall’Intenational Birds Life e supportato anche dalla Commissione Europea. Inoltre, le quantità e i relativi periodi di prelievo sono stati validati dall’I.S.P.R.A.
Il Consiglio regionale della Lombardia, pertanto, intende autorizzare con la presente legge il prelievo in deroga ai sensi dell’art. 9, par. 1, della direttiva 2009/147/CE delle specie fringuello, peppola, pispola, frosone e storno nel rispetto dei contingenti di prelievo indicati dall’I.S.P.R.A. o determinati sulla base dei dati dello studio “Birds in the European Union a status assessment” nella conformità del parametro delle piccole quantità e nel rispetto del coordinamento tra regioni al fine di garantire un’equa ripartizione dei capi prelevabili per ciascun territorio.
Ora, suffragati da questi nuovi elemento di sostegno e dal mutato quadro di supporto specialistico, riteniamo di poter legiferare in maniera del tutto legittima sulla materia.
L’invito, pertanto, è rivolto al Consiglio regionale affinchè si approvi, in questa occasione, una norma sulle deroghe chiaramente sostenibile sia dal punto di vista giuridico, sia dal punto di vista della conservazione della fauna, sorretta da dati e informazioni provenienti da fonti di assoluta rispettabilità.
Art. 1
(Disciplina del regime di deroga)
All’art. 4 della legge regionale 30 luglio 2008 , n. 24 è aggiunto il seguente comma:
4.bis Per la stagione venatoria 2010-2011 il regime di deroga previsto dall’articolo 9, comma 1, lettera c), della direttiva n. 79/409/CEE si applica secondo quanto previsto nella seguente tabella:
TABELLA 1 – Disciplina del regime di deroga previsto dall’articolo 9, comma 1, lettera c), della direttiva n. 79/409/CEE: carnieri massimi (giornaliero e stagionale) ed archi temporali relativi alle specie ammesse al prelievo
SPECIE
|
Limite massimo di prelievo giornaliero per cacciatore (n. capi)
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Limite massimo di prelievo per stagione venatoria per cacciatore (n. capi)
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Arco temporale
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Limite massimo di prelievo a livello regionale (n. capi)
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STORNO
(Sturnus vulgaris)
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20
|
100
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Dal 1 ottobre al 31 dicembre
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160.000
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FRINGUELLO
(fringilla coelebs)
|
20
|
100
|
Dal 1 ottobre al 30 novembre
|
510.000
|
PEPPOLA
(fringilla montifringilla)
|
5
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25
|
Dal 1 ottobre al 30 novembre
|
95.000
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PISPOLA
(anthus pratensis)
|
10
|
50
|
Dal 1 ottobre al 30 novembre
|
45.000
|
FROSONE
(coccothraustes coccothraustes)
|
5
|
25
|
Dal 1 ottobre al 30 novembre
|
31.000
|
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di approvazione.