Secondo il citato parere, non può considerarsi ammissibile il posticipo al 10 febbraio, in quanto si verrebbe altrimenti a protrarsi l’arco temporale massimo di caccia delle specie in questione, oltre i termini consentiti dall’art. 18, comma 2, della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge n. 96/2010». «Pertanto, in considerazione del richiamato parere negativo espresso dall’Ispra – continua la nota –, si è ritenuto necessario annullare la deliberazione di Giunta regionale n. 9 del 28 gennaio 2021, avente ad oggetto “Calendario Venatorio annualità 2020/2021 – Modifiche e integrazioni, con la quale si era inteso prolungare il periodo di caccia per le specie di colombaccio, gazza, cornacchia grigia, ghiandaia, dal 1° al 10 febbraio 2021».
«In considerazione di ciò, tenuto conto del parere sfavorevole dell’Ispra al posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio 2021» per le specie citate, «l’attività venatoria per l’annualità 2020/2021 – spiega infine il dipartimento – si è conclusa il 31 gennaio 2021. La presente al fine di evitare possano essere indotti in erronee valutazioni tanto i cacciatori quanto gli organi di vigilanza».