Si conoscono a distanza di parecchio tempo le motivazioni con cui il Consiglio di Stato ha bocciato il ricorso delle associazioni venatorie contro la decisione del TAR Basilicata sul calendario 2017-2018. La sentenza aveva riguardato Federcaccia, ANUUMigratoristi e Arci Caccia, mentre gli animalisti contrari al calendario venatorio erano stati quelli di LIPU, ENPA, WWF e LAV.
L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) aveva prescritto la chiusura della caccia alla beccaccia al 31 dicembre, mentre il 20 gennaio doveva essere il termine per l’avifauna acquatica (germani reali, moriglioni, beccaccini e così via). Inoltre, l’istituto aveva parlato di tordi e cesene (chiusura al 10 gennaio) e quaglie e tortore (31 ottobre). Questi pareri non sono vincolanti, ma i giudici hanno fatto capire come siano necessarie altre valutazioni.
Uno degli approfondimenti principali ha riguardato la quaglia. Nel calendario regionale era stata fissata la chiusura al 30 novembre, nonostante l’ISPRA avesse prescritto il 31 ottobre. Per la specie occorre valutare il recente inserimento nella categoria “Last concern” e il presunto costante declino nei paesi dell’Unione Europea. Il dato non sarebbe stato contestato in maniera adeguata dalla Regione Basilicata per motivare una differenza di un mese e quindi il ricorso non può essere accolto. Non si potrà non tenere conto di tali rilievi per il calendario lucano 2018-2019.