Caccia in Liguria: la Provincia di Imperia si pronuncia negativamente all’impugnazione del Calendario Venatorio da parte degli ambientalisti, “crea problemi per una corretta gestione del territorio”.
A riferimento all’ordinanza del Tar Liguria emessa in data 17 ottobre 2012 la Provincia di Imperia si è pronunciata negativamente sull’impugnazione del Calendario Venatorio regionale poiché causerebbe non “pochi problemi per una corretta gestione del territorio ligure”.
Sulla questione l’assessore provinciale alla Caccia e Pesca, Alberto Bellotti, ed il Dirigente del Settore Vigilanza sul Territorio, Dott. Giuseppe Carrega, hanno voluto precisare, “L’impugnazione del pur condivisibile Calendario Venatorio Regionale da parte di alcune Associazioni Ambientaliste continua a creare non pochi problemi in ordine ad una adeguata e corretta gestione del territorio ligure ed in particolare di quello provinciale. Se già in effetti non pochi problemi aveva determinato il primo pronunciamento cautelare del TAR Liguria, di fatto smentito dalla successiva ordinanza in oggetto, l’applicazione di quella in esame rischia pericolosamente di creare irreversibili danni non solo alla categoria dei cacciatori, non solo a quella degli agricoltori ma anche a quell’indotto economico collegato all’attività venatoria e ciò, senza un chiaro risultato sotto il profilo degli interessi ambientali sottesi ai ricorsi proposti dalle Associazioni Ambientaliste.
Tutti gli sforzi effettuati sino ad ora dall’Amministrazione di concerto con il mondo venatorio ed agricolo volti al riequilibrio territoriale degli ungulati e, quindi, alla limitazione dei danni da questi arrecati quali contributi per la prevenzione, realizzazione di progetti mirati a mappare le zone maggiormente interessate dai danni e la loro eventuale coincidenza con i territori riservati alle rispettive squadre di caccia al cinghiale, non ultimo l’enorme lavoro in via di esecuzione mirato ad accertare l’indice di pressione venatoria da parte delle summenzionate squadre, rischiano di essere, di fatto, vanificati da un provvedimento che, anche per la sua natura cautelare, e quindi, di mero “primo esame”, risulta in parte inadeguato ed in parte illegittimo.
In effetti se da un lato il medesimo provvedimento non solo non tiene conto dei plurimi ed essenziali interessi pubblici rappresentati dal mondo venatorio ed agricolo oltre che quelli di natura economica legati agli operatori del settore, e neanche delle indicazioni dell’ISPRA in ordine al divieto di utilizzo di munizioni a piombo per le quali, in ogni caso, prevede comunque un periodo di transizione per la loro sostituzione, dall’altro appare illegittimo nella parte in cui di fatto và a sospendere l’efficacia di una parte del calendario regionale che in realtà NON ESISTE.
Anche per questa ragione l’Amministrazione Provinciale di Imperia si riserva l’eventuale impugnazione in via cautelare innanzi il Consiglio di Stato anche in via adesiva a quello che, si auspica, presenterà la Regione Liguria.
Non si condivide pertanto il contenuto dell’ordinanza in punto né quello del successivo comunicato regionale che intervengono con tempistiche e modalità tali da non consentire né l’approvvigionamento delle munizioni alternative né dei pericoli connessi all’utilizzo di nuove e sconosciute munizioni da parte di ogni singolo cacciatore per ogni singola arma.
Se a ciò si aggiunge che, in ogni caso, v’è riserva di legge in ordine alle materie legate alle armi, munizioni ed esplosivi, va da sé che detto summenzionato provvedimento appare ancor più assunto con termini e modalità inadeguate.
In ogni caso occorre precisare come l’ordinanza in esame a tutto voler concedere vieta l’utilizzo nell’attività venatoria agli ungulati della munizione contenente piombo ma non anche la detenzione della stessa che, di per sé non è illegale. Pertanto l’attività venatoria agli ungulati può serenamente proseguire con l’utilizzo di munizionamento adeguato”.
19 ottobre 2012