Le Regioni Italiane nel giugno di ogni hanno predispongono il calendario venatorio che e’ l’Atto amministrativo con il quale sul territorio regionale viene ad essere disciplinata la stagione nella quale esercitare la caccia.
Il Calendario Venatorio reca disposizioni riguardanti:
I giorni nei quali è possibile esercitare la caccia – le giornate possibili sono tre a scelta del cacciatore tra lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica. Il martedì ed il venerdì su tutto il territorio nazionale si applica il silenzio venatorio – ossia non si esercita l’attività venatoria.
Nel periodo che va dal 1 Ottobre al 30 Novembre le pokies online Regioni hanno la facoltà di disciplinare un numero maggiore di giornate di caccia (fino ad un massimo di cinque) per consentire il prelievo della fauna migratoria.
Gli orari della giornata di caccia – può andare da un’ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. In questo intervallo di tempo le Regioni definiscono gli esatti orari di inizio e termine attività. Perciò la caccia è vietata di notte, periodo nel quale la maggior parte delle specie cacciabili sono estremamente vulnerabili.
Carnieri – le Regioni attraverso il calendario venatorio stabiliscono la massima quota possibile di selvaggina prelevabile per ogni giornata di caccia. Tale quota è definita specie per specie. La legge 157/92 definisce quote di massima ed ogni Regione in funzione della densità faunistica delle singole specie, può ridurla se necessario.