La legge nazionale 157/92 definisce la pianificazione destinata alla caccia programmata e sancisce per questo l’attività sia Regionale che Provinciale.
A tali amministrazioni e’ deputata la pianificazione faunistica e venatoria con funzione di orientamento assegnata all’Istituto Nazionale di Fauna Selvatica (I.N.F.S.). Tale attività si concretizza nella tutela delle specie attraverso il loro monitoraggio e nella individuazione di corretti piani di prelievo.
La normativa suddivide il territorio nazionale in quote percentuali:
Dal 20 al 30 % destinata alla protezione totale della fauna.
Fino ad un massimo del 15% destinata agli istituti di caccia privati ove tra l’altro per alcune specie si esercita attività di protezione.
La quota residua destinata alla gestione programmata del’attività venatoria.
ATTIVITA’ DELLE REGIONI
In tale contesto le Regioni definiscono i criteri e gli orientamenti e le Amministrazioni provinciali provvedono alla stesura di piani dettagliati.
Ogni piano faunistico definito dalle Regioni ha la durata di 5 anni e definisce:
Tipologia di utilizzo del territorio agro-silvo-pastorale per ogni Provincia, dettando la superficie massima destinata alla protezione della fauna
Criteri di coordinamento dei piani faunistici elaborati dalle singole province.
Linee guida per gli Istituti delle Oasi di protezione, delle Zone di Ripopolamento e Cattura e dei Centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica.
Criteri di determinazione dei territori destinabili ad aziende faunistico venatorie, agrituristico venatorie e centri privati di riproduzione di fauna selvatica.
Le linee guida di indennizzo per gli agricoltori e i danni arrecate alle loro attività economiche, per la tutela ed il ripristino degli habitat e per l’incremento della fauna.
La individuazione di specie appartenenti alla fauna stanziale bisognose di particolare tutela.
Le linee guida di intervento per il riequilibriO degli squilibri faunistici.
I criteri di delimitazione e gestione degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini.
I criteri di individuazione delle zone in cui è vietata la caccia (art. 13 comma 3) fino al raggiungemmo della specifica quota percentuale.
Le linee guida regolamentanti la caccia in aree a regolamento specifico (ZPS).
ATTIVITA’ DELLE PROVINCE
Nel rispetto dei criteri dettati dai Piani faunistico venatori regionali, le amministrazioni provinciali provvedono a emanare i Piani faunistico venatori provinciali, anch’essi aventi la durata di 5 anni.
In essi le Province definiscono:
Le Oasi di Protezione.
Le Zone di Ripopolamento e Cattura.
I centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.
I centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.
Le zone per l’addestramento, allenamento e gare dei cani disciplinando la loro attività in termini di superfici e periodi.
I piani di miglioramento degli habitat.
Le attività di immissione della fauna selvatica.
I criteri per il risarcimento delle attività agricole danneggiate.
Gli incentivi per proprietari o conduttori di fondi agricoli che operano per il ripristino e la tutela degli habitat.
Le zone ove è possibile assegnare i permessi per la realizzazione di appostamenti fissi.