Questo al fine di eliminare quelle incongruenze discriminatamente pregiudizievoli per i cacciatori italiani, che rendono doveroso l’allineamento dei dati italiani Key Concepts (e quindi le date di chiusura della caccia alle tre specie migratrici in questione) a quelli di tutti gli Stati Membri ovvero di tutte le Regioni degli Stati Membri che presentano condizioni geografiche, ambientali e climatiche assimilabili a quelle italiane.
Contrariamente alla (ingiustificata) posizione assunta dal Governo (ed in particolare dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con il supporto dell’ISPRA) quanto indicato nei Key Concepts con riferimento alla data di inizio della migrazione prenuziale sul territorio italiano delle specie beccaccia, tordo bottaccio e cesena risulta ab origine erroneo e comunque non più attuale perché riferito a risultanze incomplete oltreché in contrasto con i più recenti ed autorevoli dati scientifici che comprovano che per le predette specie migratorie l’inizio della migrazione prenuziale, anche in Italia, era ed è individuabile nel mese di febbraio (e ciò in perfetta coerenza ai dati forniti per esempio dalla Spagna e dalla Francia).
Si tratta di evidenze scientifiche che sono già nella disponibilità del Governo ed il cui esame ha già determinato l’Ufficio Legislativo del MATTM ad affermare, con prot. n. 0001347/GAB del 23.1.2015, che i “Key Concepts, nel riportare, sulla base dei migliori dati disponibili, le date di dipendenza e di avvio della migrazione pre-nuziale nei diversi Paesi, presenta delle “incongruenze” difficili da spiegare nel confronto fra Paesi confinanti.
Situazione questa che si ritiene debba essere adeguatamente tenuta in considerazione in questo contesto e, comunque, risolta per evitare disparità di trattamento fra cittadini europei” e a sollecitare “la Commissione europea affinché provveda ad una coerente applicazione della Direttiva 2009/147/CE in tutti gli Stati Membri, ponendo fine alle differenze e alle incongruenze geografiche oggi lamentate per la data di chiusura della caccia” (come riferito dallo stesso Ministro Galletti nella nota prot. n. 0014888/GAB del 30.7.2015 indirizzata alla Regione Veneto).
Incongruenze clamorose dimostrate dal fatto che i calendari venatori della Spagna e della Francia, ritenuti legittimi dalla Commissione Europea, consentono il prelievo venatorio della beccaccia, della cesena e del tordo bottaccio fino al 20 febbraio pur essendo Paesi che sono interessati dalle medesime rotte migratorie e da areali di diffusione e sosta che presentano le stesse caratteristiche geografiche e climatiche dell’Italia. Pertanto l’iniziativa assunta dal Governo di imporre (in via normativa ovvero attraverso la sottoscrizione di un “accordo”) l’anticipazione al 20 gennaio della chiusura della caccia alla beccaccia, al tordo bottaccio ed alla cesena non solo appare gravissima e contraria all’interesse nazionale ma rappresenta anche un’indebita invasione dello Stato nelle prerogative ed autonomia delle Regioni e delle Province Autonome alle quali la Dir. 2009/147/CE e la relativa Guida Interpretativa attribuiscono il potere di discostarsi, nella fissazione dei periodi di caccia, dalle indicazioni dei Key Concepts utilizzando dati scientifici aggiornati e specificamente riferiti alle singole specie migratrici, così da poter assumere le valutazioni e decisioni maggiormente rispondenti ai propri interessi rispetto alle quali sono illegittime le ingerenze governative (come dedotto dalle Associazioni Venatorie dinanzi al TAR Lazio nel ricorso Sez. I, R.G. n. 3566/2015, tutt’ora pendente).
Accettare di anticipare al 20 gennaio la chiusura dell’attività venatoria alle tre specie migratorie in questione, modificando i calendari venatori vigenti, equivarrebbe a piegarsi alle discriminatorie azioni della Commissione Europea ed a tollerare l’ingiustizia delle iniziative assunte dalle Istituzioni comunitarie nei (soli) confronti dell’Italia. Iniziative, queste, che hanno già causato e causeranno (se non denunciate, contrastate ed arrestate) danni rilevantissimi a tutto vantaggio di altri Stati membri (e Regioni, Province e/o Distretti di altri Stati membri) solo che si rifletta sulla negativa incidenza che l’anticipata chiusura della caccia alle specie migratrici comporta in termini economici a tutto l’indotto direttamente correlato all’attività venatoria nonché alle ulteriori diverse attività (basti pensare a quelle turistico/ricettive) che indirettamente fruiscono dell’esercizio della caccia, in particolare in quelle zone cd. “svantaggiate”.
In conclusione la condivisione da parte delle Regioni e delle Province Autonome delle iniziative di Governo non farebbe altro che legittimare l’ingiustificato favoritismo della Comunità Europea verso gli altri Stati membri, anticipando oltretutto l’esito negativo dei due identici ricorsi al Tribunale di primo grado dell’Unione Europea (di cui si acclude copia di quello presentato dalla Confederazione Cacciatori Toscani) il cui fondamento appare invece palese. I migliori saluti
”