Caccia in Friuli: il Governo ha impugnato la Legge Regionale del Friuli Venezia Giulia in materia di gestione faunistico venatoria sottoponendola al vaglio della Corte Costituzionale.
Nel corso della seduta di ieri, 4 ottobre 2012, il Consiglio dei Ministri ha impugnato davanti alla Corte Costituzionale la Legge Regionale del Friuli Venezia Giulia n. 15 del 9 agosto 2012 recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e adeguamento alla direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici e alla direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Modifiche a leggi regionali in materia di attività commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande e di gestione faunistico – venatoria (Legge comunitaria 2010)” in quanto presenterebbe diversi profili di illegittimità costituzionale.
Pur riconoscendo alla Regione potestà legislativa primaria in materia di caccia e pesca, secondo una consolidata giurisprudenza costituzionale, la potestà di disciplinare l’ambiente nella sua interezza è stata affidata in via esclusiva allo Stato, dall’art. 117 della Costituzione che parla di “ambiente” ed “ecosistema” in termini generali e onnicomprensivi; ciò premesso ne consegue che spetta allo Stato disciplinare l’ambiente come una entità organica, dettare cioè delle norme di tutela che hanno ad oggetto il tutto e le singole componenti considerate come parti del tutto. Da considerare inoltre che l’esercizio dell’attività venatoria sia da ricomprendersi nella nozione di ambiente ed ecosistema dal momento che tale attività incide sulla tutela della fauna e di conseguenza sull’equilibrio dell’ecosistema.
Sulla base di queste premesse per il Governo sono censurabili, perché in violazione degli obblighi comunitari, della costituzione, nonché invasive della competenza esclusiva statale in violazione dei vincoli posti al legislatore provinciale, le seguenti disposizioni della legge in esame: innanzitutto l’articolo 15 con il quale da una parte prevede la possibilità del prelievo in deroga “per le finalità di cui all’ articolo 5, comma 1, lettera g)”, ovvero per la cattura delle piccole quantità, dall’altra specifica che “i provvedimenti di deroga sono rilasciati per le finalità di cui all’ articolo 5, comma 1” cioè per tutti i provvedimenti di deroga.
La dubbia formulazione della norma, dunque è suscettibile di consentire che provvedimenti di deroga possano essere adottati dalla Giunta regionale con un procedimento che prescinde dal parere ISPRA sia per qualsivoglia finalità, in palese violazione della Legge nazionale 157/1992 che richiede, invece che, per i provvedimenti di deroga sia imprescindibilmente sentito l’Istituto nazionale per la fauna selvatica (oggi ISPRA) o gli istituti riconosciuti a livello regionale.
Sempre riguardo alle deroghe il Governo evidenzia come la norma regionale prevede la possibilità per la Giunta regionale di adottare il provvedimento di deroga alla scadenza di un breve termine (trenta giorni) dato al Comitato faunistico regionale per l’esame della proposta, decorso il quale si prescinde dal parere. Tale previsione, introducendo un meccanismo di silenzio assenso, consente l’adozione di provvedimenti di deroga in assenza del parere dell’ISPRA o degli istituti regionali richiesto invece dalla Legge 157/92.
Inoltre la stessa legge regionale in esame prevede che le deroghe non possono essere attivate per le specie per le quali sia stata accertata una grave diminuzione della consistenza numerica, durante il periodo di nidificazione degli uccelli o durante la fase di migrazione per ritorno degli stessi al luogo di nidificazione, fatta salva l’attività di controllo di specie alloctone, ponendosi cosi in netto contrasto con la Legge 157/92 secondo la quale le deroghe non possono avere ad oggetto specie la cui consistenza numerica sia in grave diminuzione qualunque sia la finalità della deroga.
Il Governo sottolinea poi che il prelievo in deroga non costituisce attività di controllo delle specie alloctone che va invece effettuata con prelievi selettivi mediante l’utilizzo di metodi ecologici su parere dell’ISPRA.
Contestato anche l’articolo 18 della Legge Regionale friulana con il quale si prevede genericamente l’immissione di selvaggina “pronta caccia”, affidando alle riserve di caccia il compito di stabilire i tempi e le modalità delle immissioni di detta selvaggina “in deroga alle vigenti disposizioni di legge”. Tralasciando ogni valutazione sulla previsione circa la possibilità di derogare a disposizioni di legge, il Governo evidenzia come la legge n.157/92, all’art. 16 riconosce quali strutture di caccia private solo le aziende faunistico venatorie nelle quali possono essere effettuati ripopolamenti entro e non oltre il 31 agosto e le aziende agri-turistico venatorie, dove le immissioni con selvaggina allevata possono essere effettuate solamente durante la stagione venatoria.
A ciò si aggiunge che la norma regionale si pone in contrasto con la normativa statale prevedendo la possibilità di autorizzare i recuperatori di fauna selvatica abbattuta muniti di armi ad operare in orari e giorni di silenzio venatorio. Per questi motivi il Governo ha deciso di impugnare la Legge Regionale del Friuli Venezia Giulia ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.
(5 ottobre 2012)