Continua a sollevare polemiche l’interpretazione dell’articolo 22 comma 7 della legge regionale 26/93 che in merito alla segnatura della fauna migratoria sul tesserino recita: “la segnatura deve avvenire, in modo indelebile, sul posto di caccia, dopo gli abbattimenti accertati”. A fronte di questa norma gli organi di vigilanza stanno elevando contravvenzioni amministrative per coloro che non segnano immediatamente la selvaggina migratoria ma lo fanno solo al momento della raccolta.
Sanzioni che vengono applicate unitariamente per ogni capo non segnato. A fronte di una richiesta di chiarimento ufficiale presentata da Federcaccia Lecco la risposta del Dirigente Regionale Roberto Daffonchio è la seguente: “Si ritiene infatti che la vigente formulazione del comma 7 introdotta con la legge regionale nr 37 del 28.12.2017 essendo di maggior dettaglio rispetto alla norma statale, debba essere tenuta a principale riferimento da parte di tutto il personale a vario titolo preposto all’attività di vigilanza venatoria”.
Francamente un chiarimento poco chiaro quello di Regione Lombardia. Vedremo come si comporteranno gli Utr a fronte dei ricorsi che stiamo presentando ai verbali elevati ai cacciatori, poiché è in loro potere la potestà di annullare i verbali o mantenerli.
La Regione Lombardia, emanando una legge regionale sulla segnatura della selvaggina migratoria sul tesserino venatorio; ha commesso un illecito perchè una legge regionale; NON può mai ribaltare una legge statale;
perchè l’accordo stato regioni parla chiaro:
Lo stato Italiano per adeguarsi agli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea, per il caso U.E PILOT 6955/14/ ENVI; emanava una legge la 122/2016,del 7 Luglio 2016,entrata in vigore il 23.07.2016,pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n°158 del 8.7.2016,serie generale 16GO0134.
All’articolo 31 la suddetta legge 122, cita testualmente; che alla legge 157/1992, all’art 12 comma 12,va aggiunto il comma 12 bis, questi che cita testualmente che” la selvaggina migratoria va segnata sul tesserino venatorio subito dopo l’abbattimento”!!!
Ora che qualche politico o dirigente regionale per compiacere qualche amico, o chi la votato, abbia combinato questo imbroglio;
io voglio vedere in caso di contestazione alla sanzione amministrativa comminata dalle guardie, in base alla legge dello stato;QUALE SARA’ QUEL GIUDICE CHE ANDRA’ CONTRO AD UNA LEGGE DELLO STATO, per dare ragione al cacciatore, anche se questi in buona fede ha eseguito ciò che la regione gli imponeva,andandolo a stamparlo anche sul tesserino venatorio.
Per me anche le altre regioni si devono adeguare a ciò che una legge dello stato impone, in particolar modo quelle come Liguria,Veneto,Toscana,dove ciò che hanno scritto è reso nullo dalla legge 122/2016.
Mi meraviglia che alcune associazioni per il loro tornaconto, non hanno avvisato i propri associati che la legge statale 157/92 era cambiata, mandandoli allo sbaraglio ed essere sanzionati???
Ora vorrei vedere chi paga le sanzioni amministrative comminate ai cacciatori dalle guardie venatorie (€ 154,00 a capo)