Caccia: Europa, bagarre di emendamenti sui richiamo vivi per uso venatorio alla Legge europea 2013 bis (as 1533) in particolare all’articolo 20 (caccia) e quelli sull’articolo 16 del DL 91 oltre all’ODG che è stato depositato dai senatori della Lega Nord.
Il responsabile nazionale per la caccia Lega Nord Lega Lombarda, Marco Bassolini ci ha inviato gli emendamenti che sono stati presentati alla legge europea 2013 bis (as 1533) all’articolo 20 (caccia) e sotto quelli sull’articolo 16 del DL 91 oltre all’Odg che è stato depositato dai senatori della Lega Nord. Sulla questione Bassolini ha affermato, “Mi auguro che dopo aver letto attentamente i vari emendamenti le pressioni delle associazioni venatorie siano insistenti ed incisive affinché sulla legge europea non venga accettato nessun emendamento e venga votato al senato lo stesso testo votato alla camera l’11 giugno 2014. Per quanto riguarda invece il DL 91, nello stesso modo, la speranza è che il buonsenso porti il Senato a riscrivere lo stesso testo dell’articolo 20 della legge europea e quindi che tutte le associazioni venatorie chiedano a tutti i politici che dichiarano di essere vicini al mondo venatorio che convergano e sostengano sottoscrivendo e votando l’emendamento 16.3 che è purtroppo come potete leggere qui sotto l’unico emendamento depositato che in effetti non chiede altro che sanare l’infrazione 2014/2006 senza però concedere passi indietro e compromessi non richiesti e nemmeno dovuti per l’attività venatoria!!!
Di contro se le associazioni venatorie accetteranno compromessi con la politica accontentandosi dell’emendamento 16.10 sarà ancora una volta per il mondo venatorio una grave sconfitta in quanto non verrà ripristinato il testo votato alla camera e quindi ci sarà l’ennesimo passo indietro (Senza che nessuna sentenza ne legge lo chieda) sia sull’articolo 13 della 157/92 dove di fatto si andrà ad accettare che i caricatori dei fucili ad anima rigata a ripetizione semiautomatica impiegati nella caccia non possono contenere piu’ di due cartucce sia sull’articolo 21 sempre della 157/92 che verrà così modificato limitando di fatto il commercio di un Europa che dovrebbe essere fondata in teoria sul mercato libero:
Divieto:
bb) vendere, detenere per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili, appartenenti alla fauna selvatica, che non appartengano alle seguenti specie «anche se importati dall’estero, appartenenti a tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell’Unione europea, ad eccezione delle seguenti:»: germano reale (anas platyrhynchos); pernice rossa (alectoris rufa); pernice di Sardegna (alectoris barbara); starna (perdix perdix); fagiano (phasianus colchicus); colombaccio (columba palumbus);
cc) il commercio di esemplari vivi di specie di avifauna selvatica nazionale non proveniente da allevamenti; «di specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell’Unione europea anche se importati dall’estero.».
Nella convinzione che sia doveroso rispettare normative nazionali e direttive comunitarie, sono altrettanto convinto che bisogna riportare il cittadino-cacciatore alla dignità sociale come in tutti gli altri paesi dell’unione europea.
La caccia non può essere considerata un tema etico ma una tradizione culturale che fa parte della storia identitaria del nostro paese ed un valore fondamentale per una filiera economica che da lavoro e reddito a migliaia di famiglie ed è per ogni politico quindi un dovere civico e morale difenderla. Diciamo orgogliosamente basta calare le brache tutte le volte che si parla di attività venatoria davanti a pretestuosi politici frutto di un moralismo anticaccia. Ritengo altresì che l’epoca dei compromessi per noi cacciatori debba finire e si cominci ad invertire la tendenza iniziando a parlare con giuste pretese il rispetto dei legittimi diritti.
Premesso che a noi l’articolo 20 della Legge europea approvato alla camera l’11 giugno 2014 va benissimo e risponde in pieno alle richieste della commissione europea per sanare l’infrazione 2014/2006 e come Lega Nord siamo pronti a votarlo al senato così com’è. Come si può vedere però da quanto riportato sotto, qualcuno con nome e cognome ha invece pensato bene di presentare oltre che emendamenti sul DL 91 anche emendamenti all’Art.20 Legge europea 2013 bis (as 1533) già approvato alla camera per cercare al Senato di complicare e peggiorare la vita agli onesti cittadini-cacciatori.
20.1 (PD) CIRINNÀ, PUPPATO, AMATI, MATTESINI, CASSON, D’ADDA, SOLLO, GRANAIOLA, PEZZOPANE, GUERRIERI PALEOTTI, FISSORE, GINETTI, LO GIUDICE, VALENTINI
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 20. – (Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. Procedura di infrazione n. 2014-2006). – 1. Alla legge Il gennaio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 4, al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente: ”1-bis. La cattura, l’allevamento e l’utilizzo degli uccelli a fini di richiamo sono vietati. Gli animali coinvolti sono sempre liberati, ove non possibile per ragioni legate alla loro salute, sono destinati agli Enti di cui all’articolo 19-quater disp.coord. trans. c.p.”;
b) all’articolo 4, i commi 3 e 4 sono soppressi;
c) all’articolo 5, al comma le parole: ”, nonché il loro uso in funzione di richiami” sono soppresse;
d) all’articolo 5, il comma 2 è soppresso;
e) all’articolo 5, al comma 6 le parole: ”con l’uso di richiami vivi” sono soppresse;
f) all’articolo 5, i commi 7,8 e 9, sono soppressi;
g) all’articolo 21, al comma le lettere p) e q) sono soppresse;
h) all’articolo 21, al comma 1, lettera r) le parole: ”accecati o mutilati ovvero legati per le ali” sono soppresse;
i) all’articolo 21, al comma 1 lettera ee) le parole: ”dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e” sono soppresse;
l) all’articolo 31, al comma 1 lettera h) le parole: ”per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero” sono soppresse;
m) all’articolo 30 dopo la lettera l) è aggiunta la seguente: ”1-bis) la violazione del comma 1-bis dell’articolo 4 comporta l’integrazione del delitto di cui all’articolo 544-ter c.p.”».
20.2 (M5S) DE PETRIS, URAS
Sostituirlo con il seguente: «Art 20. – (Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, Caso EU Pilot 1611/1 O/ENVI). – 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 4, il comma 3 è sostituito dal seguente: ”La cattura, l’allevamento e l’utilizzo degli uccelli a fini di richiamo sono vietate.”;
b) all’articolo 4, il comma 4 è abrogato;
c) all’articolo 5, comma 1, le parole: ”, nonché il loro uso in funzione di richiami” sono soppresse;
d) all’articolo 5, il comma 2 è abrogato;
e) all’articolo 5, comma 6, le parole: ”con l’uso dei richiami vivi” sono soppresse;
f) all’articolo 5, i commi 7, 8 e 9 sono abrogati;
g) all’articolo 21, comma 1, le lettere p) e q) sono abrogate;
h) all’articolo 21, comma 1, lettera r), le parole: ”accecati o mutilati ovvero legati per le ali” sono soppresse;
i) all’articolo 21, comma 1, lettera ee), le parole: ”dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e” sono soppresse;
l) all’articolo 28, comma 2, secondo periodo, le parole: ”e dei richiami. vivi autorizzati” sono soppresse;
m) all’articolo 31, comma 1, lettera h), le parole: ”per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero” sono soppresse».
20.3 (PD)AMATI, CIRINNÀ, DE PETRIS, GRANAIOLA, PUPPATO, VALENTINI
Sostituire l’articolo con il seguente: «Art. 20. – (Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. Messa in mora della Commissione europea, infrazione 2014/2006). – 1. Alla legge Il febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 4, il comma 3 è così sostituito: ”3. La cattura, l’allevamento e l’utilizzo degli uccelli a fini di richiamo sono vietati”;
b) all’articolo 4, il comma 4 è abrogato;
c) all’articolo 5, comma 1, sono soppresse le seguenti parole: ”, nonché il loro uso in funzione di richiami”;
d) all’articolo 5, il comma 2 è soppresso;
e) all’articolo 5, comma 6, le parole: ”con l’uso dei richiami vivi” sono soppresse;
f) all’articolo 5, i commi 7, 8 e 9 sono soppressi;
g) all’articolo 21, comma 1, le lettere p) e q) sono soppresse;
h) all’articolo 21, comma 1 lettera r), le parole: ”accecati o mutilati ovvero legati per le ali” sono soppresse;
i) all’articolo 21, comma 1 lettera ee), le parole: ”dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e” sono soppresse;
j) all’articolo 28, comma 2, le parole: ”e dei richiami vivi autorizzati” sono soppresse;
k) all’articolo 31, comma 1, lettera h) le parole: ”per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero” sono soppresse».
20.4 (NCD)GIUSEPPE ESPOSITO
Dopo il comma il comma 1, aggiungere con il seguente: «1. Alla legge Il gennaio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1 dell’articolo 4 aggiungere alla fine le seguenti parole: ”La cattura, l’allevamento e l’utilizzo degli uccelli a fini di richiamo sono vietati”.
b) All’articolo 4, sopprimere i commi 3 e 4.
c) Al comma 1 dell’articolo 5 le parole: ”, nonché il loro uso in funzione di Richiami” sono abrogate.
d) Sopprimere il comma 2 dell’articolo 5.
e) Al comma 6 dell’articolo 5, sopprimere le parole: ”con l’uso dei richiami Vivi”.
f) I commi 7, 8 e 9 dell’articolo 5 sono soppressi.
g) Al comma 1, articolo 21, le lettere p) e q) sono soppresse.
h) Al comma 1, lettera r), articolo 21, sopprimere le parole: ”accecati o mutilati ovvero legati per le ali”.
i) Al comma 1, lettera e), articolo 21 sopprimere le parole: ”dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e”.
l) Al comma 1, lettera h), articolo 31, sopprimere le parole: ”per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero”.».
20.5 (SVP, UV, PATT, UPT) – PSI PANIZZA, LANIECE, FRAVEZZI, BERGER, PALERMO, ZELLER, FAUSTO GUILHERME LONGO, TONINI
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Al fine di coordinare le modalità di esercizio dell’attività venatoria previste dagli ordinamenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano con quelle previste dalla disciplina nazionale, i commi 5 e 12 dell’articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, si interpretano nel senso che l’opzione prevista dal comma 5 del medesimo articolo 12 si esercita fatto salvo quanto disposto dalle leggi delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, con riferimento alle previsioni di cui ai commi 5 e 17 dell’articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157».
20.6 (SVP, UV, PATT, UPT) – PSI PANIZZA, LANIECE, FRAVEZZI, BERGER, PALERMO, ZELLER, FAUSTO GUILHERME LONGO, TONINI
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Al fine di coordinare le modalità di esercizio dell’attività venatoria previste dagli ordinamenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano con quelle previste dalla disciplina nazionale, i commi 5 e 12 dell’articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, si interpretano nel senso che l’opzione prevista dal comma 5 del medesimo articolo 12 si esercita fatto salvo l’esercizio venatorio agli ungulati e quello con l’arco o con il falco.».
QUESTI INVECE GLI EMENDAMENTI PRESENTATI SULL’ARTICOLO 16 DEL DL. 91
16.2 (LEGA NORD) Candiani, Arrigoni, Consiglio
Sopprimere i commi da 1 a 3.
16.3 (LEGA NORD) Candiani, Arrigoni, Consiglio
Sostituire i commi da 1 a 3, con il seguente: «1. All’articolo 4, comma 3, secondo periodo, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: “dalle regioni” sono inserite le seguenti: “, nel rispetto delle condizioni e delle modalità previste all’articolo 19-bis,”». Conseguentemente alla rubrica sopprimere le parole: «Caso Eu-pilot 4634/13/ENVI, Caso Eu-pilot 5391/13/ENVI».
16.10 (PD) Caleo, Tomaselli, Cuomo, Manassero, Mirabelli, Puppato, Sollo, Vaccari, Astorre, Fabbri, Fissore, Giacobbe, Orrù, Scalia
Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. All’articolo 4, comma 3, secondo periodo, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: “dalle regioni” sono inserite le seguenti: “, nel rispetto delle condizioni e delle modalità previste all’articolo 19-bis,”».
16.11 (PD – M5S – SEL) De Petris, Cirinnà, Puppato, Amati, Mattesini, Casson, D’Adda, Sollo, Granaiola, Pezzopane, Astorre, Anitori, Battista, Guerrieri Paleotti, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras
Al comma 1, sostituire le lettere a), b), c) con le seguenti:
«a) all’articolo 4 dopo, il comma 1 inserire il seguente:
“1-bis. La cattura, l’allevamento e l’utilizzo degli uccelli a fini di richiamo sono vietati”. I commi 3 e 4 sono abrogati;
b) all’articolo 5, comma 1 le parole: “, nonché il loro uso in funzione di richiami” sono soppresse, al comma 6 le parole: “con l’uso dei richiami vivi” sono soppresse e i commi 2, 7, 8, e 9 sono abrogati”».
Al comma 3, alla lettera a) premettere le seguenti:
«0a) le lettere p) e q) sono soppresse;
1a) alla lettera r) le parole: “accecati o mutilati ovvero legati per le ali” sono soppresse»;
dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
«b-bis) alla lettera ee) le parole: “dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e” sono soppresse».
Dopo il comma 3 inserire il seguente: «3-bis. All’articolo 31 comma 1 lettera h) della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: “per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero” sono abrogate».
16.12 Mancuso, Caridi (NCD)
Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente: «c) all’articolo 5, al comma 2 dopo le parole: “norme” aggiungere le parole: “entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge”, le parole: “di cattura” sono soppresse e le parole: “di cui all’articolo 4 comma 4” sono sostituite dalle seguenti: “allodola: cesena: tordo sassello: tordo bottaccio: merlo: pavoncella e colombaccio”, dopo le parole: “di quaranta unità” aggiungere le seguenti: “salvo quelli di allevamento;” dopo le parole: “di dieci unità” aggiungere le seguenti: “salvo quelli di allevamento;” dopo le parole: “di dieci unità” aggiungere le seguenti: “salvo quelli di allevamento”».
16.20 (SVP, UV, PATT, UPT) – PSI Panizza, Laniece, Fravezzi, Berger, Palermo, Fausto Guilherme Longo
Dopo il comma l, inserire il seguente: «1-bis. Al fine di coordinare le modalità di esercizio dell’attività venatoria previste dagli ordinamenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano con quelle previste dalla disciplina nazionale, i commi 5 e 12 dell’articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, si interpretano nel senso che l’opzione prevista dal comma 5 del medesimo articolo 12 si esercita fatto salvo l’esercizio venatorio agli ungulati e quello con l’arco o con il falco.».
16.21 Vaccari, Caleo (PD)
Dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. All’articolo 21, comma 1, lettera m), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo la parola: “Alpi”, sono inserite le seguenti: “e per la attuazione della caccia di selezione agli ungulati,”».
Considerato che settimana prossima dovrebbero passare sia nelle commissioni al senato e poi di conseguenza in aula tutti e due i provvedimenti (Legge europea 1533 e DL 91), per scanso di equivoci la Lega Nord ci tiene a precisare che anche al Senato come alla Camera sarà pronta a battersi sia per la tutela dell’ars venandi sia doverosamente a difesa delle migliaia di posti di lavoro e di aziende che ad essa sono collegate.
Responsabile Nazionale Caccia Lega Nord Lega Lombarda
Bassolini Marco
Di seguito pubblichiamo Ordine del Giorno 1541 depositato dalla Lega Nord in Senato:
ORDINE DEL GIORNO A.s. 1541 Il Senato,
Premesso che:
• il settore delle armi e della filiera collegata alla passione venatoria riveste e rappresenta una notevole importanza dal quale ricavano il loro reddito migliaia di famiglie;
• più in generale l’industria armiera si pone come riconosciuto fiore all’occhiello di rilievo mondiale e settore sano dell’economia italiana con accertate potenzialità e margini di crescita (è stato confermato che anche nel 2013 per il settore armiero c’è stato un trend positivo di + 21% di armi testate rispetto all’anno precedente);
• la figura del cittadino-cacciatore ha per legge la fedina penale illibata ed è presente quale figura attiva in tutte le associazioni di volontariato ed è parte attiva ed importante nella salvaguardia ambientale;
• la caccia alla piccola migratoria con uccelli da richiamo è una passione legata alle tradizioni culturali che rappresentano la storia identitaria del nostro popolo;
• la dovuta e corretta applicazione delle normative nazionali ed europee non siano interpretate ideologicamente con metodo pretestuoso per bloccare l’attività venatoria e che sull’esempio di altre importanti nazioni europee, si possa con capacità, conciliare il rispetto delle normative comunitarie con il rispetto delle culture e tradizioni locali senza alcun pregiudizio di merito e con il giusto equilibrio;
• nei giorni scorsi alla camera dei deputati è stato approvato a grande maggioranza il testo dell’articolo 20 della legge europea bis 1864-a che modificando l’art. 4 della legge 157/92 introduce esplicito riferimento alle disposizioni dell’articolo 19 bis della stessa legge, che di fatto recepisce l’art. 9 della direttiva 147/2009, rispondendo esaustivamente alle richieste della commissione europea in ordine alla chiusura della procedura di infrazione n. 2014/2006;
• la caccia alla migratoria con l’utilizzo dei richiami vivi rappresenta non solo una tradizione da difendere ma anche un vero e proprio presidio per la tutela degli habitat e dell’ambiente rurale, ormai messo a rischio dal progressivo spopolamento di pianura, collina, montagna;
• i primi tre commi dell’articolo 16 del decreto all’esame minano seriamente i fondamentali dell’arte venatoria che nel nostro paese soprattutto nella zona delle prealpi ed appenninica in particolare modo si traduce oltre che in cultura e tradizione, in una forte e sana passione che condiziona e caratterizza un certo stile di vita a molti giovani ed anziani. Questi commi in sostanza annullano e stravolgono il voto alla camera sulle legge europea 2013-bis (ora a.s. 1533) disattendendo di fatto l’espressione democratica della larga maggioranza degli eletti che ha approvato un testo (ex. art. 15 ora art. 20) che garantisse di poter continuare a praticare una tradizione secolare della caccia con richiami vivi;
Impegna il Governo ad intervenire sull’articolo 16 del decreto legge all’esame prevedendo che i primi tre commi vengano modificati così come nel testo contenuto nell’articolo 20 della legge europea 2013 bis (ora as. 1533) approvato l’11 giugno alla Camera dei Deputati perché solo così facendo verrebbe sanata di fatto l’infrazione, permettendo un proseguo dell’ars venandi e di conseguenza garantendo migliaia di posti di lavoro ad essa collegata.
Lega Nord per l’Indipendenza della Padania
Arrigoni Paolo, Candiani Stefano, Consiglio Nunzio
( 21 luglio 2014 )