Caccia e Territorio: Campania, il Sindacato Venatorio Italiano diffida dall’istituzione della nuova Azienda Faunistico Venatoria in località “Monte Coppe” nel comprensorio di Cerreto Sannita (BN).
Con una lettera formale alle Amministrazioni preposte, il Sindacato Venatorio Italiano diffida dall’istituzione della nuova Azienda Faunistico Venatoria prevista in località “Monte Coppe” all’interno del comprensorio di Cerreto Sannita, in provincia di Benevento.
Di seguito il testo della lettera di diffida:
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OGGETTO: Istituzione Azienda Faunistico-Venatoria località “Monte Coppe” Comune di Cerreto Sannita (BN) – ex legge n. 8/96 art. 11 comma 4, abrogata dalla legge regionale n. 26/2012 art. 23 di riferimento.
Illustrissimi Presidenti,
lo scrivente procuratore, Alberto Messina, ha ricevuto incarico dal Sig. Mauro Panella, nella qualità di Presidente e Legale Rappresentante dell’Associazione “Sindacato Venatorio Italiano” (S.V.I.), di chiederVi, formalmente, chiarimenti in merito all’istituzione dell’Azienda Faunistico-Venatoria alla località Monte Coppe del Comune di Cerreto Sannita (BN).
Premesso
CHE la località denominata “Monte Coppe” sito nel Territorio di Cerreto Sannita (BN) gode di ampia tutela, essendo questo già sito di interesse comunitario istituito con la direttiva Habitat che a sua volta ha costituito la Rete Natura 2000 composta quest’ultima, sia dalle zone ZPS (Zone di Protezione Speciali) che dalle ZSC (Zone Speciali di Conservazione). Tali siti hanno come obbiettivo primario la tutela e la conservazione delle specie presenti e di quelle migratrici, prevedendo comunque, la possibilità dell’esercizio venatorio in maniera regolamentata. Inoltre gli stati Membri hanno l’obbligo di designarle successivamente ai proposti pSIC, SIC, ZSC e ZPS, stabilendo concretamente il completamento della rete natura 2000 altrimenti violata da eventuali altre destinazioni.
Proprio in merito a quest’ultimo punto si chiarisce che l’istituzione dell’Azienda in oggetto, individuata in area SIC (Sito di Interesse Comunitario) per Ha 305.73.15 complessivi come da Delibera di Consiglio Comunale di Cerreto Sannita (BN) datata 11.12.2012 n. 6 e 35, subirebbe un impatto direttamente sulle specie e gli habitat di importanza comunitaria di cui alle linee guida del Ministero dell’Ambiente ed in particolare: “sottrazione di superficie; frammentazione; disturbo diretto e perturbazione”, come riportato nel rapporto ambientale del P.F.V.R. della regione campania 2013-2023 previsto al capitolo F.4 “Valutazione di incidenza sui siti della rete natura 2000? e quindi, in violazione dei principi in danno correlati con le finalità della rete natura 2000 istituita con la Direttiva 92/43/CEE”.
Non è pensabile, ne ragionevole, elaborare un progetto di istituzione di una Azienda Faunistico-Venatoria che risulta pienamente in contrasto anche tra la legge quadro n. 157/92 art. 16 comma 1 lettera a) e la legge regionale n. 26/2012 art. 23 di cui al comma 9 lettera a), così di seguito elencate:
“Art. 16. (Aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)
1. Le regioni, su richiesta degli interessati e sentito l’Istituto nazionale per la fauna selvatica, entro i limiti del 15 per cento del proprio territorio agro-silvo-pastorale, possono:
a) autorizzare, regolamentandola, l’istituzione di aziende faunistico-venatorie, senza fini di lucro, soggette a tassa di concessione regionale, per prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche con particolare riferimento alla tipica fauna alpina e appenninica, alla grossa fauna europea e a quella acquatica; dette concessioni devono essere corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l’obiettivo naturalistico e faunistico. In tali aziende la caccia è consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio secondo i piani di assestamento e di abbattimento. In ogni caso, nelle aziende faunistico-venatorie non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto;
“Art. 23. (Aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)
9. Nelle aziende di cui al comma 1 l’attività venatoria e l’addestramento dei cani sono consentiti nel rispetto delle norme di cui alla presente legge:
a) nelle aziende faunistico-venatorie tali attività sono riservate soli ai soci.
Per quando semplificato negli articoli citati messi a raffronto, si fa rilevare che mentre la legge nazionale quadro non prevede un numero limitato di cacciatori che possono accedere nell’istituenda Azienda Faunistico-Venatoria, mentre la legge regionale sancisce il principio fondamentale che l’accesso a queste aree è riservata ai soli soci.
Da tutto ciò ne deriva che l’istituzione di citate aree, risulterebbero solo all’appannaggio di pochi adepti, sottraendo a tutti gli altri cacciatori campani altro territorio agro-silvo-pastorale utile all’esercizio venatorio, in una regione dove non sono affatto rispettate le percentuali stabilite per legge.
Per quanto tutto riportato, lo scrivente, in fede al mandato ricevuto,
Vi diffida
senza altro avviso, a sospendere l’istituzione dell’Azienda Faunistico-Venatoria in località “Monte Coppe” nel territorio del Comune di Cerreto Sannita (BN) e pertanto, di adempiere alla Direttiva Europea della rete natura 2000, nonché alla legge quadro n. 157/92. In caso contrario mi vedrò costretto ad adire l’A.G. affinché verifichi se nel Vostro comportamento ravvisi estremi di reato e ritenendoVi, fin da subito, responsabili per ogni danno morale e/o materiale patito o patente dai cacciatori campani.
Tanto Vi dovevo.
Distinti Saluti
Avv. Alberto Messina
”
Sindacato Venatorio Italiano
( 7 giugno 2013 )