Chi ha presentato il ricorso
Come è noto il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Seconda) si è pronunciato respingendo il ricorso proposto da un privato cittadino insieme alla Lega Nazionale per la Difesa del Cane e Animal Liberation Antivivisezione Diritti degli Animali Onlus contro la Regione Emilia Romagna, teso a impugnare l’articolo 842 del Codice Civile, quello che in buona sostanza consente ai cacciatori di esercitare l’attività venatoria sui terreni privati, per impedirne l’ingresso sulla sua proprietà. La Sentenza del Tar emiliano – che riportiamo in allegato – in buona sostanza ribadisce l’infondatezza delle argomentazioni avanzate dai ricorrenti legate a convinzioni etiche rimarcando che queste non possono superare l’interesse pubblico rappresentato dalla pianificazione faunistico-venatoria.
Copertura costituzionale
“Il Piano faunistico venatorio di cui all’art. 10 legge 157/92, diversamente da quanto affermato dalle ricorrenti – si legge nella sentenza – non è diretto a tutelare solamente l’esercizio dell’attività venatoria, quale attività sicuramente priva di copertura costituzionale, ma specifici interessi pubblici di rilievo costituzionale con particolare riferimento alla conservazione e tutela della fauna selvatica e dell’ecosistema (Corte Costituzionale, 4 dicembre 2009, n.316).
Danni all’agricoltura
La nozione di caccia non va dunque limitata al solo prelievo venatorio e la stessa legislazione regionale mostra una connessione sempre più stretta tra pianificazione faunistico venatoria e pianificazione agro – silvo pastorale, dal momento che la programmazione dell’attività venatoria ed il controllo del numero degli ungulati è funzionale anche alla prevenzione dei danni all’agricoltura come peraltro previsto nella stessa DGR 1869/2018 impugnata. La disciplina dell’attività venatoria rientrante dopo la Riforma del Titolo V nella competenza residuale regionale (Corte Costituzionale, 16 novembre 2018, n.206) così come l’agricoltura (Corte Costituzionale, 27 ottobre 2022, n. 222) può dunque anche tener conto dell’esigenza di prevenire danni alle persone e cose provocati dagli ungulati, la cui proliferazione è notoriamente fonte di pericolo per la sicurezza stradale e l’agricoltura” (fonte: FIDC).